-
che
__________ __________ -__________, domiciliato a __________, è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a
__________ e __________;
-
che,
notificandogli la tassazione IC 1999/2000, con decisione del 23 ottobre 2000, l'
Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito della sostanza in
fr. 12'024 ed il reddito imponibile in fr. 5'460, cui corrispondenva
un'imposta di fr. 623.40 in media annua (aliquota 11.544%);
-
che la
sostanza imponibile era da parte sua commisurata in fr. 145'498, cui corrispondeva
un'imposta di fr. 474.90 (aliquota 3.275%);
-
che il
contribuente impugnava la decisione suddetta con reclamo all'Ufficio di tassazione,
chiedendo che la ripartizione intercantonale degli elementi imponibili fosse intrapresa
in base alla tassazione definitiva del cantone di domicilio e non in base a
quella provvisoria;
-
che
l'autorità di tassazione chiedeva al contribuente, con scritto del 10 novembre
2000, l'invio di copia del riparto intercantonale (redditi 1997/98 e sostanza
1.1.1999) notificatogli dal fisco del Canton Zurigo;
-
che
analoga richiesta veniva inoltrata al contribuente in data 5 novembre 2002, con
l'avvertimento che in caso di inosservanza dell'invito il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
-
che il 7
novembre 2002 il reclamante faceva pervenire all'Ufficio copiosa documentazione
proveniente dall'autorità di tassazione del Cantone di domicilio;
-
che
nondimeno l'Ufficio si rivolgeva nuovamente al contribuente, con lettera del 22
novembre 2002, ribadendo la richiesta di documentazione e precisando che gli
atti presentati il 7 novembre non erano sufficienti;
-
che, con
decisione del 9 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il
reclamo, per inosservanza della richiesta di documentazione del 22 novembre
2002;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
-__________ contesta le affermazioni su cui si fonda la decisione impugnata ed
osserva di avere inoltrato all'autorità di tassazione 10 documenti provenienti
dal fisco del Cantone di domicilio;
-
che il
ricorrente afferma altresì che quest'ultima autorità avrebbe a sua volta trasmesso
all'Ufficio di tassazione ticinese tutte le informazioni necessarie per intraprendere
la ripartizione intercantonale;
-
che,
nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi
del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione
intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT);
-
che il
Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi
Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro
collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4
p. 260 e riferimenti);
-
che, in
particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un
determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono
imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in
questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile,
che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile;
-
che gli
interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del
reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra
sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p.
49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno
pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente
ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF
120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e
riferimenti);
-
che,
quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte
di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla
quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con
alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi
il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere,
secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto
della sostanza imponibile in quel cantone;
-
che, in
un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo
dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi
debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della
sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale
Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p.
276 ss.; Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 103);
-
che,
quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della
sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., § 9, II, n. 5, 7, 16,
27): l'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone
di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito
da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p.
356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du
Tribunal fédéral relatifs à l'interdiction constitutionnelle de la double imposition
intercantonale [art. 46, al. 2 Cst. féd.], in RDAF 53/1997 p. 240);
-
che, nel
caso in esame, la ripartizione dei fattori imponibili tra cantone di domicilio
e cantone di situazione dell'immobile è resa più complessa dal cambiamento
delle basi di calcolo temporali intervenuto nel Canton Zurigo: infatti, a
partire dal 1999 questo Cantone ha adottato il nuovo sistema di tassazione
denominato "postnumerando annuale", per effetto del quale il
periodo di computo dell'imposta sul reddito corrisponde allo stesso periodo di
tassazione, con la conseguenza che nell'anno 1998 si produce un "vuoto di
tassazione";
-
che, nel Canton
Zurigo, pertanto, per il periodo fiscale 1999 sono state allestite due diverse
dichiarazioni fiscali: la 1999 A, ancora i base al vecchio diritto, contiene i
redditi del 1998, mentre la 1999 B, in base al nuovo diritto, presenta i
redditi conseguiti nel 1999 (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 275, n. 3
ss., p. 1755 s.);
-
che,
diversamente dal Canton Zurigo, il Canton Ticino ha continuato ad applicare il
sistema di calcolo praenumerando fino al 2002 ed ha adottato le nuove
basi di computo temporali solo a partire dal 2003, con la conseguenza che il
"vuoto di tassazione" si è prodotto nel biennio 2001/2002;
-
che,
tornando alla fattispecie in discussione, l'Ufficio di tassazione di __________
ha dovuto intraprendere una ripartizione intercantonale della tassazione
1999/2000, contenente i redditi del biennio 1997/1998 e la situazione
patrimoniale al 1° gennaio 1999;
-
che il
contribuente ha prodotto diversa documentazione fiscale dell'autorità del Cantone
di domicilio, ma l'Ufficio di tassazione di Locarno ha preteso l'invio di copia
del riparto intercantonale contenente i redditi del biennio 1997/98 e la
sostanza al 1.1.1999, notificato dalle autorità fiscali del Canton Zurigo;
-
che, non
essendogli pervenuto tale documento, l'Ufficio di tassazione di __________ ha
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente ed ha confermato la
precedente decisione, dalla quale non risulta peraltro come sia stata
intrapresa la ripartizione intercantonale;
-
che, per
le ragioni precedentemente formulate, in relazione alle diverse basi di calcolo
temporali dell'imposta, per il ricorrente è oggettivamente difficile, se non impossibile,
produrre il documento richiesto dall'autorità di tassazione ticinese: una
tassazione biennale praenumerando 1999/2000, basata sui redditi del
biennio 1997/98 e sulla sostanza al 1.1.1999, non è infatti mai stata
notificata al contribuente dal fisco del Canton Zurigo, né gli è stata intimata
una tassazione contenente i redditi del 1998, trattandosi del "vuoto di
tassazione";
-
che, del
resto, la prima decisione di tassazione dell'imposta cantonale 1999/2000,
notificata al ricorrente il 23 ottobre 2000, non era accompagnata da una
ripartizione intercantonale vera e propria e non permetteva pertanto al
contribuente di verificare in base a quali criteri fosse stata intrapresa
l'attribuzione degli elementi imponibili ai due cantoni coinvolti;
-
che, pertanto,
si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e l'allestimento, da
parte dell'Ufficio di tassazione di __________, di una ripartizione
intercantonale con il Canton Zurigo, fondata sulla documentazione agli atti e
su eventuali altri documenti che potranno essere richiesti direttamente
all'autorità di tassazione del cantone di domicilio del ricorrente o semplicemente
a quest'ultimo;
-
che è
comunque opportuno che il contribuente sia messo in condizione di comprendere
in quale modo è stata effettuata la ripartizione intercantonale, cosicché possa
eventualmente sollevare una censura di doppia imposizione, mediante ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale.
visto per le spese l'art. 231 LT