AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2003.9
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.9
Lugano
5 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ __________
rappr. da: avv. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, __________
generalista, domiciliato a __________, dichiarava, oltre a un guadagno
accessorio di fr. 15'830.- e indennità assicurative per fr. 32'438.- di media
annua, un reddito da attività indipendente di fr. 65'791.50 di media annua, che
l'Ufficio di tassazione, nella notifica di tassazione del 27 agosto 2001
elevava, dopo aver preso conoscenza della verifica effettuata dall'Ispettorato
fiscale, a fr. 280'000.-.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato dal contribuente, l'Ufficio di tassazione con decisione
su reclamo del 23 dicembre 2002 riduceva il reddito aziendale a fr. 250'000.-
di media annua.
Nella
motivazione della decisione su reclamo l'autorità di tassazione elenca le diverse
riprese effettuate sulle spese aziendali di cui il contribuente ha chiesto la
deduzione.
- 2.1
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall'avv.
__________ __________, chiede una drastica riduzione del reddito aziendale,
che, a mente sua, non dovrebbe in nessun caso superare un importo di fr.
150'277.- di media annua.
Dei
diversi argomenti sviluppati nel ricorso, che toccano varie posizioni legate ai
costi aziendali, verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
All'udienza
del 25 marzo 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente. Il ricorrente ha precisato nuovamente gli aspetti
della tassazione da lui contestati: deduzione di un importo di fr. 40'000.- per
spese di gestione, manutenzione, ricovero e ammortamento dell'aereo; deduzione
dei costi di affitto dei locali ad uso aziendale nell'immobile abitativo di
proprietà della comunione ereditaria __________; deduzione delle spese di
gestione e di manutenzione di un secondo veicolo privato usato dalla moglie
nell'espletamento delle sue funzioni a favore dello studio __________ del
marito.
In
occasione dell'udienza si è inoltre proceduto a rettificare il reddito aziendale
di fr. 250'000.-, scorporando il valore locativo dello studio __________ di
__________ di fr. 8'395.-, con conseguente riduzione del reddito aziendale a
fr. 241'605.- ed esponendolo separatamente quale reddito della sostanza.
2.3.
Prendendo
successivamente posizione sulla documentazione prodotta dal ricorrente,
l'Ufficio di tassazione con memoria del 27 marzo 2003 si è sostanzialmente confermato
nella propria posizione, ammettendo tutt'al più un lieve aumento della deduzione
per i costi dei locali aziendali nell'abitazione di proprietà della comunione
ereditaria __________.
2.4.
Con
osservazioni del 17 aprile 2003 il ricorrente si conferma nuovamente nel
proprio ricorso, ribadendo la natura aziendale dell’aereo, l’uso effettivo a
fini professionali della maggior parte dei locali situati nell’abitazione di
famiglia di proprietà della comunione ereditaria e l’uso di una delle
automobili da parte della moglie sempre per ragioni professionali. Chiede
inoltre una nuova udienza.
- 3.1.
Secondo
l’art. 228 cpv. 3 LT, nella procedura di ricorso il ricorrente ha il diritto di essere sentito.
Questo
diritto comprende varie pretese, tra cui quella di fornire prove sui fatti
rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne
conoscenza e di determinarsi in proposito. In linea di massima, l'autorità deve
assumere i mezzi probatori offerti tempestivamente e nelle forme prescritte dal
diritto procedurale; essa può tuttavia rinunciarvi allorché sia giunta al
convincimento già in base alle prove assunte e ove ritenga che la prova offerta
non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229 e
richiami; STF del 26 febbraio 1996 in re T., consid. 4b/bb).
Va
inoltre rilevato che, in linea di principio, il diritto di essere sentito nella
procedura di ricorso, eccezion fatta di quella di natura penale (Sammlung
BGE 760 = DTF 119 Ib 311 = RF 1994 p. 191= StE 1994 B
101.8 n. 11 = ASA 63 p. 307= RDAF 51 / 1995 p. 11), non comporta
il diritto a discutere oralmente il ricorso (StE 1998 B 96.12 n. 9).
3.2.
Orbene,
nel caso in esame, a seguito del ricorso presentato dal contribuente, ricorrente
e fisco sono stati convocati ad una udienza, nel corso della quale hanno avuto
ampia occasione di esprimere i loro rispettivi punti di vista e di illustrare
ulteriormente il ricorso. Al fisco è poi stata concessa la facoltà di prendere
posizione sulla documentazione che era stata allegata al ricorso. La relativa
presa di posizione scritta del 27 marzo 2003 è poi stata trasmessa al ricorrente,
il quale ha nuovamente potuto esprimersi in maniera più che esauriente.
In simili
condizioni una ulteriore udienza appare del tutto superflua, i fatti essendo
stati più che sufficientemente chiariti.
Nulla
osta pertanto all’emissione del giudizio.
- 4.1.
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quali reddito da attività indipendente
tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione. In base agli art.
27 LIFD e 26 LT, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e
professionali giustificate (cpv. 1), tra cui rientrano, tra le altre cose,
segnatamente gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 28 e 29
LIFD, risp. gli art. 27 e 28 LT.
4.2.
Per
spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente
deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono
considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente
nell'ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali
in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell'interesse della
ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari
abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque,
affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano
direttamente imputabili all'attività aziendale (CDT n. 201 del 28 settembre
1993 in re P. C.);
- Va
innanzi tutto rilevato che in occasione dell'udienza
l'Ufficio di tassazione ha rettificato il reddito aziendale, scorporando dall'importo
di fr. 250'000.- il valore locativo dello studio medico di __________ di fr.
8'395.-.
Il
reddito aziendale "epurato" ammonta pertanto a fr. 241'605.-.
- 6.1.
6.1.1. Il
ricorrente chiede la deduzione di un importo di fr. 40'000.- per spese di
gestione, manutenzione, ricovero e ammortamento dell'aereo.
Dopo aver
spiegato l’iter seguito per ottenere la specializzazione in medicina aeronautica
e le vicissitudini burocratiche che lo hanno portato al riconoscimento da parte
del competente Ufficio federale nel corso del 1999, espone le ragioni per cui
ritiene necessario poter pilotare un piccolo aereo privato invece di far capo
ai diversi aerei a disposizione dei piloti presso l’aeroporto di __________.
6.1.2.
Per
quanto comprensibili, le ragioni addotte dal ricorrente nelle diverse sedi
(ricorso, udienza, risposta) non convincono questa Camera della necessità di
disporre di un aereo privato per poter esplicare l’attività di medico
specialista in medicina aeronautica, per più ragioni.
In primo
luogo, nel periodo di computo che entra in considerazione (1997-98) il ricorrente
non disponeva ancora della necessaria autorizzazione federale. Essa gli è infatti
stata conferita soltanto l’8 settembre 1999. Non mette pertanto conto conoscere
la ragione per la quale il ricorrente, malgrado questo riconoscimento,
continuasse ancora nel 2001 a non figurare nella lista ufficiale dei medici
abilitati.
In
secondo luogo, per poter esplicare la funzione cui il ricorrente è stato
abilitato nel corso del mese di settembre del 1999 il possesso di un brevetto
di pilota e tanto meno quello di un velivolo privato non sono condizioni
necessarie. Tant’è che nelle partite fiscali degli altri medici abilitati
operanti in Ticino non risultano richieste di deduzione per ottenere o
mantenere la licenza, né per la gestione, la manutenzione, il ricovero e
l’ammortamento di un aereo privato.
La
richiesta di deduzione del ricorrente va quindi respinta, senza che metta conto
addentrarsi in ipotesi. Né è necessario indagare se le ore di volo effettuate
siano unicamente quelle strettamente necessarie per mantenere il brevetto e
mantenere in esercizio il velivolo.
Per
questi motivi non mette neppure conto esprimersi sulla sentenza germanica
prodotta dal ricorrente, che riguarda la deduzione a titolo di spesa aziendale
dei costi per mantenere il brevetto, che è condizione necessaria in quel Paese
per __________ che dirige un Centro __________ di __________ __________.
6.2.
6.2.1. Il
ricorrente chiede un aumento della deduzione per costi di affitto dei locali ad
uso aziendale nell'immobile abitativo di proprietà della comunione ereditaria
__________.
6.2.2.
Occorre
innanzi tutto premettere che il ricorrente nel periodo di computo 1997-98
disponeva di un intero piano attico adibito a gabinetto __________ (PPP n.
__________ RFD di __________) e di un appartamento di due locali adibito a
scopi amministrativi del gabinetto __________ (PPP n. __________ RFD di
__________).
Egli
sostiene pure di avere a disposizione per scopi professionali gran parte della
casa in cui abita con la famiglia, che è di proprietà della comunione
ereditaria __________.
Ci si
potrebbe chiedere se corrisponda all'uso commerciale l'utilizzare parte dell'abitazione
privata per scopi professionali, quando il ricorrente già dispone di ampi spazi
negli appartamenti di sua proprietà in un immobile di più recente costruzione a
__________.
Dalle
planimetrie prodotte risulta che la casa di abitazione, che si snoda su tre
piani, ha una superficie abitativa utile di ca. mq 300.
L’esame
delle stesse, con le indicazione dei locali asseritamente professionali date
dal __________, mette in luce una situazione paradossale: la maggior parte dei
locali della casa di tre piani sarebbero di natura aziendale. A disposizione
della famiglia, composta di marito, moglie e quattro figli, rimarrebbe un
numero talmente esiguo di locali che obbligherebbero i quattro figli a condividere,
come è emerso durante l’udienza, un’unica stanza da letto di 12,3 mq.
Si può
certo disquisire a lungo sulla proporzione dell’uso aziendale dell’abitazione
familiare: la lavanderia potrebbe servire al gabinetto medico, ma serve
sicuramente alla famiglia, l’esistenza di piccoli locali a uso biblioteca,
archivio ecc., sono certamente anche a disposizione della famiglia, in
particolare dei figli studenti, di cui uno in medicina.
In
occasione della verifica effettuata nell'appartamento privato, la moglie del
ricorrente aveva mostrato i locali al primo piano, di cui alcuni utilizzati a
scopo professionale. Ragionevolmente si può ammettere che al massimo mq 42 (due
locali) di questo appartamento possano avere una qualche relazione, seppur
tenue, con l'attività professionale. Se si considera che l'affitto annuo per
gli spazi abitativi presi in locazione dal ricorrente è di complessivi fr.
24'800.- (nel 2000), la parte aziendale è al massimo di un settimo e, meglio,
di fr. 3'600.-. Se si considera che l'Ufficio di tassazione ha ammesso una
deduzione di fr. 4'000.- per i locali professionale e di fr. 1'200.- per
posteggi, non si può fare a meno di considerare che la decisione impugnata è
tutt'altro che ingenerosa.
6.3.
Il
ricorrente chiede infine la deduzione delle spese di gestione e di manutenzione
di un secondo veicolo privato usato dalla moglie nell'espletamento delle sue
funzioni a favore dello studio medico del marito.
La
famiglia __________ possiede quattro diverse automobili di marca __________.
L’autorità fiscale ha ammesso un costo annuo medio di fr. 50'000.- per uso
professionale, che invece secondo il ricorrente ammonterebbe a ben fr.
105'000.- di media annua.
L’esame
della documentazione prodotta non consente conclusioni certe, tanto più che vi figurano
fatture di nessuna pertinenza professionale e altre difficilmente attribuibili.
Per questa ragione l’UT ha effettuato la seguente ricostruzione per automobile:
tasse di circolazione fr. 750.-, assicurazione fr. 600.-; costo chilometrico
-comprensivo dell’ammortamento- fr. 12'000.- (per km 20'000),
riparazioni fr. 10'000.-, per un totale di fr. 23'350.-.
Tale
ricostruzione appare invero tutt’altro che ingenerosa e induce a concludere che
una deduzione di fr. 50'000.- tiene più che abbondantemente conto dei costi
effettivi per l’uso dell’automobile anche da parte della moglie, non appena si
pensi all’uso sporadico, anche se imprevisto e imprevedibile, che ne viene
fatto.
Tutto
ben considerato, anche questa deduzione sfugge a qualsiasi critica. In simili
condizioni non si giustifica di accogliere il ricorso al di là della rettifica
del reddito aziendale concordata all’udienza (cfr. consid. 5.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è respinto a’sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 23 dicembre 2002 è rettificata nel senso che il reddito
aziendale viene definito in fr. 241'605.- e il reddito della
sostanza (valore locativo) viene aumentato di fr. 8'395.-.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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