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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.73
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.73
Lugano
5 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________ -__________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- In
data 20 giugno 2001, __________ __________ -__________ inoltrava la dichiarazione
fiscale per il periodo 2001/2002, nella quale includeva una partecipazione a
comunioni ereditarie del valore complessivo di fr. 436'187.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell'11 novembre 2002, l'Ufficio
di tassazione di Locarno commisurava il valore delle quote di partecipazione in
fr. 581'583.
In
seguito a reclamo, con cui la contribuente chiedeva la deduzione di versamenti
a titolo di liberalità, l'Ufficio di tassazione le notificava, in data 12
maggio 2003, una decisione su reclamo.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
-__________ contesta per la prima volta la commisurazione delle quote di partecipazione.
Spiega di essersi rivolta all'Ufficio di tassazione per avere delucidazioni a
tale proposito e di essere stata informata che la quota di sua sorella
__________, morta nel 1999, è stata suddivisa fra i tre fratelli viventi.
Contesta tuttavia tale circostanza, osservando che unico erede della defunta è
la sola sorella __________.
-
3.1.
L'imposta
sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). In
linea di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2
LT), riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari.
Infatti, per l'art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori
sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Quanto
alle basi temporali, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale
all'inizio del periodo fiscale o dell'imponibilità (art. 54 LT).
3.2.
La
contestazione verte sul valore della quota di partecipazione della ricorrente
in due comunioni ereditarie.
Ella è
infatti proprietaria, insieme alla sorella __________ ed al fratello __________
__________, che con lei formano la comunione ereditaria di cui faceva parte
anche la defunta sorella __________, del mapp. n. __________ di __________.
Inoltre, partecipa con gli stessi fratelli alla comunione ereditaria che è
proprietaria dei mapp. n. __________, __________, __________ e __________ di
__________.
Ora, in
seguito al decesso della sorella __________, avvenuto il __________ 1999, la
quota di partecipazione di quest'ultima alle comunioni ereditarie suddette è
stata ripartita dall'autorità di tassazione fra i tre fratelli superstiti. Tale
criterio di ripartizione è stato peraltro stabilito alla luce delle indicazioni
contenute nel "questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni",
inoltrato da __________ __________ quale rappresentante delle comunioni
ereditarie in discussione. In tali questionari, infatti, le quote dei coeredi,
in seguito al decesso di __________ __________, sono stabilite nella misura di
un terzo per ogni fratello o sorella.
3.3.
Come già
ricordato, con il presente ricorso la contribuente ha sostenuto che la chiave
di ripartizione adottata dall'Ufficio di tassazione non è conforme alle quote
di partecipazione effettive dei coeredi, per il fatto che l'intera quota
appartenente alla sorella defunta è passata alla sorella __________, con la
conseguenza che le altre quote sono rimaste immutate.
Nell'istruzione
del ricorso, questa Camera ha dunque provveduto a richiamare dall'Ufficio
imposte di successione e donazione gli atti relativi all'imposizione della successione
__________ __________. Dagli stessi risulta in effetti che, con testamento del
10 maggio 1993, pubblicato il 12 agosto 1999, __________ __________ ha
istituito unica erede la sorella __________ __________. Su tale base, l'Ufficio
imposte di successione e donazione ha emesso in data 24 febbraio 2000 la
tassazione dell'imposta di successione, considerando quale unica erede
__________ __________.
3.4.
Alla luce
degli accertamenti che precedono, la tassazione dell'imposta sulla sostanza
della ricorrente deve essere modificata, nel senso che la sua quota di partecipazione
alle comunioni ereditarie precedentemente menzionate resta immutata rispetto al
periodo fiscale precedente ed ammonta così a fr. 436'187.–.
- Il ricorso è pertanto accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia
né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 maggio 2003 è riformata nel senso
che le "quote di partecipazione" alle comunioni ereditarie sono
ridotte da fr. 581'583.– a fr. 436'187.–.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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