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Numero d'incarto:
80.2001.69
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00069
Lugano
11 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
atto pubblico dell'11 ottobre 1999, __________
Ja__________kel vendeva a __________ __________
la part. n. __________ e le PPP n. __________ e __________
del Comune di __________, al prezzo di
fr. 370'000.-;
-
che, non
avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari,
l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di
fr. 100.-, in data 12 luglio 2000;
-
che, con
scritto del 9 agosto 2000, la contribuente informava l'Ufficio di tassazione
che la documentazione necessaria alla tassazione era nelle mani dei consulenti
fiscali __________ __________ di __________
e __________ & __________ di __________
ed aggiungeva che a suo avviso era stata chiesta una proroga dei termini;
-
che, con
decisione del 24 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente
la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, effettuata d'ufficio a
causa della mancata collaborazione, commisurando l'utile immobiliare in fr.
110'100.- e l'imposta in fr. 30'828.-;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2000,
contestando il calcolo dell'utile immobiliare ed argomentando di avere ottenuto
una proroga dal Dipartimento delle finanze;
-
che
l'Ufficio di tassazione invitava allora la contribuente ad inviare le fatture
delle spese di investimento e la avvertiva che, in caso di inosservanza
dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che, non
essendo pervenuta alcuna risposta, l'autorità fiscale respingeva il reclamo con
decisione del 26 marzo 2001, così motivata:
Dopo aver
atteso l'invio della documentazione che la __________
__________ aveva promesso di inviare in
data 4.09.2000, dopo aver richiesto per lettera raccomandata (12.12.2000) le
fatture delle spese sostenute per l'immobile oggetto della presente tassazione
e non aver ottenuto risposta alcuna, ci vediamo costretti a respingere il
reclamo ed a confermare la tassazione di prima istanza;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
invia la documentazione delle spese di miglioria e spiega di avere chiesto due
proroghe all'autorità di tassazione, in considerazione del trasloco e dei
problemi di salute del marito;
-
che la
Camera di diritto tributario ha sottoposto all'Ufficio di tassazione il ricorso
e la documentazione allegata, ricevendo in data 5 luglio 2001 una proposta di
modifica della decisione impugnata nei seguenti termini:
prima
durata di proprietà:
prezzo di
vendita fr. 360'000.-
– prezzo
di acquisto fr. 245'000.-
– costi
di costruzione fr. 83'988.-
– costi
di acquisto fr. 5'699.-
utile
imponibile fr. 25'313.-
imposta
(aliquota 28%) fr. 7'087.65
seconda
durata di proprietà:
prezzo di
vendita fr. 10'000.-
– prezzo
di acquisto fr. 10'000.-
utile
imponibile fr. –.–
-
che
questa Camera ha allora sottoposto alla ricorrente, con scritto del 10
settembre 2001, la lettera dell'Ufficio di tassazione, assegnandole un termine
fino al 20 settembre 2001 per prendere posizione;
-
che, in
data 26 settembre 2001 è pervenuta copia della lettera dell'Ufficio di tassazione,
sottoscritta dalla ricorrente in segno di accettazione della proposta;
-
che la
decisione impugnata può quindi essere modificata nel senso dell'accordo intervenuto
fra le parti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 marzo 2001 è riformata nel senso
che l'utile imponibile è ridotto a fr. 25'313.- e l'imposta a fr.
7'087.65.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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