-
che, in
data 17 gennaio 2001, __________ __________ inoltrava la dichiarazione fiscale
1999/2000, nella quale indicava un reddito aziendale di fr. 70'000 in media
annua ed un imponibile di fr. 21'469 per l'IC e fr. 24'669 per l'IFD;
-
che,
notificandogli la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 12 febbraio
2001, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava, per apprezzamento,
l'utile aziendale in fr. 150'000 in media annua, con la conseguenza che il
reddito imponibile veniva stabilito in fr. 108'565 per l'IC e fr. 111'765 per
l'IFD;
-
che il
contribuente, assistito dalla __________
__________ di __________, impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15
febbraio 2001, contestando il reddito aziendale e chiedendo di essere convocato
ad un'audizione;
-
che
l'autorità di tassazione convocava il reclamante a due riprese, per il 20
febbraio 2002 e per il 12 marzo 2002, ma il contribuente non si presentava
senza addurre giustificazioni;
-
che, con
decisione del 25 marzo 2002, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
invocando la mancata presentazione del reclamante alle due udienze cui era
stato convocato e sottolineando che era stato il suo stesso rappresentante a
chiedere all'autorità fiscale di convocare direttamente il contribuente;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
postula, in via principale, l'annullamento della decisione su reclamo, per
violazione del diritto di essere sentito, e, in via subordinata, la riduzione
del reddito aziendale a fr. 70'000 in media annua, conformemente alla dichiarazione
fiscale;
-
che la
notifica della tassazione del 12 febbraio 2001 si discostava in modo significativo
dal reddito dichiarato dal contribuente, il quale era peraltro difficilmente
verificabile, mancando ogni contabilità relativa all'attività indipendente
svolta nel periodo di computo;
-
che gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che, in
tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale
e del tenore di vita del contribuente;
-
che,
nella fattispecie, quella notificata al contribuente non può essere considerata
una valida tassazione d'ufficio secondo gli articoli 204 LT e 130 LIFD, per il
semplice fatto che è mancata la "diffida" richiesta dalla legge: una
tassazione d'ufficio non preceduta dalla diffida costituirebbe infatti una
violazione del diritto di essere sentito del contribuente (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, n. 34 all’art. 130 LIFD, p. 307);
-
che,
d'altronde, se si fosse trattato di una tassazione d'ufficio, il reclamo
avrebbe dovuto adempiere i requisiti previsti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e
132 cpv. 3 LIFD, che esigono che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente
che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
-
che, per
il fatto che tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali
per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di
validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare
nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF
123 II 552), l’autorità fiscale avrebbe dovuto indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le
conseguenze in caso di inottemperanza o, tutt'al più, dopo l’inoltro del
reclamo da parte del contribuente, avrebbe dovuto invitare quest’ultimo a
emendare il gravame, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);
-
che,
essendosi limitato ad imporre un reddito aziendale nettamente superiore a
quello dichiarato dal contribuente, senza spiegare le modalità di calcolo,
l'Ufficio di tassazione non ha rispettato i presupposti cui la legge subordina
una tassazione d'ufficio;
-
che ciò
basta a giusitificare l'annullamento della decisione impugnata;
-
che tale
conclusione rende superfluo l'esame della censura relativa alla pretesa irregolarità
della convocazione all'udienza, che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere
inviata non a lui stesso bensì al suo rappresentante contrattuale.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 marzo 2002 è annullata e gli atti
sono rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché emetta una decisione conforme
ai requisiti previsti dagli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
Al
ricorrente è riconosciuta un'indennità di fr. 1'000 per ripetibili.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).