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Numero d'incarto:
80.2002.122
Data decisione, Autorità:
05.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00122
Lugano
5 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2002
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato all'Ufficio imposte alla
fonte (UIF) il conteggio annuale per il 2001 entro il termine stabilito,
l'autorità fiscale gli notificava dapprima un richiamo (7 maggio 2002) e quindi
una diffida per raccomandata (29 maggio 2002), attribuendogli un termine di 30
giorni;
-
che, in seguito,
l'UIF gli notificava, con decisione del 18 giugno 2002, una multa disciplinare
di fr. 200;
-
che il
debitore impugnava la suddetta decisione con reclamo del 12 luglio 2002, così
motivato:
Come
stabilito al telefono dichiaro che la mia donna di pulizia non guadagna più di
800.– all'anno. Prego di inviarmi il calcolo e di rinunciare alla multa;
-
che l'UIF
respingeva il reclamo con decisione del 17 luglio 2002, nella quale osservava
che il reclamante era già stato multato per la stessa ragione negli anni 1998,
1999 e 2000, anche se le multe erano state eccezionalmente annullate, e che il
gravame non era motivato;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
postula nuovamente l'annullamento della multa, adducendo in particolare una
crisi depressiva che gli avrebbe impedito di gestire gli impegni e le scadenze;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il
Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di
obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo
coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE
1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, la condizione oggettiva della diffida non appare adempiuta:
infatti, dal preavviso trasmesso a questa Camera dall'UIF, risulta che la
diffida è stata notificata al ricorrente in data 29 maggio 2002, con
l'attribuzione di un termine di 30 giorni, con la conseguenza che la decisione
di multa, notificata il 18 giugno 2002, è chiaramente prematura;
-
che,
comunque, anche la misura della sanzione solleverebbe qualche dubbio: in primo
luogo, le osservazioni dell'UIF parlano di recidiva, anche se poi precisano che
le multe inflitte al ricorrente negli anni precedenti erano sempre state
"eccezionalmente" annullate, circostanza quest'ultima che indurrebbe
ad escludere che si possa parlare di recidiva in senso stretto;
-
che,
inoltre, la circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle
contribuzioni, che si occupa della commisurazione delle multe disciplinari,
contiene le seguenti direttive per le sanzioni in materia di imposte alla
fonte:
Secondo
giurisprudenza ... "l'importo della multa non è da commisurare unicamente
sulla base del numero dei dipendenti, ma anche tenuto conto della capacità
contributiva del contribuente.
Circostanze
attenuanti o aggravanti potranno poi influire sul risultato finale. Il numero
dei dipendenti può costituire un elemento di giudizio ma non certamente il
solo ..." (sent. CDT n. __________ del 20.8.1980).
La
capacità contributiva sarà tenuta in considerazione in base all'allegata
tabella e va riferita al debitore della prestazione imponibile (settore A:
persone fisiche; settore B: persone giuridiche);
-
che, alla
luce di tale circolare, una multa di fr. 200, per avere omesso di inoltrare il
conteggio annuale relativo ad una donna delle pulizie che percepisce un salario
annuo di fr. 800, appare difficilmente giustificabile;
-
che,
tuttavia, tale questione può essere lasciata aperta, dovendo la multa essere
annullata già per altre ragioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la multa disciplinare del 18 giugno 2002 e la decisione su reclamo
del 17 luglio 2002 sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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