Tax prescription interrupted by tax office request for documents

80.2003.117Autre juridiction8 sept. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The taxpayers appealed an intermediate 1996 tax assessment, arguing that the power to assess had prescribed before notification. The court held that a 6 November 2001 letter from the tax office, which expressly requested documents and referred to the 1995/96 intermediate assessment, was an official act aimed at determining the tax claim and therefore interrupted prescription. The assessment notified on 21 January 2002 was thus valid. The appeal was dismissed and court costs of CHF 480 were imposed on the taxpayers.

Regeste Omnilex

Art. 193 cpv. 4 lett. a LT; art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD: interruption of the limitation period for tax assessment by official act; a communicated request for documents or information intended to determine the tax claim suffices. The act need not itself complete the assessment or collection procedure; it is enough that it objectively reveals the authority’s intention to proceed with assessment and is capable of advancing the determination of the taxable basis. Even a mere announcement of an intended additional assessment may interrupt prescription (consid. 4.2–4.4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2003.117

Data decisione, Autorità: 08.09.2003, CDT

Incarto n. 80.2003.117

Lugano 8 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2003

in materia di: IC/IFD 96 intermedia

presentato da:

_RICO0

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Con decisione del 21 gennaio 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1996, per mutamento della professione, con effetto a partire dal 1° gennaio 1996. L'__________. __________ __________ aveva infatti intrapreso un'attività indipendente a partire da tale data. Il reddito aziendale veniva commisurato in fr. 125'350 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 294'208 per l'IC ed in fr. 299'108 per l'IFD.

  2. I coniugi __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 20 febbraio 2002, invocando la prescrizione del diritto di tassare, sopravvenuta prima dell'intimazione della tassazione intermedia (il 31 dicembre 2001).

L'autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 14 luglio 2003, nella quale argomentava che secondo la legge ogni atto ufficiale inteso all'accertamento del credito fiscale fa decorrere un nuovo termine di prescrizione e nel caso concreto il 6 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione aveva richiesto ai contribuenti della documentazione, facendo esplicito riferimento alla tassazione intermedia 1995/96.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono che sia constatata la nullità della tassazione intermedia 1996. A loro avviso, la lettera del 6 novembre 2001 dell'Ufficio di tassazione non sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di tassare, non trattandosi di un atto che serve effettivamente all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, in quanto la documentazione richiesta si riferiva esclusivamente ai periodi fiscali 1997/98 e 1999/2000.

  2. 4.1.

Secondo gli articoli 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (cfr. art. 193 cpv. 4 lett. a LT e art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD).

4.2.

La nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell'imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all'accertamento della pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l'invio del formulario per la dichiarazione, la diffida ad inoltrare la dichiarazione, l'annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l'invito o la diffida di pagamento (cf. RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., art. 128 DIFD, n. 10).

Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l'intenzione di procedere ad un'ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).

4.3.

Nella fattispecie, il diritto di tassare il periodo fiscale 1995/96 si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2001. Tuttavia, l'autorità fiscale ha interrotto la prescrizione con la lettera del 6 novembre 2001, con la quale ha domandato ai contribuenti documentazione e informazioni, allo scopo di definire le tassazioni 1995/96 (tassazione intermedia), 1997/98 e 1999/2000. Lo scritto in questione dell'autorità fiscale menziona espressamente la tassazione intermedia 1995/96. In tal modo, ha portato chiaramente a conoscenza dei contribuenti l'intenzione di emettere una tassazione intermedia nel periodo fiscale 1995/96 ed ha chiesto loro informazioni e documenti utili a tal fine.

Le considerazioni contenute nel ricorso, secondo cui la lettera in questione non sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione con riferimento al periodo 1995/96, per il fatto che la collaborazione richiesta si riferiva esclusivamente agli altri due periodi fiscali, è priva di rilievo. Anzitutto, si è detto che, per la giurisprudenza, ai fini dell'interruzione della prescrizione basterebbe anche la semplice comunicazione dell'intenzione di procedere ad una tassazione ulteriore. Inoltre, l'affermazione secondo cui le informazioni ed i documenti richiesti sarebbero serviti esclusivamente ai fini della tassazione dei periodi fiscali successivi non è condivisibile: proprio per effetto della tassazione intermedia dal 1.1.1996, gli anni di computo 1995/96, cui fa riferimento l'Ufficio di tassazione nella sua lettera, costituiscono base di calcolo non solo per la tassazione del periodo fiscale 1997/98 ma anche per la stessa intermedia 1995/96. Non va dimenticato, infatti, che in caso di tassazione intermedia, per gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica, la base di calcolo è uguale per la tassazione del periodo fiscale oggetto della tassazione intermedia e per quello successivo (cfr. articoli 53 cpv. 1 lett. a e b LT 44 cpv. 1 lett. a e b LIFD).

4.4.

Ne consegue che la lettera del 6 novembre 2001 ha fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione ai sensi degli articoli 193 cpv. 4 lett. a LT e 120 cpv. 3 lett. a LIFD. La tassazione notificata ai ricorrenti il 21 gennaio 2001 è dunque pienamente efficace. Non porta a diverse conclusioni neppure l'ulteriore argomento ricorsuale, secondo cui l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto emettere la tassazione intermedia con maggiore celerità, disponendo dei dati necessari in seguito all'inoltro delle dichiarazioni fiscali 1997/98 e 1999/2000. Infatti, l'autorità fiscale ha avuto bisogno di elementi ulteriori, rispetto a quelli dichiarati, avendo dei dubbi quanto alla proporzione fra redditi dichiarati e dispendio. A tal fine ha indirizzato ai contribuenti la richiesta di documentazione del 6 novembre 2001.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tax prescriptioninterruptionintermediate assessmentdocument requesttax appealcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the 6 November 2001 letter interrupted prescription of the power to assess for 1995/96.

Solution extraite

Yes. The request for documents and information, expressly referring to the 1995/96 intermediate assessment, was an official act aimed at determining the tax claim and therefore interrupted prescription.

Motifs extraits

Under the tax laws, any official act communicated to the taxpayer and intended to determine or collect the tax claim starts a new limitation period. Even a communication announcing an intended additional assessment suffices; the letter here expressly mentioned the 1995/96 intermediate assessment and sought information relevant to it.

Question juridique clé

Whether the intermediate assessment was null because it was notified too late.

Solution extraite

No. Because prescription had been interrupted before 31 December 2001, the assessment notified on 21 January 2002 remained effective.

Motifs extraits

The interruption on 6 November 2001 renewed the limitation period, so the assessment was not time-barred.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Costs were charged to the taxpayers as the losing parties.

Motifs extraits

The appellants were unsuccessful in their challenge.

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