AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.67
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00067
Lugano
24 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2002
in materia di: revisione IC 97/98
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
13 febbraio 1995 __________ __________, nato nel 1931, assuntore postale,
cedeva a __________ e __________ __________
la sua quota di partecipazione (49 azioni su cento di nominativi fr. 500.-
cadauna) nella __________ __________ __________
__________, società attiva nel campo
della gestione del servizio autopostale.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 l'Ufficio di tassazione esponeva ai
coniugi __________ un reddito di fr.
78'750.- di media annua derivante dalla suddetta vendita azionaria,
considerando che il pacchetto azionario in questione rientrasse nella sfera del
patrimonio aziendale del contribuente, poiché l'attività svolta dalla società
si situava nell'ambito dell'attività da lui svolta a titolo indipendente (cfr.
notifica della tassazione del 26 luglio 1999).
1.2.
La
notifica di tassazione dell'Ufficio di tassazione veniva dapprima confermata
con decisione su reclamo dell'8 maggio 2000 e in seguito con sentenza di questa
Camera del 7 novembre 2000, in cui si osservava tra l'altro:
- 6.1.
Venendo all'esame della
fattispecie, l'argomento principale che i ricorrenti adducono a sostegno della
loro tesi è che la sua partecipazione nella __________
__________ è sempre stata da loro
dichiarata nell’elenco titoli quale sostanza privata e non è mai stata inclusa
nel bilancio della ditta individuale, manifestando così la propria volontà di
considerare e di mantenere nel patrimonio privato la partecipazione. I ricorrenti
rilevano inoltre che la presenza di __________ nel consiglio di amministrazione
della Servizi __________ __________ __________
era puramente rappresentativa e non ha mai comportato lo svolgimento di
mansioni direttive. Avvertono infine l’assenza di un qualsiasi elemento
funzionale della partecipazione dell’azienda, malgrado lo scopo della società
iscritto a RC fosse analogo.
(…)
6.3.
Nel presente caso non è facile
ricostruire l’ intenzione, ovvero la volontà oggettivamente manifestata e
realizzata dal ricorrente al momento dell’acquisto della partecipazione nella __________ __________
__________ __________.
È comunque fuor di dubbio che __________ __________
ha dato vita alla società, partecipando nel 1971 alla sua costituzione ed
entrando sin dall’inizio a far parte del consiglio d’amministrazione. E
altrettanto certo è che la neocostituita società nel 1971 aveva per scopo
l’esercizio di linee automobilistiche per il trasporto di persone e di
messaggeria quale assuntrice __________,
il trasporto di scolari e il servizio calla neve. Questo scopo non è stato
modificato negli anni, anche se i ricorrenti pretendono che di fatto la società
abbia assunto un diverso indirizzo, realizzando una stazione di distribuzione
della benzina che avrebbe vieppiù acquistato importanza soverchiante rispetto alle
altre attività della società.
Tale argomento è tuttavia privo
di pregio. Infatti, non appena si consultino i conti economici e i bilanci
della Servizi __________ __________ __________,
ci si avvede che l’attività di assuntrice postale è nettamente predominante,
quasi esclusiva. Ancora nel 1999, così come negli anni precedenti, la
stragrande maggioranza delle entrate proveniva dall’assuntorato postale. Lo si
evince chiaramente dall’ammontare dei ricavi e dei costi salariali.
È quindi del tutto manifesta
l’affinità, per non dire addirittura l’identità dell’attività della ditta
individuale di __________ e di quella svolta dalla __________ __________ __________ __________.
Entrambe erano e sono attive quali assuntrici postali: la ditta individuale del
ricorrente nella zona della Valle __________,
delle __________ e , ma anche sulla tratta __________ -;
la __________ __________ __________ __________ in quella della __________ __________,
segnatamente dell’alta valle, fino a Fusio risp. a Bosco Gurin.
6.4.
Questa circostanza appare
oggettivamente decisiva e colloca in secondo piano gli altri indizi. Si deve
convenire con l’Ufficio di tassazione che la partecipazione alla __________ __________
__________ __________,
attraverso il possesso di praticamente metà del pacchetto azionario, rafforzava
nella sua posizione di assuntore postale, non da ultimo nei confronti della
concorrenza, garantendogli altre linee rispetto a quelle concesse in esercizio
dalle __________ alla sua ditta
individuale. La partecipazione azionaria gli consentiva quindi, più in generale,
di stabilire, ove ve ne fosse stato bisogno, relazioni economiche e commerciali
o altre forme di reciproca collaborazione.
Vero è che __________ __________
sostiene che la sua presenza nel consiglio d’amministrazione della __________ __________
era di mera rappresentanza. Non va tuttavia trascurato il fatto che egli
deteneva praticamente la metà del pacchetto azionario e che il suo peso non era
quindi trascurabile qualora fosse stato necessario prendere determinate
decisioni.
Da queste circostanze, se
valutate da un punto di vista oggettivo, si ricava, al di là delle intenzioni
soggettivamente conclamate, quale fosse la verosimile volontà del contribuente
al momento della costituzione della società e della sottoscrizione da parte sua
della metà del pacchetto azionario.
Da un profilo oggettivo, il
nesso funzionale, strumentale tra l’attività del contribuente quale titolare
della ditta individuale __________ e la partecipazione azionaria appare quindi
acquisito.
6.5.
Al cospetto di tali circostanze
non può quindi essere attribuita rilevanza determinante al modo di
contabilizzazione della partecipazione. Vero è che essa è sempre stata dichiarata
dal ricorrente come bene privato. Non va infatti dimenticato che il problema
della qualifica della partecipazione non si era mai posto prima della sua
cessione a signori Vedova.
È proprio in questa occasione
che ci si è trovati confrontati per la prima volta al quesito di sapere se la
partecipazione ceduta fosse da considerare aziendale per la stretta affinità
dell’attività della società partecipata con quella della ditta individuale.
(…)
1.3.
Contro
la sentenza cantonale __________ e __________ __________
presentavano ricorso al Tribunale federale, il quale con decisione del 18
aprile 2001 respingeva il ricorso di diritto amministrativo in materia di IFD e
quello di diritto pubblico in materia di IC, rilevando a questo proposito:
9.- a) I
ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del divieto d'arbitrio per il
fatto che, nel giudizio impugnato, la Corte cantonale avrebbe a torto ammesso
l'imponibilità, ai fini della tassazione cantonale 1997/1998, dell'utile
conseguito mediante la vendita delle azioni della __________
__________ Sviluppano a questo proposito
una serie di argomenti sostanzialmente analoghi a quelli già fatti valere con
il ricorso di diritto amministrativo in merito alla tassazione federale.
b) Per quanto attiene al reddito
da attività indipendente l'art. 17 cpv. 1 e 2 LT riprende integralmente le
regole e i principi fissati dall'art. 18 LIFD (cfr. Messaggio n. 4169 del
Consiglio di Stato ticinese del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di una
nuova legge tributaria, p. 29). In merito all'interpretazione della normativa
cantonale, e più specificatamente dei concetti di "utile in capitale"
e di "sostanza commerciale", vale quindi quanto già esposto in
precedenza (cfr. consid. 4a) in relazione alla predetta disposizione le
federale. Orbene, se il Tribunale federale deve ammettere la correttezza del
giudizio impugnato -- giudicando in materia d'imposta federale diretta -
fruisce di libero potere d'esame, a maggior ragione non può negare tale
carattere quando - statuendo sull'imposta cantonale - il suo potere cognitivo è
limitato all'arbitrio. Di conseguenza, emanando il giudizio impugnato, la Corte
cantonale non è caduta nell'arbitrio, non ha adottato cioè una soluzione in
aperto contrasto con la situazione di fatto, manifestamente ingiusta o
gravemente lesiva di un chiaro principio giuridico (cfr. sul concetto d'
arbitrio cfr. DTF 122 I 61 consid. 3a con rinvii).
10.- I ricorrenti fanno poi
valere anche in relazione al ricorso di diritto pubblico una violazione della
libertà di commercio e di industria, adducendo i medesimi argomenti già
sollevati con il ricorso di diritto amministrativo. A questo proposito, va in
primo luogo rilevato che l'art. 8 cpv. 2 lett. i Cost./TI, a cui viene fatto
riferimento nel gravame, non offre al cittadino maggiori garanzie di quelle che
già possono essere dedotte dall'art. 27 Cost. (cfr. Messaggio n. 4341 del
Consiglio di Stato ticinese del 20 dicembre 1994 concernente la revisione
totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, ad art. 8), ragione per
la quale è sufficiente attenersi all' esame di quest'ultima disposizione costituzionale.
Considerata poi l'identicità tra la normativa tributaria cantonale e quella federale
applicabili (cfr. consid. 9b), la censura in esame può essere evasa semplicemente
sulla base dei motivi già esposti in precedenza al considerando n. 5
nell'ambito della trattazione del ricorso di diritto amministrativo e ai quali
si fa espressamente rinvio. Il che conduce a concludere che anche l'interpretazione
dell'art. 17 LT effettuata dalla precedente istanza di giudizio non risulta
lesiva della citata garanzia costituzionale. Ragione per la quale, pure il
ricorso di diritto pubblico dev'essere integralmente respinto.
- 2.1.
Il
19 aprile 2002 __________ e __________ __________
presentano un’istanza di revisione della sentenza di questa Camera del 7
novembre 2000 in materia di IC 1997-98.
Argomentano
d'aver ricevuto dopo la sentenza del Tribunale federale il conteggio dei contributi
AVS, contro il quale hanno interposto ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, facendo in pratica valere che questa Camera avrebbe
completamente ignorato la questione della comunicazione dell'Ufficio di
tassazione all'AVS. Rilevano poi che il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha respinto il ricorso sul punto fondamentale in contestazione e, meglio, sul
reddito imponibile, ritenendosi vincolato dalla sentenza del Tribunale
federale. Il Tribunale delle assicurazioni avrebbe poi dichiarato irricevibile
la richiesta di modificare i conteggi sul capitale proprio investito dei
periodi contributivi 1992-93, 1994-94 e 1996-97. Avvertono ancora che l'Ufficio
di tassazione di Locarno ha dato atto in data 8 aprile 2002 che per la
determinazione del capitale non sono mai state considerate le azioni della __________ __________.
Per
i ricorrenti, il fatto che la Camera non abbia esaminato un argomento che si
rivela ora determinante costituirebbe una violazione del diritto di essere
sentito, atta a giustificare la revisione.
Ribadiscono
inoltre che la volontà dei contribuenti di considerare private le azioni in questione
si era persino manifestata nella presentazione di due distinti elenchi titoli,
uno per la sostanza privata, l'altro per quella aziendale.
Degli
ulteriori argomenti verrà detto in seguito, per quanto idonei a sostanziare la
domanda di revisione.
2.2.
All'udienza
dell' 11 giugno 2002 il patrocinatore dei ricorrenti si è confermato nel ricorso,
producendo un'ulteriore memoria, di cui si dirà per quanto necessario.
- 3.1.
In materia di imposta cantonale, sono tre i
motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza (art. 232 cpv. 1 LT).
3.2.
La
revisione è nondimeno esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che
da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2 LT).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. per le molte CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G. Z.
con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo
rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i
rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui
il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (CDT n. ____________________. del 13 febbraio 1996 in re G. Z.
cit; inoltre per es. Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen
und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
3.3.
Non
mancano, tuttavia, casi in cui il Tribunale federale non si è attenuto
strettamente al suddetto principio per cui la revisione è esclusa quando il
contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. È vero, peraltro, che,
prima dell'entrata in vigore della LIFD, l’istituto della revisione, in materia
di imposta federale diretta, non era previsto dalla legge, ma era disciplinato
esclusivamente dalla giurisprudenza, che applicava per analogia gli art. 136 e
137 OG. Non mancano dunque decisioni con cui in anni lontani l’Alta Corte aveva
ammesso la revisione in casi in cui l’autorità di tassazione si era fondata su
constatazioni di fatto manifestamente inesatte o su motivazioni giuridiche
manifestamente errate (DTF 74 I 407, 71 I 105, 70 I 170). In anni più recenti,
pur confermando i motivi di revisione “classici”, ha tuttavia ammesso che ad
essi si può derogare eccezionalmente se l'esito della loro applicazione dovesse
risultare scioccante ed in contrasto con il sentimento di giustizia (DTF
98 Ia 573). Deve poi essere menzionata una sentenza, relativa ad un caso
ticinese, in cui il Tribunale federale ha ammesso che la insufficiente od
errata motivazione di una decisione dell’autorità fiscale, oltre a costituire
vizio di forma, è anche tale da giustificare una revisione. Ciò perché non permette
al contribuente di accertare immediatamente la portata della decisione, ma
provoca invece «una sicura confusione in punto ai fattori imponibili ed in
particolare agli elementi posti dal fisco a fondamento della tassazione» (DTF
105 Ib 245). La dottrina fa giustamente notare come tale motivazione non sia
coerente con i princìpi da sempre affermati dallo stesso Tribunale federale –
ed ora codificati nella LIFD –, per il fatto che non si vede in cosa una insufficiente
motivazione differisca da una mancata indicazione dei rimedi giuridici o da una
notificazione viziata: si tratta comunque di un vizio di procedura cui si può
porre rimedio nei termini di reclamo e di ricorso. La stessa giurisprudenza
dell’Alta Corte esige, invece, in simili casi, che il destinatario della
decisione si preoccupi in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli
elementi necessari a tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt
mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?,
in: Gauch (a cura di), L’image de l’homme en droit – Mélanges publiés
par la faculté de droit à l’occasion du centenaire de l’Université de Fribourg,
Friburgo 1990, p. 109). L'autore citato ritiene che i giudici federali sarebbero
stati più coerenti con la propria giurisprudenza, se avessero impostato la
motivazione sulle considerazioni contenute nella citata DTF 98 Ia 573,
invece di affermare l'esistenza di un motivo di revisione “classico” (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler
?, cit., p. 110).
3.4.
Va
detto, d'altra parte, che vi sono anche autori che sostengono la necessità di
ammettere una revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente,
allorché l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto (____________________già nel 1946, __________ nel 1953, __________ __________ nel
1987). Una revisione “agevolata” sarebbe ammissibile alle condizioni seguenti (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche
Veranlagungsfehler ?, cit., pp. 121-122; Känzig/ Behnisch, op. cit., pp.
366-367):
– che
il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedurali nella procedura
di tassazione (inoltro di una dichiarazione e dei relativi allegati);
– che
l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed es-senziale;
– che
la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia
rilevante;
– che
il contribuente renda credibile, nella procedura di revisione, l'errore nella
tassazione, apportando i chiarimenti giuridici e fattuali necessari.
Non
sarebbero invece determinanti né la colpa del contribuente stesso né la
circostanza che egli avrebbe potuto avvedersi del-l'errore e servirsi di un
rimedio giuridico ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva
pretendere (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen
offensichtliche Veran-lagungsfehler?, cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op.
cit., p. 367).
3.5.
Una
revisione “agevolata”, nel senso descritto, è ammessa anche da tribunali
cantonali, in materia di imposta cantonale (in particolare Ginevra, cfr. RDAF
38/1982 p. 135 ss., 45/1989 p. 42), ma anche per l'imposta federale diretta
(sentenza del 1° dicembre 1989 della Commissione di ricorso in materia fiscale
del Canton Friburgo, in RF 48/1993 p. 528 ss.). Una revisione per svista
manifesta dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa anche dalla
giurisprudenza di questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso della
revisione per mancata considerazione da parte del fisco di un fatto che emergeva
dall'incarto, sia insito nel motivo stesso di revisione che non solo l'autorità
fiscale ma anche il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT
II-1991 n. 20t p. 257 inoltra CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re
R.R.; CDT n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).
3.6.
Dovendosi
pronunciare sull'ammissibilità di una simile revisione “agevolata”, alla luce
delle nuove leggi fiscali in vigore dal 1° gennaio 1995, non si può trascurare il
fatto che ora anche il legislatore federale, come in precedenza aveva fatto il
legislatore ticinese, ha codificato la regola secondo cui la revisione è
esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva
essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (cfr. art. 147 cpv. 2
LIFD). Di fronte ad una norma contenuta in una legge federale, non sarebbe
neppure possibile, infatti, richiamarsi a princìpi fondati sulla Costituzione
federale (principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per
ammettere eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione.
- 4.1.
Poste
queste ampie premesse giuridiche relative all'istituto della revisione, occorre
ora inquadrare in questa cornice la domanda di rivedere la sentenza di questa
Camera del 7 novembre 2000.
Appare
chiaro di primo acchito che nel caso in esame non siano ravvisabili dei fatti
nuovi o dei nuovi mezzi di prova in senso tecnico-giuridico, che possano
sostanziare la domanda di revisione.
La
domanda, in molte sue parti, ripropone argomenti di merito, che sono stati
affrontati, anche se in modo o con esito non soddisfacente per gli istanti,
nella sentenza di cui è chiesta la revisione.
4.2.
Certo,
vengono invocati fatti rispettivamente mezzi di prova che a prima vista
potrebbero apparire nuovi.
È
vero che l'Ufficio di tassazione di Locarno ha rilasciato l'8 aprile 2002 una
dichiarazione in cui conferma che nelle comunicazioni all'AVS per la
determinazione del capitale proprio dell'azienda non sono mai state considerate
le azioni della ditta __________ ____________________
Non
si veda tuttavia in che misura una simile dichiarazione possa configurare un novum
in senso tecnico-giuridico. Nulla impediva infatti alla patrocinatrice degli
istanti di produrre una simile dichiarazione già in sede di ricorso o di
chiedere già in occasione dell'udienza davanti a questa Camera conferma di tale
circostanza all'Ufficio di tassazione, pure presente all’udienza.
Ma
anche facendo astrazione da tutto ciò, quanto risulta dalla dichiarazione in
esame non sfuggiva a questa Camera, che per altro ha anche preso posizione su
questo aspetto, seppure non nei termini espliciti che avrebbe auspicato
l’attuale patrocinatore degli istanti. A questa Camera era infatti chiaro non
solo che __________ __________ aveva sempre considerato privata la
sua partecipazione alla __________ __________ e che pertanto non l'aveva inclusa
nel bilancio dell'azienda, ma anche che l'aveva sempre indicata come privata
negli elenchi titoli da lui presentati. E per questa Camera era anche scontato,
e dunque chiaro, che l'Ufficio di tassazione non poteva includere questa
partecipazione nelle comunicazioni che periodicamente trasmetteva all'AVS,
semplicemente perché, come forse troppo stringatamente affermato nella sentenza
di cui è chiesta la revisione, "il problema della qualifica della
partecipazione non si era mai posto prima della sua cessione a signori __________ " e che solo in
quell'occasione ci si era "trovati confrontati per la prima volta al
quesito di sapere se la partecipazione ceduta fosse da considerare aziendale
per la stretta affinità dell’attività della società partecipata con quella
della ditta individuale".
4.3.
Vero
è che gli istanti sostengono che non sarebbe vero che il problema si sarebbe
posto per la prima volta in quell'occasione, ma si sarebbe già posto o, meglio,
si sarebbe posto ogniqualvolta l'Ufficio di tassazione inviava la propria comunicazione
all'AVS.
Sulla
questione si può disquisire senza mai venirne a capo, come meglio si vedrà in seguito.
Ciò che invece è chiaro è che questa discussione non è una questione che in qualche
modo possa configurare un novum in termini tecnico-giuridici. È invece o
piuttosto una questione di sussunzione giuridica, che per definizione non è
idonea a configurare un motivo di revisione (cfr. Richner/Frei/ Weber/ Brütsch, loc. cit.; cfr. inoltre ZStP 2000 p. 294).
4.4.
Va
comunque rilevato che, contrariamente a quanto sembrerebbero ritenere i
ricorrenti, la legge tributaria non prevede l'istituto della decisione di mero
accertamento, che viene ammessa eccezionalmente dalla giurisprudenza, per
ragioni facilmente intuibili, solo in caso di assoggettamento (StE 2001
B 93.1 n. 6 = Sammlung BGE n. 859 = DTF 126 II 514 = BN
2001 p. 146).
Ciò
esclude, secondo questa Camera, la possibilità dell'autorità fiscale di
pronunciarsi su una questione, quella dell’eventuale natura aziendale di un
pacchetto azionario o di una partecipazione a una società anonima dichiarati
come sostanza privata, che non è o non è ancora attuale nel quadro di una
comunicazione all'AVS, distanziandosi dalle indicazioni del contribuente, che
non ha motivo di non essere seguito fino a quando la questione non si sarà
posta concretamente.
Certo
è che su questo punto la legislazione tributaria e la legislazione in materia
di AVS lamentano problemi di coordinamento, quanto meno nella misura in cui il
contribuente, nell'ipotesi in cui un giorno il fisco, chiamato a esprimersi
sulla natura aziendale o non di una partecipazione, dovesse giungere a una
diversa conclusione, che, se presa da tutto principio, si sarebbe riflessa
sulla tassazione dei contributi AVS, diminuendone l'entità.
Ma
sono queste, lo si ripete, questioni di merito, esistenti indipendentemente
dall'apparente novum invocato dagli istanti e che comunque erano
perfettamente presenti a questa Camera al momento della decisione e che in ogni
caso non potevano essere risolte nell'ambito di una decisione di merito sulla
natura giuridica di un pacchetto azionario, tanto meno nell'ambito di una
decisione in materia di revisione.
Per
armonizzare le due legislazioni possono essere previste soluzioni diverse, che
spetterà semmai al legislatore scegliere.
A
questo proposito il patrocinatore dei ricorrenti ha attirato l’attenzione sui
lavori parlamentari attualmente in atto (cfr. Ziegerlig/Cozzio/Hess,
Gesetzgebungsagenda 2002/2, in IFF Forum für Steuerrecht 2002, p. 152 s.), ma
anche da questi lavori non emerge che il problema in questione sia presente
alla discussione. Un conto è infatti stabilire l’autorità che sarà chiamata a
decidere se una persona, per es. un lavoratore a cottimo, è da considerare
dipendente o indipendente sia per il fisco sia per le assicurazioni sociali;
ben altro è sapere se, una volta stabilito che la persona è da qualificare come
indipendente, una determinata partecipazione o un determinato pacchetto
azionario siano da considerare aziendali o privati.
4.5.
Forse
nel caso in esame, sia rilevato a titolo meramente abbondanziale, il
contribuente medesimo avrebbe avuto a disposizione un mezzo per fare chiarezza
da tutto principio sulla questione qui in discussione. Avesse inserito nel
bilancio la partecipazione ed effettuato degli ammortamenti sulla stessa,
avrebbe indotto il fisco a pronunciarsi o per atti concludenti ammettendo
l'ammortamento, o in modo esplicito stralciandolo e stralciando quindi dal
bilancio la partecipazione, perché privata.
Ma
anche queste considerazioni, che sono mere ipotesi o poco più, nulla hanno a
che vedere con l'istituto della revisione.
4.6.
Infine,
non è di rilievo sapere che il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è
attenuto alla comunicazione dell'Autorità fiscale e non ha ritenuto di dover
correggere la decisione in materia di contributi, malgrado che la sentenza di
questa Camera del 7 novembre 2000 avesse chiaramente stabilito la natura
aziendale della partecipazione alla __________
__________ e che tale decisione fosse
idonea a riflettersi retrospettivamente sul contenuto delle comunicazioni
dell’Autorità fiscale all’AVS, che non includevano nella sostanza aziendale,
attenendosi a quanto dichiarato dal contribuente, segnatamente nell’elenco
titoli, la partecipazione alla __________
__________.
Per questi motivi,
visto per le spese gli
artt. 234 cpv. 4 e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
L’istanza
è respinta.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 480.–
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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