AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.141
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.141
Lugano
9 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2002
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Il 20
novembre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________, domiciliato a __________ e quindi contribuente limitatamente imponibile
nel Canton Ticino, la tassazione IC 1999-2000 relativa alla sostanza e al relativo
reddito.
Il
reclamo presentato dal contribuente il 12 dicembre 2000 veniva parzialmente accolto
con decisione del 10 giugno 2002: la quota degli interessi passivi deducibili
veniva aumentata da fr. 54'271.- a fr. 61'404.-.
1.2.
Il 5
luglio 2002 il contribuente, assistito da __________ __________ di __________,
presentava (nuovamente) reclamo all'Ufficio di tassazione di Locarno,
menzionando tra gli allegati il riparto d'imposta intercantonale del Canton
__________ -Campagna.
Il 19
settembre 2003 l'Ufficio di tassazione di __________ si rivolgeva alla
__________ __________, spiegandole d'aver ricevuto via fax lo scritto del 5
luglio 2002 dall'Ufficio esazione e condoni di __________. Con il medesimo
scritto l'Ufficio di tassazione invitava il patrocinatore della ricorrente a
precisare se la lettera del 5 luglio 2002 era da intendere quale ricorso contro
la decisione su reclamo del 10 giugno 2002, attirando nel contempo la sua
attenzione sul fatto che la lingua ufficiale del cantone è l'italiano.
Con
lettera del 26 settembre 2003 la __________ __________ inviava all'Ufficio di
tassazione di __________ copia della ricevuta postale relativa all'invio del 5
luglio 2002, confermando che esso era chiaramente da intendere quale contestazione
della decisione su reclamo e precisando nel contempo di non poter accettare le
osservazioni relative alla lingua ufficiale del cantone. Il 2 ottobre 2003
l'Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva per competenza l'intero
incarto a questa Camera, senza alcun commento.
- In
ordine
2.1.
Secondo l’art.
227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione, davanti alla Camera di diritto tributario.
Secondo l'art.
192 cpv. 2 LT, un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere
trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente. Il termine di
presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è giunto
all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno
della scadenza (cfr. per es. CDT n. ..__________ del
6 giugno 2000 in re L.).
2.2.
Su
richiesta di questa Camera, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore,
ha provato che la lettera del 5 luglio 2002 era stata inviata all'Ufficio di
tassazione di , definito sulla ricevuta postale
(""), ma che per un disguido interno non sembra averla
ricevuta, avendone avuto conoscenza soltanto per fax dall'Ufficio esazione e
condoni. L'invio della lettera raccomandata è stato ulteriormente confermato
dalla ricerca postale che questa Camera ha chiesto al ricorrente di voler effettuare:
dalla stessa è chiaramente emerso che la raccomandata è stata regolarmente
recapitata all'Ufficio di tassazione di __________.
Il
reclamo del 5 luglio 2002 è pertanto da considerare alla stregua di un
tempestivo ricorso presentato a un'autorità incompetente, vale a dire l’UT, il
quale avrebbe dovuto trasmetterlo d'ufficio a questa Camera, ma non lo ha fatto
avendolo verosimilmente smarrito.
- Nel
merito
3.1.
Nelle
relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del
diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art.
5 cpv. 3 LT). Il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni
fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni
e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p.
256, cons. 4 p. 260 e riferimenti). In particolare, i costi in relazione
diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in
deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia
256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione
e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione
dell'immobile.
3.2.
Gli
interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del
reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra
sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p.
49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno
pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti
proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi
patrimoniali (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49,
104 Ia 256, cons. 4b e riferimenti).
La quota
parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente
alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi
con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi
verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe
assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al
reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli
interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della
sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere
attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht,
§ 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Quando poi il totale degli
interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da
attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di
interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del
soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività
dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349
cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du
Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double
imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p. 240).
3.3.
Nel caso in esame i diversi riparti intercantonali riportano valutazioni
dissonanti, per altro difficilmente spiegabili, della sostanza posta nei
diversi cantoni, che non potranno essere appianate in questa sede, ma soltanto
facendo uso della possibilità di ricorso concessa dall’art. 127 cpv. 3 Cost. fed.,
di cui si dirà in seguito al consid. 4.
3.3.1. Una
prima divergenza riguarda il valore ufficiale di stima dell’immobile di
__________. L’importo di fr. 1'780’’029.-, poi rivalutato secondo i
coefficienti federali del 120% (cfr. Regole
per la valutazione degli immobili ai
fini dell'imposta federale diretta, gennaio 1999, allegate alla Circolare n. 14 del 16 maggio 1997
della Divisione delle contribuzioni concernente il riparto intercantonale delle
persone fisiche), appare corretto. Vero è che il valore di stima ufficiale
cantonale era all’inizio del periodo fiscale di fr. 2'542'899.-, ma esso andava
ridotto del 30% conformemente a quanto stabilito dall’art. 47 cpv. 1 LStima,
per il quale, allo scopo di rendere omogenee le stime più recenti con quelle
meno recenti, dispone che quelle entrate in vigore il 1° gennaio 1991, il 1° gennaio 1993, il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio
1997, in occasione di una revisione generale delle stime del comune, siano
appunto ridotte del 30%.
L’importo
di fr. 2'136'035.-, pari al 120% del valore di stima cantonale concretamente
applicabile, sfugge quindi a critiche fondate.
3.3.2. Una
seconda divergenza concerne il valore dell’immobile di __________ -Città:
quello inserito nel riparto intercantonale del Canton __________ -Campagna non
può essere condiviso, poiché l’importo di fr. 7'408'760.- corrisponde invero al
costo di costruzione indicato dal ricorrente medesimo nella dichiarazione. Deve
invece essere inserito nel riparto il valore di stima del cantone di situazione
dell’immobile, rivalutato secondo il coefficiente valido in materia di imposta
federale diretta, vale a dire il 150% (cfr. Regole
cit.).
Se il
valore di stima immobiliare del Canton __________ -Città è di fr.
2'743'985.-, come indicato anche nel riparto intercantonale del Canton
__________ -Campagna, cantone di domicilio, non si vede perché il valore di
riparto non debba essere quello considerato dal Canton Ticino e, meglio, fr.
4'115'978.- e non il valore dell’investimento (conto di costruzione).
3.3.3. Una
terza divergenza riguarda il valore degli immobili nel cantone di domicilio. Se
i valori di stima di __________ e di __________ (Canton __________ -Campagna)
sono risp. fr. 1'441'400.- e fr. 1'023'900.-, per un importo complessivo
di fr. 2‘465 ‘300.- che va rivalutato secondo il coefficiente federale del 270%
(cfr. Regole cit.) si ha un
importo di fr. 6'656'310.-. Mal si comprende quindi come il Canton __________ -Campagna
possa giungere a un importo complessivo di poco inferiore ai cinque milioni di
franchi, per l’esattezza fr. 4'915'680.-.
3.3.4. Analogo
discorso vale per il valore di stima immobiliare argoviese (Comune di
__________). L’importo di fr. 525'667.-, concordemente ammesso sia dal Canton
Ticino sia dal Canton __________ -Città, deve essere rivalutato del 120% (cfr. Regole cit.), per un valore di riparto intercantonale
di fr. 630'800.- e non per quello superiore indicato nel riparto del Cantone di
domicilio.
3.3.5. E
analogo discorso vale infine per il valore di stima immobiliare grigionese.
L’importo dell’immobile di __________. __________ di fr. 224’481.-,
concordemente ammesso sia dal Canton Ticino sia dal Canton __________ -Città,
deve essere rivalutato del 110% (cfr. Regole cit.), per un valore di
riparto intercantonale di fr. 246'929.- e non per quello superiore
indicato nel riparto del Cantone di domicilio.
3.3.6. Né
v’è ragione di discostarsi dal valore immobiliare all’estero, accettato dal
Cantone Ticino nella misura indicata nel riparto del Canton __________ -Campagna
senza tuttavia alcuna rivalutazione, che mal si comprende su che base sia stata
effettuata.
3.4.
Partendo
da questi dati, che questa Camera considera corretti, anche le ulteriori
conclusioni, che sono state tratte nel riparto intercantonale del Canton Ticino
e che sono invero mere applicazioni percentuali di questi valori, non prestano
il fianco a critiche.
3.5.
Questa
Camera non ha quindi motivo di non confermare nel merito la decisione del Canton
Ticino in materia di riparto intercantonale, rinviando comunque, per quanto
concerne l’appianamento definitivo delle divergenze, a quanto indicato nel
considerando che segue.
- Va
infine rilevato che la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. (di tenore analogo
all’art. 46 cpv. 2 v. Cost. fed.), volta a impedire i casi di doppia
imposizione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un
cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più
cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge
fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura
(Höhn, Interkantonales Steuerrecht,
3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). Al ricorrente rimane pure sempre riservata
la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 127 cpv. 3 Cost. fed.
nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45,
c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio
1986 in re F. St.: Höhn, op.
cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
Sarà
quindi verosimilmente solo in questa sede che le divergenze in materia di riparto
intercantonale potranno venire definitivamente appianate.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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