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Numero d'incarto:
80.2002.109
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00109
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
Segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________.
__________, ____________________.,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Il 27
maggio 2002 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi __________ e __________
__________ la tassazione IC/IFD
2001-2002, contro la quale i contribuenti, avvalendosi dell'assistenza dello
Studio di consulenza __________, presentavano
reclamo all'Ufficio di tassazione di __________,
contestando per l'imposta cantonale e comunale il moltiplicatore d'imposta e
dall'altro per l'imposta federale diretta le deduzioni. Hanno inoltre invocato
la tassazione intermedia per soppressione della rendita completiva a favore del
figlio da parte della Cassa pensione.
L'incarto,
su richiesta dei ricorrenti, che hanno invocato l'art. 206 cpv. 2 LT, veniva
trasmesso direttamente a questa Camera.
1.2.
Questa Camera
convocava le parti in udienza, facendo innanzi tutto presente che
l'applicazione dell'art. 206 cpv. 2 LT appare di primo acchito come molto
problematica, poiché in concreto non ci si trova assolutamente di fronte a una
decisione esaustivamente motivata.
In via
del tutto eccezionale il giudice delegato ha accettato di esaminare la questione
per così dire di principio relativa al moltiplicatore, a condizione che
venissero concordemente risolte le altre contestazioni di dettaglio.
All'udienza del 16 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione ha aderito alle
richieste dei ricorrenti relative all'IFD, portando la deduzione per premi
d'assicurazione da fr. 4'200.- a fr. 4'800.- e concedendo un'ulteriore
deduzione per figli a carico di fr. 5'100.-. L'Ufficio di tassazione ha inoltre
motivato le ragioni del rifiuto della tassazione intermedia per la soppressione
della rendita completiva a favore del figlio da parte della Cassa pensione.
1.3.
Qualche
giorno prima dell’udienza del 16 settembre __________
__________ personalmente aveva inviato a
questa Camera un nuovo ricorso rivolto contro la decisione su reclamo del 30
luglio 2002 del Municipio di Bellinzona in materia di moltiplicatore comunale
d’imposta. Lo stesso forma oggetto di una procedura ricorsuale separata.
- Il
presente “ricorso” avrà quindi per oggetto unicamente la questione rimasta
aperta della mancata concessione della tassazione intermedia per soppressione
della rendita completiva a favore del figlio versata dalla Cassa pensioni dello
Stato al ricorrente.
2.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett.
a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT,
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
2.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del
perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bun-desrecht über die
direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
2.3.
La
soppressione di un versamento assicurativo periodico non rientra manifestamente
tra i motivi di tassazione intermedia esaustivamente previsti dalla legge federale
e da quella cantonale e non lo era nemmeno vigenti il DIFD e la LT del1976 (CDT
n. __________ dell' 11 ottobre 1996 in
re G. T.).
Va
inoltre ricordato che, di regola, l’inizio del versamento di una rendita,
segnatamente di una per orfani e il suo estinguersi non costituiscono motivo di
tassazione intermedia. Eccezionalmente è stata ammessa la tassazione intermedia
in relazione alla soppressione di una rendita per orfani, quando essa è in
connessione causale con la cessazione del diritto alla rendita, quando cioè la
rendita per orfani viene a cadere, secondo l’art. 25 cpv. 5 LAVS, per effetto
della fine della formazione e del contestuale inizio di un’attività lucrativa (StE
1994 B 63.13 n. 43).
Lo stesso
vale per la rendita completiva AI, la cui erogazione dipende dalle medesime
condizioni della rendita per orfani (art. 35 LAI).
In questo
contesto, questa Camera ha eccezionalmente ammesso, in un giudizio per altro
criticato, la rettifica della tassazione del padre, cui veniva imposta la
completiva a favore del figlio, quando quest’ultimo ha iniziato un’attività
lucrativa che ha comportato, dal profilo assicurativo sociale, l’estinzione
della rendita completiva AI per figli agli studi e, da quello fiscale,
l’allestimento di una tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa
(CDT n. 30 del 25 marzo 1993 in re R. N.).
2.4.
Tale
ipotesi, che era stata considerata atta da questa Camera a giustificare la speculare
rettifica della tassazione paterna, espungendo la rendita completiva del figlio,
non si verifica nel caso concreto. La soppressione della rendita completiva è
infatti mera conseguenza del raggiungimento del limite d’età e non è invece
conseguenza, come nei casi eccezionali sopra citati, dell’inizio d’attività del
figlio e del conseguente allestimento nei suoi confronti di una tassazione
intermedia per inizio dell’attività.
Su questo
punto il ricorso si avvera quindi infondato.
- Va
infine rilevato che il ricorso, nella misura in cui contesta anche (o già) il
moltiplicatore d’imposta comunale di Bellinzona, è irricevibile, poiché la
decisione in esame riguarda unicamente l’imposta cantonale e l’imposta federale
diretta.
Nella
misura in cui il ricorrente avesse invece voluto anticipare la contestazione contro
la tassazione comunale non ancora emessa, il ricorso si avvererebbe prematuro e
perciò irricevibile in questa sede per mancanza d’oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- § Il
ricorso, nella misura in contesta la tassazione del 27 maggio 2002 in
materia di IC è respinto.
§§ Il
ricorso, nella misura in contesta la tassazione del 27 maggio 2002 in
materia di IFD è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione su reclamo in materia di IFD è riformata nel senso
che la deduzione per premi d’ assicurazione viene elevata da fr. 4'200.- a fr.
4'800.- e viene concessa la deduzione di fr. 5'100.- per figli a carico.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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