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Numero d'incarto:
80.2002.120
Data decisione, Autorità:
05.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00120
Lugano
5 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’ 11
marzo 2002 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a __________ e __________
__________ la tassazione 1999-2000,
emessa d’ufficio a causa della mancata presentazione della dichiarazione
d’imposta. L’Ufficio di tassazione in base alla documentazione a sua
disposizione esponeva al contribuente oltre a un reddito della sostanza di fr.
48'333.- un reddito d’altra fonte di fr. 70'000.- di media annua.
1.2.
Il 2
aprile 2002 __________ __________ e la moglie __________ __________,
assistiti dal figlio __________, presentavano
reclamo, limitandosi a chiedere un’audizione perché il reddito d’altra fonte
espostogli dall’Ufficio di tassazione non sarebbe conforme alla realtà.
Nel corso
dell’audizione del 2 maggio 2002 davanti all’Ufficio di tassazione il rappresentante
dei contribuenti si riservava tra l’altro un termine fino al 16 maggio 2002 per
presentare un conteggio a comprova del dispendio dei genitori, ritenuto che, trascorso
questo termine, l’Ufficio di tassazione avrebbe emanato la propria decisione
senza altre formalità e che il ricorso sarebbe stato forzatamente respinto.
Il 24
giugno 2002 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo del ricorrente. Della
motivazione della decisione si dirà in seguito, per quanto necessario.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________, sempre assistito dal figlio __________, contesta nuovamente l’esposizione
del reddito d’altra fonte, ritenendola arbitraria. Dei motivi ricorsuali si
dirà in seguito, per quanto necessario.
-
3.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
Analogamente
a quanto previsto dal diritto federale, anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente
all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
Una volta
che l’autorità di tassazione abbia proceduto alla tassazione d’ufficio, si
tratta di stabilire quali rimedi giuridici siano a disposizione del
contribuente.
Per
l’art. 132 cpv. 3 LIFD il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Alla
stessa stregua, per l'art. 206 cpv. 3 LT, come pure per l’art. 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Le citate
norme pongono due requisiti: il contribuente deve contestare la “manifesta
inesattezza” della tassazione ed il reclamo deve essere motivato. Con ciò il
legislatore ha inteso invertire l’onere della prova (Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e
254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, Zurigo 1989, p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90
LT-ZH, p. 647).
Per
contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini,
che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà
nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È
necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di
collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce
anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio,
nell’intento di ricostruire il vero.
3.3.
Se quindi
il contribuente apporta la prova dell’inesattezza dell’apprezzamento effettuato,
la tassazione d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una “ordinaria” (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La tassazione d’ufficio apparirà infatti
in ogni caso “manifestamente inesatta”, se è stato possibile accertare la vera
situazione di fatto, nell’ambito della procedura di reclamo (Zweifel,
Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; Meister, Rechtsmittelsystem der
Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/
Vienna 1995, p. 144 s.).
Se invece
la prova dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione
d’ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per
l’autorità di tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò
non toglie, tuttavia, che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio
potere di apprezzamento, possa sottoporre ad una verifica la tassazione
d’ufficio. Alla luce di una simile verifica, condotta sulla base degli atti,
una tassazione per apprezzamento apparirà “manifestamente inesatta”, quando la
stima effettuata si sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare
quando è evidente che essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di
valutazione errati o comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso
(Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437 s.; Meister, op.
cit., p. 145).
3.4.
Venendo
all’esame della fattispecie concreta, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione
d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida
e la successiva multa disciplinare. In seguito, il 2 aprile 2002 ha interposto
tempestivo reclamo alla stessa autorità, chiedendo di essere convocato “onde
definire la situazione”.
L’autorità
di tassazione lo ha allora convocato. Nel corso dell’udienza il rappresentante
del ricorrente si è impegnato a produrre nuova documentazione entro il 16
maggio, ma è stato nel contempo avvertito che, trascorso questo termine,
l’Ufficio di tassazione avrebbe giudicato senza ulteriori formalità e che il ricorso
sarebbe stato forzatamente respinto. Ed è ciò che è accaduto.
3.5.
Ciò è in
manifesto contrasto con quanto esatto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, che esige che
il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione
d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi
eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri
presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,
bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità
non deve neppure entrare nel merito (STF del 21 novembre 1997, in DTF
123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel,
Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X. Oberson, Le contentieux
fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna 1997, p.
140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994,
p. 401; per la giurisprudenza relativa alla legge tributaria zurighese, cfr. Richner/
Frei/Weber/Brütsch,
op. cit., n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 647).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del
reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale
requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale
(DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 118 Ib 134 consid. 2, 122
I 70 consid. 1c; 123 II 359 consid. 6b/bb,).
3.6.
È appena
il caso di rilevare che nell’affermare che l’esame di merito di una tassazione
impugnata con reclamo dipende dall’esistenza di una motivazione, la Corte
federale ha poi invocato “importanti interessi pubblici”. In tal modo si evita
infatti che un contribuente, il quale ha omesso di adempire i propri obblighi
di collaborazione ed è stato tassato d’ufficio, possa ostacolare notevolmente
il lavoro dell’amministrazione, presentando un reclamo assolutamente
immotivato, per poi difendersi e produrre la documentazione richiesta in sede
di ricorso (STF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552, consid.
4e).
3.7.
Vero è
che il Tribunale federale ha altresì precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni
ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione
per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze
in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’ indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (STF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552,
consid. 4f).
3.8.
Nel caso
in esame, notificando al contribuente la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale
non ha indicato l’esistenza dei requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD né,
ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito al contribuente un
termine per sanarlo, avvertendolo delle conseguenze dell’inadempimento. Del
resto, non ha neppure dichiarato esplicitamente l’inammissibilità del reclamo,
ma conformemente al tenore del verbale del 2 maggio 2002 lo ha respinto.
3.9.
La
mancata collaborazione in sede di reclamo - il termine del 16 maggio 2002 per
produrre la documentazione è trascorso senza esito - non poteva indurre
l’Ufficio di tassazione che a respingere il ricorso o, più correttamente, a
dichiararlo irricevibile.
Anche
questa Camera non può decidere diversamente. Nuovamente, di fronte a una
decisione su reclamo in cui lo si respinge per i motivi chiaramente indicati
all’udienza e, meglio, per la mancata collaborazione, il ricorrente si è
limitato a presentare un ricorso generico, senza indicare né produrre alcun
documento. Non basta infatti rilevare che i debiti ammontavano al 1° gennaio
1999 a fr. 785'152.- per indurre questa Camera a una diversa soluzione, perché
è proprio questo importo, se raffrontato con l’ ammontare dei debiti al 1°
gennaio 1997 (fr. 1'128’001.-), a causare quella considerevolissima mancanza di
liquidità, che l’Ufficio di tassazione ha dovuto compensare con altrettanto reddito
d’altra fonte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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