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Numero d'incarto:
80.2003.165
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.165
Lugano
4 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2003
in materia di: imposta transitoria
2003A - IC/IFD 01/02
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta 2003A __________ __________ indicava alla voce spese
straordinarie di manutenzione di immobili un importo di complessivi fr.
34'011,60 negli anni di computo 2001-2002.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-02, emanata in applicazione dell'art. 321f
cpv. 3 LT, l'Ufficio di tassazione di Locarno del 9 giugno 2003 concedeva
pertanto alla contribuente una deduzione per spese di manutenzione di
complessivi fr. 10'012.- , comprensivo di un importo di fr. 8'498.- di spese
straordinarie per l'IC e di fr. 11'325.-, comprensivo di un importo di fr.
9'811.- di spese straordinarie per l'IFD.
1.2.
Il 16
giugno 2003 la contribuente presentava reclamo, lamentando la deduzione dalle
spese effettive, che l'Ufficio ha integralmente ammesso, di una quota del 25%.
Argomenta che, essendovi nello stabile un locale commerciale, non ha mai potuto
beneficiare in passato della deduzione forfetaria del 25%, ma ha sempre
beneficiato unicamente della deduzione delle spese effettive.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 31 ottobre 2003, rilevando che nel
vuoto di tassazione le spese di manutenzione sono ritenute straordinarie e
quindi deducibili solo nella misura in cui eccedono annualmente l'importo della
deduzione forfetaria del 25%.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione
integrale delle spese, rilevando che la part. __________ RFD di __________, in
cui è ubicato un locale commerciale, ha beneficiato negli anni di computo
1999-2000 di una deduzione per spese di manutenzione di fr. 1'515.05 di media
annua, mentre che negli anni 2001-2002 esse ammontano a ben fr.
15'938,80 in media.
-
3.1.
Il
reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo.
Il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale
(art. 52 cpv. 1 e 2 LT; art. 43 cpv. 1 LIFD).
Per
l'imposta cantonale, all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia
determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1
lett. b LT).
I
proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo
fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento (art. 53 cpv. 3 LT).
3.2.
A partire
dal 1° gennaio 2003 il Canton Ticino è passato dal sistema di tassazione praenumerando,
ovvero sul passato, a quello postnumerando, ovvero sul presente, creando
così un vuoto di tassazione.
Per
disciplinare questo passaggio ed evitare da un lato la mancata imposizione dei
redditi straordinari e consentire dall'altro la deduzione delle spese
straordinarie, il Legislatore ha emanato apposite norme.
Secondo
l'art. 321f cpv. 1 LT, dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale
2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere
dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002.
A tenore
della lett. a) del secondo capoverso di detto articolo, sono considerate spese
straordinarie unicamente le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2
e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva
prevista dall’ articolo 31 capoverso 4 LT, che prevede la possibilità di avvalersi,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, della deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio
di Stato.
3.3.
Non
diversamente dalla normativa cantonale, l'art. 218 cpv. 4 LIFD prevede che le spese straordinarie sostenute mediamente negli
anni n-1 e n-2 (vale a dire, nel nostro caso, negli anni 2001-2002) sono
deducibili. Vi rientrano, secondo la lett. a del quinto capoverso, le spese di
manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione
forfetaria.
3.4.
In altre
parole, come emerge sia dalla lettera delle citate norme sia dalla volontà del
Legislatore, le spese di manutenzione sostenute negli anni del "vuoto di
tassazione" sono ritenute straordinarie (e quindi fiscalmente deducibili)
unicamente per la loro parte che eccede annualmente l'importo delle spese
calcolate secondo il metodo della deduzione forfetaria (Allidi/Bernardo-ni/Bortolotto, Dalla tassazione annuale
praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, Agno 2003, p. 89).
Concretamente
è considerata straordinaria quella parte delle spese effettive che supera la
deduzione calcolata applicando l'usuale forfait e cioè:
-
per
gli immobili costruiti il 01.01.1993 o successivamente: il 15% per l'imposta
cantonale, rispettivamente il 10% per l'imposta federale diretta, calcolati sul
reddito lordo dell'immobile interessato (totale affitti e/o valore locativo);
-
per
gli immobili costruiti prima del 01.01.1993: il 25% per l'imposta cantonale,
rispettivamente il 20% per l'imposta federale diretta, calcolati sul reddito
lordo dell'immobile interessato (totale affitti e/o valore locativo)
(Allidi/Bernardoni/Bortolotto, loc.
cit).
- Ne
viene, per quanto precede, che la decisione dell’UT di concedere la deduzione
delle spese straordinarie di manutenzione nella sola misura in cui superano la
deduzione forfetaria è del tutto aderente alla legge e alla volontà del
legislatore.
Certo, la
ricorrente avverte di essere sfavorita da questa normativa, avendo sopportato
nel periodo di computo 1999-2000 spese di manutenzione per soli fr. 1'515.05
di madia annua.
Non solo
l’argomento, per quanto precede, è privo di pregio, ma la ricorrente non deve
dimenticare che la deduzione forfetaria è una deduzione media che raggiunge il
proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato e che è dunque
calibrata in funzione delle spese probabili in un periodo di tempo di più anni
(Känzig, Wehrsteuer, N. 173 ad.
art. 22 cpv. 1 lett. e; Epiney-Colombo,
Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in
RDAT 1991, vol. II, p. 311; CDT
n. ..__________ del 10 maggio 2000 in re C.).
Sarebbe
quindi iniquo stabilire l’importo delle spese straordinarie di manutenzione
partendo dalla deduzione effettiva dell’ultimo periodo di computo, ma
occorrerebbe quanto meno, se la legge lo consentisse, ricostruire la deduzione
delle spese di manutenzione effettive dell’ultimo decennio di computo.
Si rileva
infine, a titolo meramente abbondanziale, che la soluzione adottata sia dal
Legislatore federale sia da quello cantonale costituisce da questo punto di
vista una semplificazione che, proprio perché tale, può in taluni casi
sfavorire il proprietario di immobili al quale è stata concessa la deduzione
dei costi di manutenzione effettivi e in altri invece favorirlo, a seconda che
le spese effettive di manutenzione di un periodo prolungato di tempo non
raggiungano o eccedano mediamente la soglia della deduzione forfetaria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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