AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.91
Data decisione, Autorità:
01.02.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00091
Lugano
1 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2001
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ & __________.
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L'ispettore
fiscale incaricato della verifica delle ritenute alla fonte effettuate dalla __________ & __________
__________ apportava, come emerge dal
rapporto dell'11 maggio 2001, una rettifica alla ritenuta d'imposta relativa a __________ __________
per un importo di fr. 3'810.-, poiché era emerso che viveva separato di fatto
dalla moglie almeno dal 18 aprile 2000.
1.2.
L'11
maggio 2001 la __________ & __________ presentava reclamo, osservando che
la separazione de facto e de jure era avvenuta ed era stata autorizzata
dal Presidente del Tribunale civile di __________
il 23 ottobre 2000, omologata dal Procuratore della Repubblica il 26 ottobre e
decretata dal Tribunale di __________ il
2 novembre 2000. Secondo la reclamante, in ossequio al principio della certezza
del diritto, la modifica della classificazione fiscale non poteva decorrere che
dal mese successivo al decreto d'omologazione del 2 novembre 2000 del Tribunale
di __________, vale a dire dal 1° dicembre
2000.
1.3.
Con
decisione del 22 maggio 2001 l'Ufficio imposte alla fonte accoglieva parzialmente
il ricorso, ribadendo l'assoggettamento con l'aliquota delle persone sole dal
1° maggio 2000 e rettificando la ritenuta d'imposta in fr. 2'833.-.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la __________
__________ rinnova la
richiesta di rettifica dell'aliquota soltanto dal 1° dicembre 2000, ribadendo
integralmente i motivi già addotti nel reclamo.
2.2.
L'Ufficio
propone invece di respingere il ricorso, rilevando che la separazione di fatto
è equiparata al divorzio e alla separazione legale ai fini della
classificazione del contribuente e che è palese che i coniugi erano già
separati di fatto quando fu presentato al Tribunale di __________ il ricorso per separazione consensuale dei coniugi.
2.3.
L'Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC), su invito del presidente della Camera di
diritto tributario, ha presentato osservazioni al ricorso, in data 7 gennaio
2002.
- 3.1.
Il
reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque
sia il regime dei beni (cfr. art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT).
Al
reddito imponibile dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti
vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione
domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale, si applica la cd. aliquota A, più favorevole (cfr.
art. 36 cpv. 2 LIFD; art. 35 cpv. 2 LT). La cd. aliquota B è invece applicabile
a tutti gli altri contribuenti, segnatamente alle persone sole (cfr. art. 36
cpv. 1 LIFD; art. 35 cpv. 1 LT), quindi anche ai contribuenti separati
legalmente o divorziati in virtù di una sentenza del giudice, se non vivono in
comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale.
3.2.
Negli
anni precedenti l'entrata in vigore della LIFD, la prassi si era alquanto
staccata dalle rigide condizioni richieste dall'art. 13 Decreto concernente
l'imposta federale diretta (DIFD) e, sulla base della giurisprudenza del
Tribunale federale in materia di rapporti intercantonali (ASA 44 p.
332), aveva rinunciato ad una tassazione comune dei coniugi semplicemente
separati di fatto quando la separazione era durata un certo periodo, ma almeno
un anno ed esisteva l'autorizzazione a vivere separatamente (cfr. circolare
dell'AFC del 20.5.1983, riprodotta in ASA 52 p. 132). Il nuovo diritto
va tuttavia oltre, in quanto secondo l'articolo 9 LIFD (e secondo l'art. 8 LT,
per l'imposta cantonale) la tassazione separata non è più vincolata
all'autorizzazione a vivere separatamente, ma è sufficiente la semplice
circostanza della separazione di fatto (Circolare n. 14 del 29 luglio
1994 dell'AFC, par. A 2 a, p. 2).
Una
coppia che vive legalmente in costanza di matrimonio, ma che è però separata di
fatto, non deve quindi più essere tassata congiuntamente, come accadeva vigente
il vecchio diritto.
3.3.
L'autorità
fiscale federale ha definito i seguenti criteri, che permettono di stabilire
quando vi è separazione di fatto che giustifica una tassazione indipendente dei
coniugi:
-
assenza
di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica
(art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
-
utilizzazione
dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa
quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire
quando - come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali
-
non esiste più "alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il
mantenimento". Se invece i mezzi - oltre i consueti regali occasionali -
vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non
entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o
convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente
malgrado l'esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio
domicilio di diritto civile (cfr. Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,
ASA 56, p. 2 segg., in part. p. 19).
-
lo
stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico
nell'ottica della buona fede.
-
la
durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno)
(Circolare
n. 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 c, p. 3).
- In
una recente sentenza, questa Camera ha affrontato la questione dei riflessi che
la nuova legislazione sul divorzio avrà sul motivo di tassazione intermedia in
esame (CDT n. ..__________
del 6 aprile 2001 in re U.E.).
4.1.
Infatti,
in considerazione della ratio degli articoli 55 LT e 45 LIFD ed anche
dell'assimilazione, fatta propria ora anche dal legislatore federale, della
separazione di fatto al divorzio ed alla separazione legale, la tassazione
intermedia "per divorzio" deve essere intrapresa non solo al momento
in cui la relativa sentenza giudiziaria passa in giudicato bensì già da quando
si verifica il presupposto economico rappresentato dal venir meno della comunione
domestica dei coniugi.
Ora,
secondo l'art. 145 cpv. 1 CC, nella forma in vigore fino alla fine del 1999,
marito e moglie potevano sospendere la comunione domestica per semplice effetto
dell'inoltro dell'azione di divorzio o di separazione; nel Canton Ticino, tale
momento coincideva, dal punto di vista procedurale, con l'istanza di
esperimento di conciliazione (art. 421 CPCT, nella forma in vigore fino alla
fine del 1999; inoltre Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi
alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT
I-1993, pp. 453). Con la sospensione della comunione domestica, infatti, la
famiglia deve far fronte a spese separate per il sostentamento e l'alloggio ed
il contributo al mantenimento assume la forma di una prestazione pecuniaria da
un coniuge all'altro; giustificata appare pertanto, a partire da tale istante,
una tassazione separata, che tenga conto della nuova situazione, compresi gli
eventuali contributi alimentari versati o ricevuti (Pedroli, Il divorzio
tra diritto civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, p. 504).
4.2.
Tale
situazione è destinata a modificarsi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto
del divorzio e della nuova procedura cantonale ad esso relativa. Infatti,
secondo le nuove disposizioni del codice civile, in vigore dal 1° gennaio 2000,
pendente la lite, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica
per la durata del processo (art. 137 cpv. 1 CC) e la domanda di divorzio da
parte di un coniuge è pendente con l'introduzione dell'azione (art. 136 cpv. 2
CC). Ne consegue che è decaduto l'obbligo di esperimento di conciliazione
obbligatorio con effetto di litispendenza, previsto dal vecchio art. 421 CPCT.
La litispendenza è così costituita dall'introduzione dell'azione, cioè dalla
petizione nei divorzi litigiosi e dalla domanda congiunta in quelli convenzionali
(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, p. 941).
Per i
divorzi pronunciati sotto il nuovo diritto, si potrà quindi far decorrere la
tassazione intermedia dalla data dell'introduzione dell'azione, poiché da quel
momento i coniugi possono sospendere la comunione domestica.
- Quanto
esposto nei due considerandi che precedono impone di tracciare un discrimine
concettualmente chiaro tra la tassazione intermedia per separazione di fatto,
da un lato e per divorzio e separazione legale, dall’altro.
Si
procede alla tassazione intermedia per separazione di fatto solo e unicamente
nei casi in cui sono dati i presupposti riassunti al consid. 3.3, segnatamente
quando lo stato di separazione perdura da tempo, almeno da un anno, senza che
si sia giunti al divorzio o alla separazione legale o senza che neppure sia
stata avviata una procedura giudiziaria.
Si
procede invece alla tassazione intermedia per divorzio o separazione legale
solo quando la relativa sentenza è stata emessa. In questi casi si fa risalire
la tassazione intermedia al momento dell’effettiva separazione che ha dato
luogo all'azione giudiziaria e alla relativa sentenza, al più presto nel
momento in cui si è prodotta la litispendenza che autorizza ipso facto
ciascuno dei coniugi a sospendere la comunione domestica.
Non vanno
quindi confusi la separazione di fatto e il momento da cui decorre la relativa
tassazione intermedia con la sospensione della comunione domestica a seguito
dell’introduzione di una petizione di divorzio o di separazione legale.
- Occorre
ora trarre le conseguenze di questa precisazione sul piano dell’imposta alla
fonte.
6.1.
Preliminarmente
è opportuno rammentare che, nel caso dell’ imposta alla fonte, il credito
fiscale è determinato dal solo debitore d’imposta, il datore di lavoro
(distinto, in tal caso dal contribuente), senza alcuna partecipazione dell’ente
pubblico creditore e dei suoi organi. Si procede cioè ad una tassazione spontanea,
in cui lo stesso debitore d’imposta accerta da sé se ed in quale misura debba
pagare l’imposta. L’ente pubblico confida nel fatto che egli accerti in modo
esatto l’esistenza e la misura del debito d’imposta e su tale base paghi
l’importo dovuto, giacché il pagamento è connesso con la tassazione spontanea (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 356).
L’autorità
fiscale controlla poi attraverso una verifica il credito fiscale determinato
mediante la tassazione spontanea, in seguito al pagamento dell’imposta. A tal
fine, il debitore dell’imposta è tenuto a sottoporre all’autorità fiscale i
documenti necessari per procedere alla verifica; in concreto, il datore di
lavoro mette a disposizione dell’Ufficio imposte alla fonte i conteggi da cui
risultano tutti gli elementi che sono serviti per la tassazione spontanea (Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 384).
In altre
parole, laddove la legge stabilisce il meccanismo della autotassazione, essa
prevede anche una procedura amministrativa vera e propria, caratterizzata dal
contraddittorio e destinata a sfociare in una decisione formale, solo per casi
particolari ed in particolare quando i controlli o le verifiche permettono di
rilevare delle irregolarità o delle inadempienze (CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re A. J.).
6.2.
Queste
considerazioni sulla natura della ritenuta alla fonte e del ruolo del debitore
d’imposta appaiono a questa Camera fondamentali. Non si può infatti pretendere
dal datore di lavoro - soprattutto se si considera che raramente si tratta di
grandi aziende, tanto meno di grandi aziende dotate di un proprio servizio
giuridico, ma ben più sovente di aziende di dimensione artigianale per non dire
in molti casi addirittura di piccoli artigiani - che egli debba compiere
delicati accertamenti, per i quali neppure possiede i necessari strumenti
coercitivi o peggio ancora debba interpretare di volta in volta la legislazione
dello stato di provenienza del proprio dipendente per stabilire se e in quale
misura corrisponda alla legislazione svizzera.
- 7.1.
Orbene,
nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, il problema non è
quello della separazione di fatto, quanto piuttosto quello della separazione
legale e del momento a partire dal quale si sarebbe dovuto procedere
all’applicazione dell’aliquota per i contribuenti non coniugati.
In altre
parole, nel caso in esame, la questione cui avrebbe dovuto rispondere il datore
di lavoro, sarebbe stata quella di sapere se nel caso di un lavoratore italiano
che presenta un ricorso per separazione consensuale dei coniugi la tassazione intermedia,
in caso d’imposta ordinaria, avrebbe preso avvio dalla data della decisione del
giudice o, eccezionalmente, dal momento della litispendenza se a questa è
connessa la facoltà di sospendere l’unione coniugale come nel diritto svizzero.
Ragioni
di sicurezza (certezza) del diritto inducono ad affermare che dal debitore
dell’imposta non si può pretendere tanto e che egli si deve limitare a modificare
l’aliquota d’imposta solo a partire dalla decisione del giudice, senza che egli
debba procedere a un esame di diritto comparato sulla natura dell’istituto
della separazione legale o del divorzio dello stato da cui proviene il lavoratore
assoggettato a ritenuta alla fonte.
7.2.
Si vuole
infine rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, che la giurisprudenza, che
consente di anticipare gli effetti della tassazione intermedia per separazione
legale o divorzio alla litispendenza che autorizza ipso facto la sospensione
dell’unione coniugale, è soluzione giurisprudenziale che favorisce di regola il
contribuente, concedendogli quale contropartita dell’applicazione dell’aliquota
B la deduzione degli alimenti versati all’altro coniuge e ai figli minorenni.
Nel caso
dell’imposta alla fonte, al contribuente è invece preclusa la possibilità che
si tenga conto a livello di tariffa degli alimenti (CDT n. ..__________ del 7 aprile 1999 in re I.Q.,
confermata da STF n. 2P.145/1999 e 2A.216/1999 del 31 gennaio 2000 = RF
2000 p. 438), sicché l’anticipazione, nel caso dell’imposta alla fonte, degli
effetti del divorzio, risp. della separazione legale al momento della
litispendenza finirebbe per aggravare unilateralmente il contribuente, diversamente
invece dal caso dei contribuenti sottoposti a tassazione ordinaria che possono
beneficiare di tutti gli effetti della tassazione intermedia, favorevoli e
sfavorevoli.
7.3.
Anche
l'Amministrazione federale delle contribuzioni, nelle proprie osservazioni del
7 gennaio 2002, pur premettendo che nei diversi cantoni vigono pratiche
diverse, tutte legittime, conclude argomentando che appare "senza dubbio
più equo, per il rispetto della parità di trattamento, che il datore di lavoro
si attenga alla data della decisione giudiziaria".
7.4.
Nel caso
in esame il cambiamento dell’aliquota deve pertanto intervenire solo dal 1°
dicembre 2000, come chiesto dal ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 maggio 2001 e la decisione da essa
parzialmente tutelata dell’11 maggio 2001 sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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