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Numero d'incarto:
80.2001.62
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00062
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2001
in materia di: IC/IFD 2000 intermedia
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 31
gennaio 2001 __________ e __________ __________
presentavano all'Ufficio di tassazione di __________
una domanda di tassazione intermedia, argomentando:
·
che __________
__________, dopo il matrimonio celebrato
il 18 febbraio 2000, ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________;
·
che fino alla fine di settembre del 2000 ha
beneficiato di un congedo maternità e
·
che dal 1° ottobre ha iniziato una nuova
attività lavorativa al 50%;
-
che con
decisione del 6 febbraio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda,
negando che i presupposti temporali (cessazione dei fattori di reddito) fossero
adempiuti;
-
che con
tempestivo reclamo del 19 febbraio 2001 i coniugi __________
ribadevano la richiesta di tassazione intermedia sia per mutamento radicale
della professione da parte di __________
__________ sia per matrimonio;
-
che in
occasione di un'audizione, che ha avuto luogo il 23 marzo 2001, l'Ufficio di
tassazione ha spiegato ai contribuenti le ragioni che impediscono
l'accoglimento della loro duplice domanda di tassazione intermedia;
-
che con
decisione del 27 marzo 2001 l'Ufficio di tassazione ha formalizzato la
reiezione delle domande di tassazione intermedia, rilevando:
La contribuente
chiedeva in sede di reclamo la concessione della tassazione intermedia per
riduzione dell'attività lucrativa al 50% in seguito a maternità, nonché
l'applicazione dell'articolo 8 della Legge tributaria (il reddito e la sostanza
di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il
regime dei beni), a partire dalla data del matrimonio (18.02.2000).
L'autorità
fiscale conferma che tali richieste non possono essere accolte in quanto la
nuova Legge tributaria, entrata in vigore dal 1. gennaio 1995, non prevede più
quali motivi di tassazione intermedia il matrimonio e la riduzione parziale dell'attività
lucrativa;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________
rinnovano la richiesta di tassazione intermedia per matrimonio, invocando
l'art. 8 cpv. 1 LT 1994;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
ricorso di avvera manifestamente infondato;
-
che è
certo vero che secondo l'art. 8 cpv. 1 LT, come pure secondo l'art. 9 cpv. 1
LIFD il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto
sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni;
-
che è
tuttavia altrettanto vero che le
imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate per un periodo fiscale e sono
riscosse ogni anno fiscale (anno civile) (art. 50 cpv. 1 LT 1994; art. 40 cpv.
1 LIFD);
-
che
il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi e i inizia il primo
giorno degli anni dispari (art. 50 cpv. 2 LT 1994; art. 40 cpv. 2 LIFD);
-
che il reddito imponibile è calcolato in base al reddito
medio del periodo di computo (art. 51 cpv. 1 LT 1994; art. 43 cpv. 1 LIFD) e
che il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo
fiscale (art. 50 cpv. 2 LT 1994; art. 43 cpv. 1 LIFD);
-
che
se subentrano delle modifiche essenziali dopo l'inizio del periodo fiscale si
procede a una tassazione intermedia;
-
che
i motivi di tassazione intermedia sono previsti in modo esaustivo sia dall'art.
55 LT 1994 sia dall'art. 45 LIFD;
-
che
tale norme non prevede più, a differenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT 1976,
ma in sintonia con l'art. 17 LAID (Legge federale sull'armonizzazione fiscale,
del 14 dicembre 1990), la tassazione intermedia per matrimonio;
-
che
lo stralcio dell'intermedia per matrimonio dalla LT del 1994 in sintonia con
quanto previsto dal diritto federale non è frutto di un'omissione o di una
svista, ma risponde alla precisa volontà del Legislatore;
-
che il Messaggio del 13 ottobre
1993 afferma testualmente che
"Il contribuente che si sposa durante il
biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino alla fine del
biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il
matrimonio è motivo d'intermedia), i contribuenti coniugati saranno quindi
anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello
nel corso del quale hanno contratto matrimonio";
-
che
tale soluzione è per altro stata voluta dal Legislatore federale e imposta per
via della LAID anche al Legislatore cantonale;
-
che
non riscuote l'unanimità da parte della dottrina, soprattutto della più recente
(Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit im schweizerischen
Steuerrecht, Basilea, 1993, pp. 70 s., 112 s., 161 s e 170);
-
che
tuttavia, per effetto dell’entrata in vigore della
LAID, i cantoni non dispongono praticamente più di margini di manovra nel campo
delle basi temporali della tassazione, se non nella misura in cui è consentito
loro di optare per la tassazione (annuale) sul presente (postnumerando) al
posto di quella sul passato (praenumerando);
-
che i
Cantoni, fintanto che mantengono la tassazione sul passato, devono adeguarsi
alla LAID e sono con ciò tenuti a riprendere i motivi di tassazione intermedia
previsti in modo esaustivo dall’art. 17 LAID;
-
che la
celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto
irrilevante;
-
che il
matrimonio diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo
fiscale successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte
con l'aliquota per coniugati (CDT n. ..__________
del 4 novembre 1999 in re M. C.);
-
che così
stando le cose questo giudice non può far altro che respingere il ricorso per i
motivi già spiegati oralmente dall'Ufficio di tassazione ai contribuenti in
occasione dell'audizione del 23 marzo 2001.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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