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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.34
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00034
Lugano
21 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 10 luglio 2000 l'Ufficio di
tassazione esponeva ai coniugi __________ un reddito d'altra fonte di fr.
900'000.- di media annua. Per la sola IC l'Ufficio di tassazione esponeva
inoltre ai contribuenti una sostanza da titoli crediti numerario di fr.
1'626'308.-, conformemente per altro a quanto dichiarato.
-
Il
23 agosto 2000, assistito da __________ __________ di __________ i contribuenti
presentavano reclamo, chiedendo tra l'altro lo stralcio del reddito d'altra
fonte.
Il 27
novembre 2000 l'Ufficio di tassazione chiedeva al rappresentante dei reclamanti
di produrre la prova dei debiti contratti. La documentazione prodotta veniva
considerata insufficiente dall'autorità fiscale, la quale con decisione del 12
febbraio 2001 respingeva il reclamo.
- Con
tempestivo ricorso del 9 marzo 2001 i coniugi __________ chiedono, in via
principale, lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 900'000.-, come pure
lo stralcio dell'importo di fr. 1'500'000.- quale valore delle azioni della
__________ __________ __________ e il riconoscimento del debito di fr.
2'000'000.- e la deduzione degli interessi maturati sul debito nel periodo di
computo 1993-94. In subordine postulano l'annullamento della decisione su
reclamo e la retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione per riesame
della decisione.
Dei
motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
La
Divisione delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso, in
subordine l'accoglimento parziale, qualora venisse comprovata ineccepibilmente
l'esistenza del debito verso il creditore estero.
Dei
motivi addotti dalla Divisione delle contribuzioni verrà detto in seguito, per
quanto necessario.
Con
memoria del 25 settembre 2001 i ricorrenti si riconfermano nel loro ricorso,
chiedendo che venga fissata un'udienza.
- In
occasione dell'udienza del 6 novembre 2001 il contribuente, per il tramite del
suo rappresentante, ha mostrato al giudice tutta la documentazione relativa
alla titolarità economica dei conti dai quali sono provenuti i due prestiti di
fr. 1'000'000.- cadauno e, in un secondo tempo, il 14 novembre 2001, anche gli
avvisi di addebito, dai quali risulta chiaramente che beneficiario dei bonifici
è __________ __________ personalmente, come pure la documentazione relativa
alla titolarità economica del conto da cui sono provenuti gli ulteriori due
bonifici di fr. 411'380.- cadauno del 7 novembre 1995, i relativi avvisi di
addebito al titolare economico del conto e conseguenti bonifici a favore di
__________ __________ per il tramite della fiduciaria ..,
che glieli ha girati il giorno stesso.
La
Divisione delle contribuzioni ha confermato seduta stante l'adesione alla
richiesta di stralcio del reddito d'altra fonte, non appena il giudice avesse
avuto visione completa, come è avvenuto, dell'ulteriore documentazione,
segnatamente degli addebiti e del beneficiario dei bonifici.
Il
ricorrente, dal canto suo, ha dichiarato di desistere dall'ulteriore
contestazione relativa al valore delle azioni della __________ __________
__________, da lui dichiarate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 12 febbraio 2001 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 900'000.-. Per il resto è confermata.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Compensate
le ripetibili
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFA
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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