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Numero d'incarto:
80.2003.50
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.50
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2003
in materia di: IC 2001
presentato da:
__________ __________ in liquidazione, __________
rappr. da: __________ __________. __________ e
__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
22 settembre 2000 la __________ __________ in liquidazione (FUSC n. __________
del ..2000, p. __________) aveva concesso un diritto di
compera sul proprio stabilimento di produzione a __________ alla __________
__________ di __________, che lo esercitava il 23 gennaio 2001.
Il 27
gennaio 2003 l'Ufficio di tassazione persone giuridiche notificava alla
__________ __________ in liquidazione l'imposta minima per il 2001, pari a fr.
1'114.30 (1‰ di fr. 1'114'313).
Il
reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto con decisione del 21
marzo 2003.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ in liquidazione, assistita
da __________, chiede nuovamente lo stralcio dell'imposta minima. Essa argomenta
che dal momento della concessione del diritto di compera non poteva più
disporre del proprio stabilimento ed inoltre con la messa in liquidazione la
società non poteva più perseguire il suo scopo. Verrebbe meno allora il fondamento
per la riscossione di un'imposta minima, che dovrebbe essere
"sostitutiva" dell'imposta sull'utile e sul capitale.
L'UTPG
propone invece la reiezione del gravame, fondandosi sulla legge tributaria che
non prevede un'eccezione per il caso della società in liquidazione.
2.2.
All'udienza
del 27 maggio 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- 3.1.
Secondo
l’art. 88 LT, le società di capitali e le società cooperative devono pagare
un’imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è
superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile.
L’imposta
minima è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale all’inizio
dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 90 cpv. 1 LT).
3.2.
Giuridicamente
l’imposta minima si configura indubitabilmente, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale riguardante il Canton Grigioni, che conosce una norma,
l’art. 93 GR-StG, identica all’art. 88 LT, come una imposta reale (“Objektsteuer”)
(Sentenza del Tribunale federale del 4 novembre 1995, in StE 1997 A
..__________. n. 1, consid. 3).
Nel
citato giudizio il Tribunale federale ha inoltre avuto modo di rilevare, in
sintesi, che l’imposta minima, quale imposta speciale relativamente poco
produttiva, non è parte essenziale della legislazione sull’armonizzazione. Per
la decisione sull’ammissibilità dell’imposta minima sugli immobili quale
imposta alternativa (sostitutiva delle imposte ordinarie sull’utile e sul capitale
delle persone giuridiche proprietarie di immobili) si deve piuttosto partire
dal presupposto che deve essere lasciato intatto il diritto impositivo del
Cantone in relazione agli immobili che vi si trovano. Dal punto di vista
costituzionale, non si può obiettare alcunché contro il prelievo di un’imposta
minima, anche nel caso in cui l’imposta colpisce gli immobili di stabilimenti
d’impresa (cfr. Sentenza del Tribunale federale del 4 novembre 1995 in StE
1997 A ..__________. n. 1, con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
- 4.1.
La
ricorrente contesta la legittimità del prelievo dell'imposta minima nel caso di
una società in liquidazione, che per definizione non ha più una capacità
contributiva, essendole precluso l'esercizio di ogni attività commerciale.
4.2.
In una
sentenza piuttosto recente, questa Camera ha già avuto modo di escludere che
una società in liquidazione possa invocare la perdita del proprio capitale per
sottrarsi al pagamento dell'imposta minima, in considerazione del carattere di
imposta reale di quest'ultima, che prescinde pertanto dalla capacità contributiva
(CDT n. ..__________ del 28 luglio 1998, in RDAT
I-1999 n.14t).
In quel
caso, la ricorrente si richiamava, per contestare l’imposizione, alla sentenza
del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo pubblicata nella Revue fiscale
del 1961. In quel giudizio (RF 16/1961 p. 252 ss.), l’autorità giudiziaria
zurighese aveva stabilito che l’applicazione dell’art. 47 lett. a ZH-StG, relativo
all’imposta ordinaria sul capitale delle società anonime, delle società in
accomandita per azioni e delle società a garanzia limitata, è lesiva dell’art.
4 Cost. fed. 1874 se non tiene conto dell’apertura del fallimento o della
decisione giudiziaria di liquidazione concordataria con abbandono degli attivi.
Sarebbe
invero contrario al principio della capacità contributiva impedire ad una delle
persone giuridiche succitate di provare che il capitale è andato perduto e continuare
quindi ad assumere quale oggetto minimo dell’imposizione il capitale sociale
liberato.
Tale
richiamo è stato tuttavia giudicato inconferente nel caso in questione, dal momento
che non si trattava del prelevamento dell’imposta ordinaria sul capitale, bensì
dell’imposta minima, che è configurata come una vera e propria imposta reale ("Objektsteuer").
Ora, secondo una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, peraltro
sempre più criticata dalla dottrina (Yersin, L’égalité de traitement en
droit fiscal, in RDS 111/1992 p. 171; Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea/Francoforte 1998, n. 22 al § 3, p. 29), proprio per questa sua
specifica natura, l’imposta reale fa astrazione dal principio della capacità
contributiva, il quale si applica solo alle imposte personali (“Subjektsteuern”).
4.3.
Le
considerazioni contenute nella sentenza del 1998 si attagliano anche alla fattispecie
ora in esame.
Anche in
questo caso, la ricorrente contesta che un tributo sostitutivo delle imposte
sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche possa essere messa a carico
di una società che, essendo in liquidazione, non solo non ha più alcuna
capacità contributiva, ma è perfino messa dal diritto commerciale in condizione
di non potere più esercitare le proprie attività.
La
conclusione cui perviene la giurisprudenza è certo rigorosa, ma coerente con la
ratio dell'imposta in discussione.
D'altronde,
non si può ignorare la circostanza che, laddove il legislatore ha voluto
prevedere delle eccezioni alla regola del prelievo dell'imposta minima, lo ha
fatto mediante un'espressa disposizione legale. È il caso delle società di
capitali di nuova costituzione, che sono esonerate per l'anno di fondazione e i
due anni fiscali seguenti, se non risultano da una trasformazione (art. 89 LT).
4.4.
Certo,
nel caso in esame vi è un'ulteriore particolarità: nel contratto di
costituzione del diritto di compera relativo all'immobile allora appartenente
alla società ricorrente, stipulato il 22 settembre 2000, vi è una clausola
(lett. F) secondo la quale "l'immissione in possesso è fissata al 15
ottobre 2000", mentre è poi precisato che "gli oneri di gestione e di
manutenzione sono a carico della __________ __________, __________, fino
all'immissione in possesso e a carico della __________ __________, __________,
successivamente" e che "gli oneri assicurativi per contro sono a
carico della venditrice sino all'esercizio del diritto di compera".
Ne
consegue che il trasferimento del possesso ha preceduto quello della proprietà,
dal momento che l'esercizio del diritto di compera è avvenuto solo il
successivo 23 gennaio 2003.
Nondimeno,
si tratta di un aspetto che non può ripercuotersi sull'assoggettamento fiscale,
che dipende evidentemente dalla sola proprietà formale, che per legge cessa
solo con l'iscrizione del trapasso a registro fondiario. Sarebbe stato semmai opportuno,
nel quadro delle trattative che hanno condotto all'adozione della clausola
poc'anzi riportata, includervi anche gli aspetti fiscali, nel senso di
prevedere un'assunzione dell'imposta minima da parte dell'acquirente, qualora,
come è avvenuto, il diritto di compera fosse stato esercitato dopo il 31
dicembre 2000. Risulta infatti chiaramente stabilito dalla legge che il momento
determinante per il calcolo dell'imposta è quello dell'inizio dell'esercizio commerciale
(art. 90 cpv. 1 LT) ed i contraenti non potevano pertanto non sapere che il
mancato esercizio del diritto di compera entro la fine dell'esercizio 2000
avrebbe necessariamente comportato il pagamento dell'imposta minima per
l'esercizio 2001.
Neppure
tale argomento è dunque idoneo ad escludere l'assoggettamento della ricorrente
all'imposta minima.
4.5.
Del
resto, la legge tributaria prevede altresì che l'assoggettamento cessi il
giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica (art. 63 cpv.
2 LT). Non si vede perché tale disposizione non dovrebbe trovare applicazione
nel caso in cui l'imposta è calcolata in base alle modalità previste dagli
articoli 88-90 LT.
- Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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