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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.178
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.178
Lugano
2 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 __________ __________ denunciava un
reddito aziendale di fr. 40'525.- di media annua, che l’Autorità fiscale elevava
nella notifica di tassazione del 12 agosto 2002 a fr. 80'000.- di media annua.
L’Ufficio di tassazione ha infatti aggiunto ai redditi dichiarati i redditi di
fonte italiana, per i quali il contribuente ha chiesto il rimborso della trattenuta
alla fonte.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 27 agosto 2002 __________ __________ contesta la ripresa
effettuata dall’Ufficio di tassazione, rilevando che non è assolutamente certo
che la richiesta di rimborso presentata all’Autorità italiana possa venire
accolta. Precisa inoltre che il rimborso, pari al 30% del fatturato, sarebbe
per lui fiscalmente la soluzione di gran lunga più favorevole, ma di non poter
accettare di essere imposto due volte.
1.3.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 14 ottobre 2002, per i seguenti
motivi:
Il contribuente
ha presentato reclamo in tempo utile contro la notifica di tassazione del 12
agosto 2002 contestando il reddito aziendale esposto (fr.
80'000.-) lamentando una doppia imposizione sulle entrate conseguite in Italia.
Egli
è titolare di una ditta individuale con sede a __________ (consulenza,
rappresentanza e vendita di materiali e macchinari per lavori stradali). La sua
attività, nel corso degli anni di computo 99/2000 si è svolta parzialmente in
Italia dove sulle fatture emesse, è stata effettuata una ritenuta di imposte
alla fonte. Al riguardo il signor __________ ha chiesto il rimborso, a mente
della convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione.
La
scrivente autorità è in primo luogo chiamata a definire la sovranità nel
prelievo dell'imposta.
L'articolo
14 della convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione assegna
allo Stato di residenza l'imponibilità dei redditi conseguiti nell'esercizio di
attività indipendenti, ammesso che non vi siano basi fisse quali sedi di
direzione, uffici, officine o laboratori nell'altro Stato__________
Dagli
atti non risulta che il contribuente disponga di bassi fisse in Italia ragione
per la quale è dato il diritto all'autorità fiscale svizzera al prelievo delle
imposte sulla totalità dei redditi conseguiti in Svizzera e in Italia.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________
chiedono la riforma della decisione su reclamo del 14 ottobre 2002, precisando
che le fatture n. 9 e 10 del 1999 e la n. 2 del 2000, diversamente dalla
fatture n. 7, 9 e 10 del 2000, sono state emesse da __________ __________ quale
persona fisica e dalla ditta individuale __________ __________ e che pertanto
non è certo che la richiesta di rimborso, cui avrebbe interesse, venga accolta.
Rileva infine che dal 2001 la ditta ha un impianto stabile in Italia.
L’Ufficio
di tassazione propone la reiezione del ricorso.
- Nel
caso in esame non è in discussione l’ammontare del reddito aziendale in quanto
tale, ma unicamente l’inclusione nel reddito aziendale imponibile in Svizzera
dei redditi conseguiti in Italia.
3.1.
Secondo l’art. 14 cifra 1
della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni, del 9 marzo 1976, i redditi che un residente di
uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre
attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato
contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga
di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma
limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
Secondo l’art. 14 cifra 2
della Convenzione, l’espressione «libera professione» comprende in particolare
le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
3.2.
Non v’è
dubbio che nel corso del 1999 e del 2000 il contribuente abbia svolto la
propria attività indipendente in parte in Italia, senza tuttavia disporre, per
sua stessa ammissione, di una base stabile, che avrebbe invece costituito,
stando a quanto affermato nel ricorso, soltanto nel corso del 2001.
A giusta
ragione l’Autorità fiscale ticinese ha quindi aggiunto questi redditi a quelli
conseguiti in Ticino.
Vero è
che il ricorrente distingue tra attività svolta come persona fisica e attività
svolta come ditta individuale, ma tale distinzione è priva di rilevanza
giuridica, poiché determinante, stando al tenore letterale dell’art. 14 cifra 1
della Convenzione, è l’esercizio di un’attività indipendente e non l’esistenza
di una ditta individuale.
3.3.
Il
ricorrente attira inoltre l’attenzione sul fatto che la domanda di rimborso
presentata al fisco italiano non sarebbe ancora stata evasa.
Certo,
una decisione a lui sfavorevole non può essere esclusa con matematica certezza,
ma anche in questa ipotesi egli deve essere rassicurato.
Infatti,
secondo l’art. 26 cifra 1 della Convenzione, quando un residente di uno
Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente (…). Il caso
dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione
della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione.
Secondo le cifre 2 a 4
della citata norma, l’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se
essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo
meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità
competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non
conforme alla Convenzione (cifra 2). Le autorità competenti degli Stati
contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole
composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o
all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine
di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione
(cifra 3).
Una commissione mista,
formata di rappresentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà
competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall’
applicazione e dalla interpretazione della Convenzione (cifra 4).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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