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Numero d'incarto:
80.2002.114
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.114
Lugano
2 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________
rappresentato da: __________
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 9
agosto 1999 l’Ufficio di tassazione notificava a __________
__________, di professione impiegato di
banca, la tassazione 1999-2000, in cui gli esponeva un reddito del lavoro di
fr. 163'871.- di media annua. Nella determinazione dell’aliquota veniva tenuto
conto del reddito di fr. 48'284.-, conseguito dalla moglie, domiciliata ad __________, con l’attività svolta in Italia.
1.2.
Il 12
novembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione
intermedia, a valere dal 1° gennaio 2000, per modifica dei rapporti
internazionali a seguito della cessazione dell’attività svolta dalla moglie in
Italia e dell’inizio di una nuova attività in Svizzera.
1.3.
Sempre il
12 novembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ anche la tassazione ordinaria
IC/IFD 2001-02, esponendo loro oltre al reddito del lavoro del marito il
reddito del lavoro della moglie, che veniva determinato in fr. 80'247.- di media
annua.
- 2.1.
Con
tempestivo reclamo del 28 novembre 2001 i contribuenti contestavano
l’allestimento della tassazione intermedia, negando l’esistenza di un mutamento
di professione da parte della moglie. L’attività precedentemente svolta in
Italia e colà assoggettata sarebbe continuata in Svizzera presso un nuovo
datore di lavoro. Rilevavano inoltre che per l’IFD la modifica dei rapporti con
uno stato estero non sarebbe motivo di tassazione intermedia, non essendo
enunciato nella legge.
Contestavano
altresì la tassazione IC/IFD 2001-02, segnatamente il calcolo del riporto a
dodici mesi del reddito conseguito in Svizzera.
2.2.
Dopo aver sentito i contribuenti, l’Ufficio di tassazione, con decisione
dell’ 8 luglio 2002, respingeva il reclamo.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
assistiti dalla Società fiduciaria __________
__________, contestano nuovamente sia
l’allestimento della tassazione intermedia sia il riporto del reddito a dodici
mesi nella tassazione ordinaria successiva.
Dei
motivi ricorsuali sarà detto in seguito, per quanto necessario.
3.2.
L’ Amministrazione federale delle contribuzioni con scritto del 7
agosto 2002 ritiene l’operato dell’Ufficio di tassazione conforme a legge e
dottrina.
3.3.
All'udienza
del 21 novembre 2002 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- Diritto
cantonale
4.1.
Secondo
l'art. 55 lett. e LT si procede
a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di
modificazione delle basi determinanti per l’ imposizione nei rapporti
intercantonali o internazionali.
L'art.
56 LT dispone a sua volta che la tassazione intermedia interviene al momento
del cambiamento (cpv. 1) e che si fonda su quella ordinaria, aumentata o
diminuita degli elementi di reddito e di sostanza mutati (cpv. 2). Gli elementi
di reddito e di sostanza aggiuntivi sono calcolati secondo le regole
applicabili all’inizio dell’ assoggettamento (cpv. 3). Nella tassazione
ordinaria successiva, gli elementi di reddito e di sostanza esclusi dalla tassazione
intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati
secondo le regole applicabili all’ inizio dell’assoggettamento (cpv. 4).
4.2.
Secondo
l'art. 53 cpv. 1 LT, all’ inizio dell’ assoggettamento, il reddito imponibile è
calcolato;
a) per
il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi.
4.3.
Gli
stipendi e altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a
tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (cfr. art. 15 n. 1 Convenzione
italo-svizzera per evitare la doppia imposizione, del 9 marzo 1976).
4.4.
Nel
caso in esame __________ __________ __________
__________, domiciliata ad __________, ha cessato alla fine del 1999 la
propria attività in Italia alle dipendenze di una società attiva nell'ambito
delle gestioni patrimoniali, con un compenso nell'ultimo anno di ca. 67'000.-
franchi. Dal 10 gennaio 2000 lavora alle dipendenze della __________, sempre nell'ambito delle gestioni
patrimoniali, con uno stipendio annuo nel 2000 di ca. 80'000.- franchi.
Non
v'è chi non veda come la cessazione dell'attività salariata in Italia alla fine
del 1999 e l'inizio di un'attività salariata in Svizzera all'inizio del 2000
costituisca per effetto del disposto convenzionale sopra citato una
modificazione delle basi determinanti per l’imposizione nei rapporti internazionali.
Né
può essere contestata la determinazione del reddito da attività dipendente effettuata
dall'Ufficio di tassazione. È infatti la legge a imporre che ciò avvenga in
base al reddito conseguito dall’ inizio della modifica del fattore che dà luogo
alla tassazione intermedia e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi
(cfr. i combinati disposti degli artt. 56 cpv. 2 e 53 cpv. 1 lett. a e b
LT).
- Diritto
federale
5.1.
A
differenza della LT, la LIFD non prevede una norma analoga a quella dell'art.
55 lett. e LT. Una norma di tenore identico è invece prevista dall'art.
17 lett. d LAID.
Ciò
non significa tuttavia che in regime di tassazione sul passato (praenumerando)
la modificazione delle basi determinanti per l’imposizione nei rapporti
internazionali sia irrilevante. La dottrina è concorde nel ritenere che, anche
in assenza di una specifica norma nella LIFD, una simile modificazione sia
idonea a provocare l'allestimento di una tassazione intermedia in virtù della
prevalenza del diritto internazionale in materia di doppia imposizione sul
diritto interno. D'altra parte, proprio questa considerazione, aveva indotto il
Legislatore federale a rinunciare a riprendere la norma della LIFD per ragioni
di semplificazione del testo legislativo, ma non perché intendesse fare
astrazione in casi simili dall'allestimento della tassazione intermedia (Ménétrey,
Aspetti internazionali della legislazione fiscale svizzera, in RDAT
1993-I, p. 449 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p.
982; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz,
Bern 2000, p. 498; Höhn/Waldburger; Steuerrecht, Vol. I, 8.a edizione,
Bern-Stuttgart-Wien 1997, p. 357; Reich, in Höhn/Athanas,
Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Bern-Stuttgart-Wien, 1993, p.
324).
5.2.
Quanto
alla determinazione del reddito imponibile, bisogna tenere conto della nuova
situazione dal giorno in cui l'elemento di reddito o di sostanza determinante
passa alla sovranità fiscale svizzera o viceversa (Ménétrey, op. cit.,
p. 451).
5.3.
Ne
viene che, anche per il diritto federale, non diversamente dal diritto
cantonale, sono realizzate le condizioni della tassazione intermedia e che la
base di calcolo non può essere se non quella del salario percepito dal momento
in cui si verifica il motivo della tassazione intermedia.
Anche
per quanto riguarda l'IFD, pur in mancanza di una esplicita norma di legge, il
ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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