AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.174
Data decisione, Autorità:
21.01.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.174
Lugano
21 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2003
in materia di: imposta di successione
presentato da:
-
__________ , __________ -
2. __________
__________ , __________ -
3. __________
__________ , __________ -
tutti rappr.
da: __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
24 dicembre 1996 decedeva a __________ __________ (__________) __________
__________ __________ __________, domiciliato ad __________.
Ritenendo
preminente il domicilio ticinese rispetto a quello tedesco, con decisioni del
24 maggio 2001, l'Ufficio imposte di successione e donazione (__________)
notificava agli eredi __________ e __________ __________ __________ e
__________ __________ __________ la tassazione dell'imposta di successione.
L'attivo netto imponibile era commisurato in fr. 51'668'911 e l'imposta in fr.
4'391'856.
- Gli
eredi impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 21 giugno 2001 all'autorità
di tassazione, affermando la preminenza del domicilio tedesco, avendo avuto il
defunto la propria abitazione permanente ed il centro degli interessi vitali in
__________.
Con tre
decisioni del 23 ottobre 2003, l'__________ modificava le tassazioni a sfavore
dei reclamanti, elevando l'imponibile a fr. 56'887'694 e l'imposta a
fr. 4'835'437. Rilevava in particolare come non fosse determinante l'eventuale
soggiorno in __________ per sottoporsi a cure mediche. Quanto alle dichiarazioni
delle autorità tedesche in merito al domicilio a __________ (__________), le
stesse non erano sufficienti a contrastare quelle del Comune di __________.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, gli eredi di __________
__________ __________ chiedono che l'imposta di successione sia prelevata solo
sugli immobili siti nel Cantone. A loro avviso, il defunto non aveva mai
spostato il centro degli interessi vitali nel Canton Ticino. Al contrario,
aveva continuato ad essere legato alla __________ anche dopo la cessazione
dell'attività di banchiere. I ricorrenti contestano poi le considerazioni
fondate sul consumo di elettricità e di acqua e sull'impiego di personale
domestico, opponendo i dati relativi alla dimora tedesca del de cuius, e
elencano i voli intrapresi da quest'ultimo a partire dall'aeroporto di
__________.
-
4.1.
Sul piano
dei rapporti internazionali, per l'art. 147 LT l’obbligazione tributaria nasce
quando:
a) il
defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;
b) la
successione si è aperta nel Cantone;
c) alla
successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure
crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone.
d) alla
successione appartengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.
Quanto ai
rapporti con le altre sovranità fiscali, la legge distingue poi a seconda del
luogo in cui si è aperta la successione:
Ø per le
successioni aperte nel Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di
qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti
parte dell’asse ereditario (art. 149 LT);
Ø per le
successioni aperte in un altro Cantone l’imposta è dovuta sui beni immobili nel
Cantone e relativi accessori (art. 644 CCS) (art. 150 cpv. 1 LT);
Ø per le
successioni aperte all’estero l’imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso
1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel
Cantone e sui beni di uno stabilimento d’impresa nel Cantone (art. 150 cpv. 2
LT).
Va
comunque ricordato che l'art. 1 cpv. 2 LT prevede una generale riserva a favore
delle disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di
doppia imposizione
4.2.
Assume
particolare rilievo, in tale contesto, l'art. 4 della Convenzione del 30 novembre
1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di __________ per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni
(____________________...__________).
La
disposizione in questione prevede infatti che il defunto avesse il suo
domicilio
a) nella
Repubblica federale di , se era un «» ai sensi della
legislazione della Repubblica federale di __________ in materia di imposte
sulle successioni;
b) in
Svizzera, se, ai sensi della legislazione svizzera in materia d’imposte sulle
successioni, era ivi domiciliato o vi soggiornava in modo permanente oppure se
la successione dev’essere aperta in tale Paese.
Con questa
regola, la Convenzione fa dunque riferimento al diritto interno dei singoli
Stati contraenti ed in particolare alle disposizioni legali che definiscono i
presupposti del domicilio (Von
Siebenthal, Das neue Erbschaftsteuerabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland,
in ASA 48 p. 390; Hangarter, Das
deutsch-schweizerische Erbschaftsteuer-Doppelbesteuerungsabkommen in der
praktischen Anwendung, in RF 1988 p. 295; Richner,
Das internationale Erbschaftssteuerrecht der Schweiz, in ASA 69 p. 163).
4.3.
Nonostante
l'analogia delle definizioni della nozione di domicilio nel diritto interno dei
due Paesi, non si può escludere che nel caso singolo ognuno degli Stati, applicando
il proprio diritto, giunga alla conclusione che il defunto vi fosse
domiciliato, vuoi perché in entrambi gli Stati sono adempiuti i presupposti del
domicilio fiscale, vuoi perché in uno Stato vi è il domicilio fiscale e
nell'altro la dimora fiscale (Richner,
op. cit., p. 163).
Ebbene,
l'art. 4 cpv. 2 della Convenzione stabilisce allora che, quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona era domiciliata in entrambi gli Stati
contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:
a) è
considerato domicilio del defunto quello dello Stato contraente in cui egli disponeva
di un’abitazione permanente. Se il defunto aveva un’abitazione permanente in
entrambi gli Stati contraenti, è considerato domiciliato nello Stato contraente
con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti
(centro degli interessi vitali);
b) se
non si può determinare lo Stato contraente in cui il defunto aveva il centro
dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, il domicilio è considerato
trovarsi nello Stato contraente in cui il defunto soggiornava abitualmente;
c) se
il defunto soggiornava abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o se non
soggiornava abitualmente in alcuno di essi, è considerato Stato di domicilio
quello della cittadinanza del defunto;
d) se
il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non era
cittadino di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti
risolvono la questione di comune accordo.
Quella di
"abitazione permanente" è una nozione del diritto convenzionale e non
deve pertanto essere assimilata al concetto di domicilio del diritto tributario
interno (Hangarter, op. cit., p.
295). L'art. 4 cpv. 5 della Convenzione si limita ad una definizione negativa,
escludendo che siano considerati abitazioni permanenti un appartamento o locali
che servono a scopi di riposo, di cura, di studio o di sport e per i quali è
possibile provare che vengono usati solo occasionalmente. Vi rientra per contro
ogni forma di abitazione che sia durevolmente a disposizione di una persona e
che venga da questa anche regolarmente usata. Non è necessario tuttavia che la
persona sia essa stessa proprietaria o conduttrice dell'abitazione o che vi
abbia qualche altra forma di potere di disporre dal punto di vista giuridico (Von Siebenthal, op. cit., p. 391).
- Come
già accennato in narrativa, l'autorità fiscale ticinese sostiene che il
domicilio ticinese del defunto fosse preminente rispetto a quello germanico. Di
diverso avviso gli eredi, ricorrenti, secondo cui vi era una chiara preminenza
del domicilio tedesco.
5.1.
Dalla
documentazione del Comune di __________ risulta che, prima di ottenere il
permesso di dimora, il defunto e la sua famiglia risiedevano già nel Comune del
__________. Dal 1° settembre 1994, poi, vi avevano acquistato la dimora.
La
famiglia __________ __________ viveva in una casa propria, sita in Via
__________, con un valore di stima ufficiale superiore ai due milioni e mezzo
di franchi. Aveva inoltre immatricolato un'automobile __________ __________ ed
un motoveicolo __________.
L'autorità
fiscale ha inoltre potuto accertare che la famiglia __________ __________ aveva
alle proprie dipendenze un giardiniere, che provvedeva alla regolare
manutenzione del parco della villa, e una frontaliera che veniva ogni giorno in
casa per lavori e commissioni.
Altri
elementi che depongono a favore del riconoscimento di Ascona come centro degli
interessi vitali del defunto sono:
-
il
consumo di energia elettrica ed acqua potabile;
-
l'esistenza
di una tomba di famiglia al cimitero di __________;
-
la
celebrazione dei funerali del de cuius proprio ad __________ con successiva
tumulazione nella tomba di famiglia.
5.2.
Gli eredi
hanno invece prodotto un certificato del Comune di , secondo cui il
defunto vi aveva risieduto senza interruzione dall'11 agosto 1958 al 24 dicembre
1996, ed una dichiarazione analoga del "" __________
__________ in merito all'assoggettamento fiscale illimitato.
Al
ricorso, hanno inoltre allegato copiosa documentazione a comprova dei legami
con il luogo di residenza tedesco ed in particolare:
-
fatture
di medici, farmacie e ospedali per cure negli anni 1995 e 1996;
-
fatture
telefoniche e elettricità 1995;
-
abbonamento
al quotidiano "__________ __________ " e conteggi relativi al suo
invio ad __________;
-
fatture
per viaggi 1995;
-
certificati
di salario di dipendenti germanici;
-
fatture
di stazioni di servizio di __________ 1995.
5.3.
Le
indicazioni contrastanti che emergono dalla documentazione agli atti dimostrano
una volta di più che il defunto disponeva indubbiamente di un'abitazione
permanente in entrambi gli Stati, precisamente a __________ ed __________.
L'aspetto
più significativo, dovendo stabilire però la preminenza di uno dei due luoghi
di soggiorno, è quello del permesso di dimora. È chiara infatti la volontà del
defunto di trasferire il centro dei propri interessi nel Canton Ticino, dopo
che per molti anni vi aveva risieduto senza esservi formalmente domiciliato.
Altrimenti non si spiegherebbe la preoccupazione di chiedere il permesso di
dimora. Dagli atti dell'Ufficio degli stranieri risulta che il Barone
__________ __________ aveva richiesto il permesso di dimora affermando di
essersi ritirato dall'attività e di intendere "trasferirsi definitivamente
ad __________ dove la madre ha vissuto per quasi 50 anni". Nella stessa
lettera si afferma che il richiedente aveva già trascorso "lunghi periodi
di vacanza presso la madre ad __________ dove ha numerosissimi amici e conoscenti".
Nella dichiarazione presentata dal de cuius all'Ufficio cantonale degli
stranieri, insieme alla domanda di dimora, figura anche la precisa affermazione
di "avere intenzione di stabilire il centro della propria vita e dei
propri interessi ad __________ ".
Quest'ultima
affermazione appare confermata dai fatti, se si considerano proprio gli aspetti
rilevati dall'UISD nella decisione impugnata.
__________ Né può considerarsi
determinante, come ricordato dall'autorità fiscale, la semplice circostanza del
soggiorno in __________ per motivi di cura.
5.4.
Non
appaiono in particolare decisive le argomentazioni dei ricorrenti in merito
alla posizione del defunto all'interno della __________ __________. __________
__________. & __________. __________, la società in accomandita per azioni
della quale __________ __________ __________ sarebbe stato socio accomandatario
fino al 1993, per poi divenire socio accomandante. Secondo i ricorrenti, il
defunto avrebbe in tal veste continuato ad adoperarsi per lo sviluppo della
banca, quale rappresentante degli azionisti.
Tale
argomento potrebbe in realtà anche essere letto in un'altra prospettiva:
proprio le dimissioni dalla posizione di accomandatario, nel maggio 1993, e
quindi la rinuncia alla vera e propria attività dirigenziale all'interno
dell'istituto, potrebbe infatti essere considerata il segno della volontà del
__________ __________ __________ di spostare il proprio centro degli interessi
dalla __________ alla Svizzera.
Neanche
la documentazione relativa ai consumi di elettricità ed acqua potabile o quella
che concerne le spese per l'automobile o per il personale domestico bastano a
giustificare una conclusione diversa. Nello stesso ricorso si sottolinea la
manifesta superiorità di superficie dell'abitazione di __________ rispetto a
quella di __________. È dunque evidente che mantenere in uso una casa di
dimensioni tanto importanti comporta un certo consumo di energia elettrica e di
acqua e pure l'intervento di personale di servizio, a prescindere dalla
presenza più o meno continua del padrone di casa. Si tratta, in altre parole,
di documentazione che, in casi come il presente, non consentono minimamente di
trovare conclusioni circa la presenza preponderante in un luogo piuttosto che
in un altro, diversamente da quanto può valere in casi per così dire di normali
cittadini, che dispongono di semplici dimore borghesi.
- Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 5'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 5'080.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
terzi implicati
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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