AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2003.162
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.162
Lugano
4 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2003
in materia di: IC/IFD 91/02 intermedia
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
ha lavorato quale docente a tempo pieno presso le scuole di __________ fino alla fine di agosto del 2000.
Dal 1° settembre ha ridotto la sua attività al 50% per poter seguire a sue
spese una formazione universitaria.
Il 12
novembre 2001 l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2001-02,
in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 70'372.- di media annua. La
tassazione passava incontestata in giudicato.
1.2.
Il 1°
luglio 2003 in una lettera all’UT __________
__________ esponeva la sua situazione,
lamentando che nel 2003, quando avrebbe ripreso l’attività a tempo pieno, non
avrebbe più potuto beneficiare della tassazione sul passato fondata sui salari
ridotti percepiti nel 2001 e nel 2002, ma nel 2003 e soprattutto nel 2004, per
effetto del cambiamento della basi di calcolo della tassazione, sarebbe di
nuovo stata tassata sul salario pieno che avrebbe conseguito a partire dal 1°
settembre 2003, quando avrebbe ripreso l’attività a tempo pieno.
L’Ufficio
di tassazione, considerando questo scritto e quello di tenore sostanzialmente
analogo inviato all’on. __________, consigliera
di Stato, alla stregua di una domanda di tassazione intermedia, con decisione
del 15 settembre 2003 respingeva la richiesta, poiché la legge non conosce un
motivo di tassazione intermedia per riduzione dell’attività.
1.2.
La
contribuente presentava reclamo il 9 ottobre 2003, argomentando tra l’altro di
essere stata rassicurata al momento della riduzione dell’attività lavorativa da
un tassatore che le avrebbe spiegato che in caso di ripresa dell’attività al
100% sarebbe stata imposta per due anni sui salari percepiti due anni prima,
recuperando così lo svantaggio fiscale. Chiedeva che al suo caso venisse
applicata per analogia la norma relativa ai redditi straordinari, estendendola
anche ai casi inusuali di diminuzione.
Con
decisione del 10 ottobre 2003 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo che
l’autorità fiscale non dispone dei mezzi legislativi per effettuare una
tassazione intermedia in caso di riduzione dell’attività: condizione essenziale
è la cessazione negli anni 2001-2002 per almeno sei mesi.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________, dopo aver esposto la sua
situazione, chiede a questa Camera di applicare l’art. 321d LT, poiché anche i
mutamenti passivi rientrerebbero nella categoria dei redditi straordinari.
Rileva inoltre che la legge, usando il termine cessazione, non esclude una
cessazione parziale duratura.
-
3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).;
Tuttavia
all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
3.2.
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
La tassazione
biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge dunque
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA
38 p. 385).
Proprio
per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti,
ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue
Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit
in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
3.3.
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende
una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e
LT).
3.4.
Il
Tribunale federale ha escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo
pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di
intermedia (ASA 53 p. 188).
- Nel
caso in esame, la ricorrente ritiene che, in seguito all'adozione, da parte del
Gran Consiglio ticinese, della nuova normativa sulle basi temporali di calcolo
(tassazione postnumerando), si giustifichi un'eccezione a tale regola, per
tenere conto del fatto che, pagando le imposte del biennio 2001-2002 sulla base
del reddito conseguito nei due anni precedenti lavorando a tempo pieno, si
troverebbe chiaramente svantaggiata e riprendendo l’attività al 100% nel 2003
non potrebbe più ricuperare quanto pagato in eccesso durante il periodo di
lavoro al 50%.
4.1.
Effettivamente,
secondo l'art. 50 cpv. 2 LT, nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio
2003, il periodo fiscale corrisponde all'anno civile, con la conseguenza che,
nel periodo toccato dal passaggio da un sistema all'altro di tassazione si
verifica un cosiddetto "vuoto di tassazione": i redditi ordinari
realizzati nei due anni che immediatamente precedono il primo anno di
tassazione (2001 e 2002) secondo il metodo annuale postnumerando non sono
considerati e, analogamente, in questi medesimi due anni, non sono nemmeno
fiscalmente riconosciuti le deduzioni e i costi ordinari.
Per
evitare che, in questa fase di transizione, il contribuente sia avvantaggiato o
penalizzato per il solo fatto che cambiano le basi temporali alle quali si
riferisce l'imposta ordinaria, la legge tributaria (art. 321a - 321i LT 2003)
prevede una disciplina particolare che, in sostanza, stabilisce di assoggettare
a un'imposta annua intera, i redditi straordinari degli anni 2001 e/o 2002 e di
riconoscere le spese straordinarie sostenute dal contribuente in questi due
medesimi anni.
Al di
fuori di quanto prevedono le norme transitorie in questione, non è previsto
alcun altro accorgimento per attenuare gli effetti del passaggio al sistema
postnumerando.
4.2.
Per
quanto concerne le tassazioni intermedie del periodo 2001/2002, i presupposti
cui l'art. 55 LT 1994 subordina l'emissione di una tassazione intermedia
saranno normalmente applicabili anche se si verificano negli anni 2001 e 2002
("vuoto di tassazione"). L'unica eccezione prevista, a tale riguardo,
concerne il requisito temporale per poter beneficiare di una tassazione
intermedia: secondo la giurisprudenza, il presupposto "qualitativo"
della tassazione intermedia deve perdurare per almeno 24 mesi.
4.3.
Nel
periodo del "vuoto di tassazione" (2001 e 2002), la tassazione
intermedia è normalmente data se l'elemento generatore dell'intermedia perdura
almeno 24 mesi, a prescindere dal fatto che, ai fini del calcolo della durata
dei 24 mesi, si sconfini o meno nel 2003, alla sola condizione che il motivo
che occasiona la tassazione intermedia (cioè una delle condizioni dell'art. 55
LT 1994) si perfezioni entro il 31 dicembre 2002.
Con
l'art. 321i LT 2003, il Gran Consiglio ha tuttavia esteso - limitatamente al
periodo transitorio del "vuoto di tassazione" (cioè gli anni 2001 e
2002) - la possibilità di applicare la tassazione intermedia ai casi di
cessazione dell'attività lavorativa anche quando la durata della cessazione
dell'attività è inferiore ai 24 mesi, ma è di almeno 6 mesi negli anni 2001 e
2002. Tale eccezione è stata voluta per evitare che chi si trova in questa situazione
sia eccessivamente penalizzato dal cambiamento del sistema di tassazione poiché
- difettando del requisito temporale (durata di 24 mesi) - non potrebbe
normalmente beneficiare della tassazione intermedia (cfr. CDT n. __________ del 24 settembre 2002 in re B. P.).
4.4.
Il
Consiglio di Stato ha così motivato, nel proprio messaggio al Gran Consiglio,
la proposta di introdurre l'articolo citato:
… in regime praenumerando biennale (e in
applicazione del citato art. 55 lett. e) - chi inizia o cessa un'attività
lavorativa per un periodo di tempo inferiore ai due anni non ha normalmente
diritto ad una tassazione intermedia. Questo per la ragione che la variazione
(temporanea) del reddito da attività lavorativa è considerata nel periodo
fiscale (praenumerando) successivo. Così ad esempio se un contribuente ha
cessato per sei mesi di lavorare nel 1999 (computo del periodo fiscale
2001/2002) non ottiene la tassazione intermedia nel periodo fiscale 1999/2000,
ma il suo minor reddito sarà considerato nel periodo fiscale 2001/2002. La
situazione è quindi per così dire sanata nel periodo fiscale successivo.
Per
i casi che dovessero verificarsi negli anni 2001 e 2002 questa correzione a
posteriori non è tuttavia più possibile poiché, nel periodo fiscale 2003, non
si tassano i redditi 2001 e 2002 (che cadono nel "vuoto di
tassazione"), ma il reddito del medesimo 2003.
Ne
consegue che il contribuente che dovesse - nel 2001 o nel 2002 - sospendere
temporaneamente (per meno di due anni) la propria attività lavorativa non
potrebbe più "compensare" il minor reddito conseguito e sarebbe
quindi ingiustamente penalizzato. Al contrario anche chi inizia un'attività temporanea
(per meno di due anni) nel 2001 o nel 2002 sarebbe ingiustamente avvantaggiato
per il fatto che il reddito conseguito non potrebbe essere colpito
(Messaggio
n. __________ del 6 luglio 2001,
concernente un progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta
di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi
fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo
dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando
delle persone fisiche, par. B.VII.9).
4.5.
Tuttavia,
tale disposizione ha un campo di applicazione ben preciso e si limita ad una
deroga alla regola della durata di 24 mesi per la sola intermedia nel caso
della cessazione dell'attività lucrativa e, fra l'altro, non si estende al caso
dell'inizio (anche solo temporaneo) di attività lavorativa, in modo da non
peggiorare la situazione dei contribuenti interessati. Altre disposizioni
transitorie non sono previste dal legislatore né possono essere create
dall'autorità fiscale o dal tribunale. Infatti, in un documento della Divisione
delle contribuzioni destinato alla formazione dei funzionari fiscali (Il
disciplinamento del periodo transitorio di passaggio dal sistema di tassazione
praenumerando biennale al sistema postnumerando annuale secondo le proposte di
modifica della LT del messaggio governativo n. 5138 del 6 luglio 2001), è esplicitamente
proposto un caso simile a quello della ricorrente:
Caso 28:
Descrizione
X
interpella l'Ufficio di tassazione chiedendo come viene considerata la riduzione
di un'attività dipendente nel 2001/2002.
Soluzione
La
tassazione praenumerando biennale 2001/2002 (computo 1999/2000) non può essere
corretta in quanto la riduzione di attività non è motivo di tassazione intermedia
(secondo l'art. 55 LT 1994).
La
tassazione IC/IFD 2003 sarà allestita sulla base del reddito conseguito nel
2003, secondo il nuovo sistema postnumerando annuale.
La
riduzione dell'attività lucrativa verificatasi nel 2001/2002 non rientra né
nella casistica delle spese straordinarie conosciuta dall'articolo 321f
Progetto di LT (e dagli art. 69 cpv. 5 LAID e 218 cpv. 5 LIFD), né in quella
dell'articolo 321i Progetto di LT che concerne esclusivamente i casi di
cessazione (e non di riduzione) dell'attività.
Di
conseguenza non è possibile considerare il minor guadagno causato da una
riduzione dell'attività nel 2001/2002.
Non vi è
pertanto alcuno spazio per "creare" un motivo di intermedia a favore
della ricorrente, come ella sembra auspicare attraverso un’interpretazione
estensiva, ma - come si è visto - insostenibile e contraria alla lettera
della legge e alla volontà del legislatore (cfr. CDT n. __________ del 24 settembre 2002 in re B. P.).
4.6.
Si deve
comunque tener presente che il sistema di tassazione in vigore fino alla fine
del 2002 si fonda proprio sul calcolo dei redditi del biennio precedente e che
la tassazione intermedia, con conseguente attualizzazione delle basi di
calcolo, è un'eccezione alla regola. In altri termini, pur con tutti i limiti
propri del sistema "praenumerando", non è necessariamente
moltiplicando il numero delle tassazioni intermedie che si realizza una
maggiore giustizia fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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