-
che dopo
un richiamo, una diffida raccomandata e una multa disciplinare per mancata
presentazione della dichiarazione d'imposta, l'Ufficio di tassazione, dopo aver
esaminato la documentazione finalmente prodotta, notificava ai coniugi
__________ il 10 giugno 2002 la tassazione IC/IFD 2001-02, in cui aggiungeva agli
importi dichiarati un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.--, poiché dal
raffronto delle entrate e delle uscite del periodo di computo emergeva una
carente liquidità;
-
che il 5
dicembre 2002 i coniugi __________ presentavano un reclamo in lingua tedesca,
con cui chiedevano sostanzialmente una nuova valutazione dei loro redditi dopo
aver ricevuto la bolletta delle imposte;
-
che
l'Ufficio di tassazione con decisione del 27 gennaio 2003 dichiarava
irricevibile il reclamo perché tardivo;
-
che con il
presente, tempestivo ricorso in lingua tedesca, e per altro privo di motivazione
e munito di una traduzione elettronica assolutamente incomprensibile, chiedono
sostanzialmente l'annullamento della decisione su reclamo;
-
che i
ricorrenti non hanno dato seguito alla convocazione all'udienza del 25 marzo
2003, asserendo telefonicamente di aver ricevuto tardivamente la convocazione inviata
loro il 13 marzo per lettera raccomandata a causa di un asserito ma non comprovato
disguido dell'Ufficio postale;
-
che il 26
marzo il giudice ha chiesto ai ricorrenti se intendevano mantenere il loro
gravame, che appariva di primo acchito tardivo e comunque privo di traduzione
in lingua italiana comprensibile;
-
che i
ricorrenti il 7 aprile 2003 hanno comunicato di mantenere il ricorso, ribadendo
di avere interposto opposizione dopo aver ricevuto "la raccomandata della
fattura della tassazione", vale a dire le bollette d'imposta;
-
che con
il medesimo scritto i ricorrenti hanno comunicato "per evitare in futuro i
problemi della comunicazione" di avere "pregato l'avv. __________
__________ a __________, di prendere i loro interessi consecutivi";
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere ("Herrschaftsbereich")
del destinatario (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD,
p. 33);
-
che,
nella fattispecie, la tassazione IC e IFD 2001-2002 è stata spedita il 10
giugno 2002 ;
-
che il
termine di reclamo è pertanto scaduto al più tardi, secondo un calcolo assai
magnanimo, il 14 luglio 2002;
-
che il
reclamo reca la data del 5 dicembre;
-
che esso
è stato spedito il 5 dicembre 2002, come confermato nella lettera del 7 aprile
2003, vale a dire oltre trenta giorni dopo aver ricevuto le bollette d'imposta,
che erano state inviate loro già il 30 ottobre;
-
che
pertanto il reclamo risulta tardivo di quasi cinque mesi;
-
che nel
ricorso non vengono minimamente invocati motivi che possano in qualche modo
giustificare eccezionalmente la restituzione del termine;
-
che vista
la manifesta infondatezza del gravame, questa Camera rinuncia a chiedere, per
economia di giudizio, la motivazione del ricorso e la sua corretta traduzione
in lingua italiana;
-
che per
gli stessi motivi non si giustificano ulteriori passi procedurali, segnatamente
un'ulteriore udienza, soprattutto se si considera che i ricorrenti ammettono
pacificamente di aver fatto opposizione (solo) dopo aver ricevuto le bollette
d'imposta.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).