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Numero d'incarto:
80.2002.151
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00151
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo sul
ricorso del 9 settembre 2002
in materia di: moltiplicatore
d'imposta 2001
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed
in diritto
- 1.1
Il
27 maggio 2002 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi __________ e __________
__________ la tassazione IC/IFD
2001-2002, contro la quale i contribuenti, avvalendosi dell'assistenza dello
Studio di consulenza __________,
presentavano reclamo all'Ufficio di tassazione di Bellinzona, contestando tra
le altre cose anche il moltiplicatore d'imposta comunale.
Il
ricorso in materia di IC e IFD ha formato oggetto di esame e decisione
separati.
1.2.
Il
9 settembre 2001 __________ __________ personalmente aveva inviato a
questa Camera un nuovo ricorso rivolto questa volta contro la decisione su
reclamo del 30 luglio 2002 del Municipio di __________
in materia di moltiplicatore comunale d’imposta.
In
seguito, in occasione dell’udienza del 16 settembre 2002, __________ __________
e il suo patrocinatore spiegavano quello che a loro dire sarebbe stato l’errore
di calcolo del Municipio di __________
nell’ applicazione del moltiplicatore comunale: dai messaggi municipali sui
preventivi e i consuntivi del 2001 risulterebbe la volontà di applicare il
moltiplicatore all’imposta cantonale effettiva e non a quella base, più
elevata, come invece è avvenuto.
Il
Municipio di __________, invitato a
determinarsi sul ricorso, ne propone la reiezione.
1.3.
Da
notare che sul tema si è già pronunciato a due riprese il Tribunale
amministrativo, una prima volta con sentenza del 14 marzo 2002 e una seconda,
in sede di revisione, con sentenza del 3 aprile 2002.
- 2.1.
La
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è
ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini
di legge e presentato da una persona legittimata.
Secondo
l'art. 227 cpv. 1 LT e l’art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare
con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
Né
in materia di imposta cantonale né in materia di imposta federale diritta
esistono ferie giudiziarie che interrompono il decorso del termine (CDT
n. __________ del 13 agosto 1999 in re .
D.; CDT n. __________ del 23
aprile 1999 in re A. L.; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P. L.; RDAF
51 / 1995 p. 57).
Al
riguardo, il Tribunale federale, tutelando una sentenza della Camera di diritto
tributario, ha avuto modo di affermare che un contribuente che abbia interposto
reclamo contro una decisione di tassazione dell' imposta federale diretta oltre
il termine di trenta giorni, credendo che il decorso di quest' ultimo sia
sospeso dalle ferie giudiziarie, non ha diritto alla restituzione del termine,
per il fatto che a suo dire l' autorità lo avrebbe indotto in errore non
segnalandogli l' assenza delle ferie giudiziarie (STF del 27 settembre
1999 in re L.).
2.2.
Orbene,
nel caso in esame la decisione su reclamo del Municipio di __________ in materia di imposta comunale è
stata notificata ai coniugi __________
il 30 luglio 2002 ed è stata ritirata dal contribuente il successivo 2 agosto.
Il termine di ricorso è quindi scaduto lunedì 2 settembre 2002.
Ne
viene che il ricorso è irrimediabilmente tardivo.
2.3.
Vero
è che il ricorrente ritiene d’aver ricorso preventivamente contro
l’applicazione del moltiplicatore d’imposta comunale, sollevando la relativa
censura già nel reclamo/ricorso in materia di IC e IFD del 20 giugno 2002, che
ha formato oggetto di separato giudizio.
Ciò
non adempie tuttavia le condizioni di forma minime richieste a un ricorso. In
effetti il ricorso deve tassativamente indicare, come esige l’art. 227 cpv. 2
LT, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. E ciò non
può avvenire prima ancora di conoscere la decisione e i motivi su cui si fonda.
2.4.
Ma
quand’anche si volesse sorvolare sui motivi di irricevibilità, il ricorso
dovrebbe essere respinto, come si vedrà, nel merito, in quanto infondato.
- 3.1.
Secondo
l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC, il Municipio è tenuto ad allestire ogni anno il preventivo secondo
le norme previste dalla legge e a determinare il moltiplicatore d’ imposta.
Il
moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell’
imposta cantonale base (art. 162 cpv. 1 LOC). Il municipio lo stabilisce
annualmente, dopo l’ approvazione del conto consuntivo dell’ anno precedente
(cfr. art. 162 cpv. 2 LOC).
Contro le decisioni degli organi
comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili
al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga
altrimenti (art. 208 cpv. 1 LOC).
3.2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale amministrativo, competente a giudicare i
ricorsi contro il moltiplicatore d'imposta comunale, la legge riserva al municipio ai
fini della determinazione del moltiplicatore politico una latitudine di
giudizio relativamente ampia, che può essere censurata da parte dell’ autorità
di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione
del diritto sotto il profilo dell’ abuso di potere (art. 61 Lpamm; RDAT
N. 5/II-1992 = Sentenza del Tribunale amministrativo del 10 dicembre
1991 N. 488/91 in re R.)
3.3.
In
linea di principio, questa Camera non ha quindi nessuna competenza a giudicare
in materia di determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale. Tale
competenza spetta in prima istanza al Consiglio di Stato e in seconda, come si
è visto, al Tribunale amministrativo.
Vero
è che l'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta
cantonale del medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT) e che è calcolata applicando
il moltiplicatore all'imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT). Ciò non
toglie tuttavia che la definizione del moltiplicatore comunale e le modalità di
calcolo del medesimo siano stabilite secondo l'art. 162 LOC (art. 276 cpv. 3 LT), con tutto ciò che ne consegue
sul piano procedurale.
3.4.
La
competenza di questa Camera, se è data, è data unicamente in rapporto a
eventuali errori di calcolo. Tra questi potrebbe rientrare quello lamentato dal
ricorrente nel senso di una errata applicazione del moltiplicatore d'imposta
all'imposta cantonale base e non a quella effettiva, meno elevata, come
apparirebbe, a detta del ricorrente, dai materiali legislativi del Comune di __________.
3.5.
Va
innanzitutto rilevato che la competenza per la determinazione del
moltiplicatore d'imposta comunale è del __________
e che pertanto quanto espresso nei __________
municipali relativi ai preventivi e ai consuntivi non è di per sé concludente,
ma rappresenta semmai una dichiarazione d'intenti manifestata al __________ __________.
La volontà del Municipio trova infatti espressione nelle decisioni prese
dall'Esecutivo e nei materiali che possono gettare luce sulle stesse,
primariamente i verbali delle sedute.
Ma
anche facendo astrazione da ciò, l'ipotesi affacciata dal ricorrente non trova
comunque fondamento nemmeno nei materiali da lui citati.
In
effetti nel __________ __________, che accompagna i bilanci preventivi
del 2001, il __________ manifesta sì
l'intenzione di consentire al contribuente bellinzonese di beneficiare
pienamente degli sgravi decisi a livello cantonale, ma alla pagina successiva
esprime tutte le cautele del caso circa la fissazione del moltiplicatore. Se è
vero che il preventivo era stabilito sulla base di un moltiplicatore al 95%,
questo tasso veniva nondimeno definito ipotetico, perché basato sui dati conosciuti
fino a settembre 2000. Il __________
precisava infatti che questa ipotesi nulla avrebbe cambiato alla procedura che
avrebbe portato a stabilire il moltiplicatore per l'anno 2001, il quale sarebbe
stato fissato, come in passato, "solo dopo l'approvazione del consuntivo
2000", determinante per la decisione giusta l’art. 162 cpv. 2 LOC. Ciò mette
in luce, se ancora ve ne fosse bisogno, che dai documenti citati dal ricorrente
non si può trarre alcuna conclusione definitiva circa la volontà di determinare
il moltiplicatore d'imposta in funzione dell’imposta cantonale effettiva e non
di quella base, ma che si tratta soltanto di mere dichiarazioni d'intenti, la
cui attuabilità sarebbe ulteriormente stata verificata alla luce dell'esito del
consuntivo 2000, determinante per la fissazione del moltiplicatore d'imposta
del 2001. Se ne ha ulteriore conferma nel Messaggio n. __________, che accompagna il bilancio consuntivo 2001, in cui
il Municipio spiega che le ragioni che lo hanno costretto a ritoccare il
moltiplicatore d'imposta (come per altro sempre indicato a livello di ipotesi
nei piani finanziari degli anni precedenti). I correttivi alla spesa pubblica,
che avrebbero permesso di contenerlo, avevano infatti potuto essere introdotti
solo a partire dal 2002.
L'ipotesi
ricorsuale secondo la quale il Comune di Bellinzona avrebbe erroneamente applicato
il moltiplicatore d'imposta all'imposta base e non all'imposta effettiva, non
trova quindi conferma. Di conseguenza, fosse anche ricevibile, il ricorso
andrebbe respinto nel merito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr.
380.–
sono
a carico de ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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