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Numero d'incarto:
80.2002.161
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00161
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
atto pubblico del 14 gennaio 2002, iscritto a Registro fondiario il 18 gennaio
2002, __________ __________ vendeva a __________
__________ la part. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 290'000.–;
-
che,
notificando all'alienante la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari,
con decisione del 26 agosto 2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno
commisurava l'utile imponibile in fr. 257'920.–, pari alla differenza fra il
valore di alienazione e la stima in vigore venti anni prima (fr. 19'080.–),
aumentata di costi di investimento e di acquisto per complessivi fr. 13'000;
-
che, in
tal modo, applicando l'aliquota minima del 3%, l'imposta a carico del venditore
ammontava a fr. 7'737.60;
-
che il
contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 4 settembre
2002, argomentando di pagare le imposte già da diversi anni sulla base della
nuova stima del 1995 e di non ritenere giusta l'applicazione del valore di
stima di venti anni prima;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 26 settembre
2002, nella quale adduceva che "il valore di stima attualmente in
vigore non può essere preso in considerazione in quanto è ammessa, in
sostituzione del precedente acquisto, unicamente la stima in vigore almeno
venti anni fa (cfr. art. 129 LT e commentario Soldini/Pedroli da pag. 191 a
pag. 195)";
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ribadisce le contestazioni già sottoposte con il reclamo all'autorità fiscale,
chiedendo di "calcolare una tassa più equa" e argomentando di essere
stato costretto a vendere il terreno per il fatto di non avere un secondo
pilastro;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT);
-
che il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata;
-
che, per
il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione
degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con
un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59);
-
che
l'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e
il valore di investimento, il quale si compone a sua volta del valore di
acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);
-
che,
tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti
anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del
trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data
(art. 129 cpv. 2 LT);
-
che il
ricorrente contesta l'applicazione di quest'ultima disposizione, pretendendo
che valore di investimento sia considerato il valore di stima ufficiale
attualmente in vigore;
-
che, in
altre parole, chiede che, invece dell'utile immobiliare vero e proprio, sia imposto
il semplice maggior ricavo percepito, in rapporto al valore di stima ufficiale,
un po' come era previsto dall'abrogata legge concernente l'imposta sul maggior
valore immobiliare, in vigore fino al 1994;
-
che
infatti tale legge prevedeva due tipi di imposizione dei guadagni immobiliari:
Ø se il
possesso durava da oltre cinque anni, oggetto era il maggior ricavo,
cioè la differenza fra il valore dell’alienazione e il valore di stima (art. 5
lett. a LIMVI): si trattava di un importo di natura composita, che non
era né un vero e proprio plusvalore - poiché non si identifica con l’incremento
di valore del fondo nel corso della durata del possesso - né un utile
immobiliare;
Ø se durava
da meno di cinque anni, il guadagno immobiliare vero e proprio, che si
componeva tanto dell’incremento di valore dovuto a cause su cui le parti non
possono influire quanto di quello derivante dall’attività umana (art. 5 lett. b
LIMVI);
-
che il
Tribunale federale aveva affermato, nel 1969, che il riferimento al valore di
stima, al fine di determinare l'utile imponibile, non è giustificato da motivi
seri ed oggettivi, e conduce pertanto ad una disparità di trattamento in
contrasto con l'art. 4 Cost. fed. 1874 (DTF 95 I 130);
-
che,
infatti, poiché l'imposta sugli utili immobiliari colpisce l'incremento del
valore solo al momento della realizzazione, il suo oggetto non è il plusvalore
come tale bensì l'utile realizzato;
-
che il
valore di stima ufficiale è perlopiù inferiore al valore di mercato, sicché prendere
in considerazione come valore di investimento il valore di stima comporta,
di regola, per le alienazione a breve termine, l'imposizione di un
utile fittizio, cioè molto più elevato di quello effettivo, mentre, a lungo e
lunghissimo termine, la revisione periodica del valore ufficiale di stima comporta
l'effetto opposto, cioè una riduzione dell'utile nominale effettivo, per
effetto della compensazione del rincaro della moneta;
-
che
l'unica ragione per cui tale censura non poteva estendersi anche alla __________ __________
era data dal fatto che, in virtù della facoltà concessa dall'art. 5 cpv. 2 (il
soggetto d'imposta poteva chiedere che l'imponibile fosse stabilito in base al
valore d'acquisto anche se proprietario del fondo da più di cinque anni),
"si terrà conto del valore di stima invece che del prezzo di acquisto solo
qualora ciò sia più favorevole al contribuente" (DTF 95 I 136);
-
che,
introducendo, partire dal 1995, una vera e propria imposta sugli utili immobiliari,
è evidente che, se il legislatore ticinese avesse voluto mantenere il
riferimento al valore di stima anche nella nuova legge tributaria, avrebbe
introdotto un elemento decisamente incoerente con un'imposta definita
"sugli utili immobiliari" e non più "sul maggior valore
immobiliare" (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 192);
-
che,
d'altronde, se avesse introdotto una regola che prevede l'imposizione del
"maggior ricavo", il legislatore si sarebbe anche messo in contrasto
con l'art. 12 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), che prevede l'imposizione non più di
un utile immobiliare fittizio, quale il maggior ricavo, ma solo dell'utile
immobiliare effettivo;
-
che,
pertanto, il legislatore ha introdotto una deroga al principio del valore di
investimento, solo per il caso della proprietà di lunga durata, in base a due
considerazioni:
Ø nel caso
di proprietà acquistate da lungo tempo, può essere difficile determinare
esattamente il valore del precedente acquisto ed i costi di investimento;
Ø inoltre, è
facile immaginare che valori di investimento che si riferiscono a venti e più
anni prima del momento dell'imposizione siano irrisori: in tal modo, l'imponibile
vien fatto lievitare e si finisce per imporre come utile l'incremento puramente
nominale di valore, dovuto all'inflazione;
-
che la
deroga al principio generale, prevista dall'art. 129 cpv. 2 LT, va intesa quale
agevolazione di natura meramente processuale e, meglio, probatoria,
giustificata dalla particolarità della situazione: consente di determinare in
modo schematico il valore del precedente acquisto in quei casi in cui, data la
lunga se non lunghissima durata del possesso, risulterebbe oltremodo difficile
rintracciare le pezze giustificative relative ai costi di investimento (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 193);
-
che ne
consegue che la richiesta del ricorrente è inconciliabile con il sistema dell'imposta
sugli utili immobiliari voluto dal legislatore federale ed attuato dal legislatore
cantonale;
-
che,
quanto alle considerazioni relative alle ragioni che avrebbero spinto il
ricorrente a cedere il terreno, per il fatto di non disporre di un secondo
pilastro, neppure esse portano ad una diversa soluzione: i motivi soggettivi
per cui viene compiuto un atto che comporta il conseguimento di un utile
imponibile sono infatti irrilevanti;
-
che il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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