-
che, non
avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000, __________ __________ è
stata assoggettata a tassazione d'ufficio, con decisione del 24 luglio 2000
dell'Ufficio di tassazione di Lugano Città;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 agosto 2000;
-
che
l'Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo con decisione del 21 gennaio
2002, riconoscendo la manifesta inesattezza della tassazione per apprezzamento,
e riduceva di conseguenza il reddito imponibile a fr. 36'896 per l'IC e fr.
41'496 per l'IFD;
-
che, con
scritto dell'8 aprile 2002, __________ __________ dichiara di interporre
ricorso contro la decisione su reclamo, "ritirata sabato 9 marzo
2002", che le sarebbe stata intimata per posta semplice e non per
raccomandata;
-
che la
ricorrente afferma di riservarsi di "sostanziare il ricorso, dopo aver
potuto consultare tutti gli atti delle assicurazioni sociali
determinanti";
-
che, con
lettera del 10 aprile 2002, la Camera di diritto tributario ha avvertito la
ricorrente che, contrariamente a quanto da lei asserito, la decisione impugnata
era stata intimata per posta raccomandata in data 21 gennaio 2002, con la
conseguenza che il gravame si rivelava palesemente tardivo;
-
che la
ricorrente non ha ritirato neppure questa lettera, che è rimasta pertanto priva
di riscontro;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è
ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini
di legge e presentato da una persona legittimata;
-
che, per
l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare
con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
-
che il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 cpv. 1
LIFD);
-
che,
nella fattispecie, alla contribuente la decisione su reclamo è stata intimata
per raccomandata, in data 21 gennaio 2002 e, non essendo stata ritirata il
giorno successivo, è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale fino al 25
febbraio 2002, quando è stata rispedita al mittente, che ha poi provveduto ad
inviarla per posta semplice il 27 febbraio 2002;
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si finge che vi sia stata la
notificazione di una decisione, quando il destinatario non ritira l'invio entro
un certo termine (DTF 123 III 492 consid. 1 p. 493);
-
che, in
caso di intimazione per raccomandata, il termine di ricorso inizia a decorrere
sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della
posta;
-
che
questo principio trova applicazione anche quando la posta, di sua iniziativa,
accordi un termine di ritiro più lungo e l'invio venga ritirato solo l'ultimo
giorno di questo termine (DTF 127 I 31, consid. 2b);
-
che il
termine di ritiro di sette giorni secondo le condizioni generali della Posta
vale tuttavia solo per quegli invii per i quali la Posta ha lasciato nella
cassetta delle lettere o nella casella postale un avviso di ritiro;
-
che, in
caso di invii indirizzati fermi in posta, ciò non è ovviamente possibile: in
una simile eventualità, secondo il Tribunale federale è sufficiente che il
destinatario ritiri l'invio entro un mese e che interponga reclamo o ricorso
entro il termine di impugnazione da computarsi a partire da tale momento
(sentenza inedita del Tribunale federale del 27 ottobre 2000, n.
./__________ e . /__________, consid.
2c, con riferimento a DTF 116 III 59 consid. 1b p. 61);
-
che il
ricorso, consegnato all'ufficio postale l'8 aprile 2002, si rivela pertanto
tardivo, dal momento che l'invio raccomandato contenente la decisione su
reclamo è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale fino al 25 febbraio
2002, data a partire dalla quale, al più tardi, ha cominciato a decorrere il
termine di trenta giorni per interporre ricorso;
-
che il
ricorso è pertanto irricevibile, tanto più che non è neppure stato motivato;
-
che,
nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a porre a
carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).