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Numero d'incarto:
80.2003.109
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.109
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
rappr. Da: RAPP0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 dell'8 aprile 2002, l'Ufficio di
tassazione esponeva a __________ __________ un reddito d'altra fonte di fr.
100'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite del
periodo di computo emergeva un'eccedenza annua della uscite di ben fr.
107'153.-.
In
particolare non veniva ritenuto comprovato l'asserito aumento del prestito da
fr. 600'00.- a fr. 850'000.- fatto alla contribuente da uno zio residente in
__________.
1.2.
Il
reclamo presentato in tempo utile veniva respinto con decisione del 14 luglio
2003, argomentando che il termine fissato alla contribuente per comprovare
l'asserito debito è decorso infruttuosamente.
-
Con
il presente tempestivo ricorso la contribuente, assistita dalla Fiduciaria
__________, chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, producendo
l'estratto del suo conto presso __________, da cui risulta un bonifico da parte
di una banca __________ di fr. 273'015.60.
-
In
occasione dell'udienza del 24 settembre 2003 le parti si sono riconfermate
nelle rispettive posizioni.
L'Ufficio
di tassazione ha altresì preso atto che nel corso del 2003 l'immobile di
__________ è stato venduto per fr. 1'800'000.- e ha dichiarato di considerare,
qualora fosse stato ritirato il presente ricorso, come avvenuto il rimborso del
preteso debito verso lo zio all'estero.
La
ricorrente con scritto del 6 ottobre 2003, firmato anche dal suo patrocinatore,
ha dichiarato di ritirare il ricorso.
- Il
presente ricorso viene pertanto evaso dalla Camera di diritto tributario nella
composizione di un giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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