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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.187
Data decisione, Autorità:
19.05.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.187
Lugano
19 maggio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Mauro Mini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
rappr. da: __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta __________ i coniugi __________ e __________ chiedevano
la deduzione di un importo di fr. 59'027.- di media annua per spese di
manutenzione immobiliari, comprensive di un importo di circa centomila franchi
relativo all'installazione di un ascensore nel loro immobile di via __________
a __________.
Nella
notifica di tassazione del 14 ottobre 2002 l’UT di __________ stralciava dalla
deduzione per spese di manutenzione le spese per l’installazione dell’ascensore
e la riduceva così da fr. 59'027.- di media annua a fr. 8'363.-.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 23 ottobre 2002 i contribuenti, assistiti da __________,
chiedevano il riesame della deduzione relativa alle spese di manutenzione
dell’immobile di __________, argomentando che l’installazione dell’ascensore è
dovuta alla grave forma di asma bronchiale di cui soffre Irma __________.
1.3.
Con
decisione del 17 novembre 2003 l’UT di __________ respingeva il reclamo,
ritenendo che i lavori per l’installazione dell’ascensore siano da considerare
delle migliorie.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti da
__________, chiedono nuovamente la deduzione delle spese per l’installazione
dell’ascensore. Spiegano che l’ascensore è addossato alla parete esterna dello
stabile, che è inscatolato per motivi di sicurezza e che non ha fermate intermedie,
ma sfocia direttamente nell’appartamento da loro abitato, senza servire gli
altri appartamenti.
2.2.
Il
Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone invece di
respingere il ricorso, poiché si tratterebbe chiaramente di una nuova
infrastruttura che rientra giuridicamente nei costi di miglioria e non in
quelli di manutenzione e non è nemmeno deducibile come spesa di malattia o infortunio.
2.3.
In
occasione dell’udienza del 27 aprile 2004, sentite le parti, il giudice ha
invitato il ricorrente a comunicare se intendeva mantenere il proprio ricorso.
Con
scritto del 7 maggio 2004 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di
ritirare il ricorso, pur non condividendo le argomentazioni a favore del non
accoglimento seppur parziale del ricorso.
Il
ricorso deve pertanto essere stralciato dai ruoli senza prelevare né spese né
tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il
presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).
terzi implicati
- _PINT1
- _PINT2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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