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Numero d'incarto:
80.2003.153
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.153
Lugano
19 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ __________,
domiciliata a __________, si è sposata
con __________ __________ il 24 maggio 1996. Il loro matrimonio è stato sciolto
per divorzio il 16 gennaio 2002 dalla Pretura di Lugano. Dal 1° settembre 2001
e per una durata di due anni __________ __________ si è impegnato a versare un contributo
alimentare mensile di fr. 1'500.-.
Dal 2
ottobre al 31 dicembre 2001 la contribuente ha lavorato presso l’Autorità di
controllo in materia di riciclaggio a __________;
dal 7 gennaio 2002 svolge un periodo di praticantato legale e notarile presso
uno studio locarnese; durante l’anno scolastico 2002-03 svolge attività
d’insegnamento per due ore settimanali.
1.2.
L’UT di
Locarno il 25 agosto 2003 emetteva pertanto:
·
una prima tassazione intermedia per inizio
dell'assoggettamento (in coincidenza con l'inizio del versamento degli alimenti)
dal 1° settembre 2001, in cui esponeva alla contribuente quale reddito quello
derivante dal contributo alimentare dell’ex marito e un reddito della sostanza
di fr. 588.- di media annua;
·
e una seconda tassazione intermedia per inizio
dell’attività lucrativa con effetto dal 1° ottobre immediatamente successivo,
in cui al precedente reddito d’altra fonte (contributo alimentare) e a quello
della sostanza aggiungeva il reddito da attività lavorativa.
1.3.
La
contribuente presentava reclamo il 3 settembre 2003, chiedendo un incontro con
l’UT per esaminare più approfonditamente la sua situazione.
Con due
distinte decisioni del 29 settembre 2003 l’UT accoglieva parzialmente il
reclamo riducendo in entrambe le tassazioni il reddito d’altra fonte da fr.
18'000.- a fr. 16'950.- di media annua e stralciando il reddito della sostanza.
Benché entrambe le decisioni su reclamo menzionino quale motivazione “reclamo
definito in sede di audizione”, del relativo verbale negli atti prodotti
dall’UT non v’è traccia!
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ chiede che, in riforma delle
due decisioni su reclamo del 29 settembre 2003 dell’UT, venga accertato che era
coniugata fino al 24 gennaio 2002 (data del passaggio in giudicato della sentenza
di divorzio) e conseguentemente che quindi fino a quella data andava tassata
congiuntamente al marito e dal 25 gennaio al 31 dicembre 2002 separatamente su
un reddito imponibile di fr. 19'132.- di media annua. Dei motivi ricorsuali
verrà detto in seguito per quanto necessario.
-
3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT
1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa
ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si
discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito
nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue
Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit
in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT).
3.3.
Da quanto
precede emerge dunque che motivo di intermedia non è soltanto la pronuncia del
divorzio, ma già la semplice separazione, addirittura di fatto.
Erra
quindi la ricorrente quando pretende di far decorrere la tassazione intermedia
soltanto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e di
beneficiare dell’aliquota per coniugati. Dai documenti allegati alla
convenzione omologata dalla sentenza di divorzio si evince chiaramente che __________ __________
e __________ __________ vivevano separati da tempo. Se ne ha conferma dalla dichiarazione
fiscale IC 1999-2000, in cui la ricorrente, il cui reddito non raggiungeva la
soglia del minimo imponibile, è stata imposta separatamente dal marito in
quanto domiciliata a __________, pur
risiedendo in __________.
Così
stando le cose, la richiesta di essere tassata congiuntamente all’ex marito
fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio appare in linea di
principio chiaramente priva di fondamento.
- Le
decisioni su reclamo dell’UT non sfuggono tuttavia a critiche.
4.1.
La
tassazione intermedia per divorzio o separazione duratura, legale o di fatto
dei coniugi trova la propria causa nel contesto dell’imposizione della
famiglia. Evento generatore della tassazione intermedia, in questo ambito, non
è tanto il mutamento del reddito, quanto piuttosto la modifica della
consistenza o dell’ampiezza della famiglia (Triebold,
op. cit., p. 93). In altre parole, a determinare la tassazione intermedia per
uno dei suddetti motivi sono in effetti i presupposti di diritto di famiglia,
che implicano la tassazione congiunta del nucleo famigliare con, a seconda dei
casi, conseguente cumulo o disgiunzione dei fattori impositivi (Triebold, op. cit., p. 63 e p. 109).
Una
semplice modifica degli alimenti, senza che sia assistita da uno dei suddetti
eventi generatori tratti dal diritto di famiglia, non è quindi da sola motivo
di tassazione intermedia.
4.2.
Questa
Camera ha così stabilito, condividendo su questo punto la posizione
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni in uno scritto del 21 luglio
1997, indirizzata alla Divisione cantonale delle contribuzioni e distanziandosi
dalla propria precedente giurisprudenza, che la mera modifica degli alimenti
non giustifica la tassazione intermedia (CDT
n__________ dell' 8 ottobre 1997 in re
A. C.).
4.3.
Orbene,
dall'esame della prima tassazione intermedia non si riesce a comprendere la
ragione della stessa: se per inizio dell'assoggettamento, come indicato nella motivazione
in codice contenuta nell'incarto fiscale o se per separazione (con contemporaneo
inizio del versamento degli alimenti).
Entrambe
le motivazioni non convincono, per non dire che appaiono addirittura contraddittorie.
Non si capisce infatti il motivo per cui si possa parlare di inizio dell'assoggettamento,
quando la ricorrente nel periodo precedente era stata imposta dall'Ufficio di
tassazione di Locarno, che nella tassazione del 17 maggio 1999 aveva constatato
che gli elementi di reddito erano inferiori ai minimi imponibili. E nemmeno si
capisce, proprio perché la ricorrente nel periodo fiscale 1999-2000 era assoggettata
separatamente dal marito, come si possa giustificare una nuova o seconda
tassazione intermedia dal 1° settembre 2001 per effetto dell’inizio del versamento
del contributo alimentare da parte del marito in prossimità del divorzio.
L’UT
potrà semmai porsi il quesito alla luce della dichiarazione fiscale 2003A della
ricorrente se tali importi siano da imporre con separata tassazione 2003A quali
“redditi straordinari”.
Vero è
che nell'incarto fiscale manca la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-2002, come
d'altronde manca l'asserito accordo con la contribuente, in base al quale il
fisco avrebbe emesso le contestate tassazioni, ma questa Camera non ha motivo
di dubitare, non fosse altro che per ragioni di fiducia nei confronti dell'amministrazione,
della completezza dell'incarto fiscale prodotto.
4.4.
Giustificata
è invece, sempre però in linea di massima, la tassazione intermedia dal 1°
ottobre 2001 per inizio dell’attività lucrativa, fondata sui redditi percepiti
da quel momento e riportati su base annua, dai quali vanno dedotti i costi
sopportati per conseguirli.
Su questo
punto l’incarto fiscale non contiene la benché minima indicazione del calcolo
del reddito su base annua e tanto meno delle spese per conseguire il reddito.
Questa
Camera non può quindi far altro che annullare anche questa decisione e retrocedere
gli atti all'Ufficio di tassazione per l'emissione delle decisioni su reclamo
di sua competenza.
4.5.
È infine
appena il caso di rilevare come una simile soluzione sia anche rispettosa del
diritto di essere sentito, sia perché nell'incarto non v'è traccia
dell'asserito accordo tra fisco e contribuente, sia perché le motivazioni in
codice addotte non consentono né di chiarire il vero motivo della prima
tassazione intermedia né le modalità di calcolo dei redditi e delle deduzioni
della seconda.
Né
d'altronde il fisco ha ritenuto di dover presentare osservazioni, consentendo
così eventualmente a questa Camera di sanare il vizio in questa sede.
- Va
infine rilevato, a titolo meramente abbondanziale, che eventuali accordi
intercorsi tra i coniugi sull’assunzione degli oneri fiscali rivestono natura
essenzialmente privata (cfr. CDT
n. 782 del 29 dicembre 1971 in re P. e A. S. e a A. SA; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F. B.; Blumenstein, System, 1971, p. 74).
L'assunzione di un obbligo fiscale da parte di un terzo ha infatti effetti
puramente civili ed è del tutto irrilevante dal profilo del diritto pubblico.
Esso crea soltanto l'obbligo civilistico di rimborsare al soggetto fiscale il
tributo da lui sborsato (cfr. CDT
n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Sono
annullate le decisioni su reclamo del 29 settembre 2003 e gli atti del procedimento
sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione delle decisioni di
sua competenza tenendo conto di quanto rilevato ai consid. 3 e 4.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Alla
ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 300.-.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFA
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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