-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 entro
il termine prorogato del 28 febbraio 2000, l’Ufficio di tassazione gli
notificava un richiamo, con decisione del 16 marzo 2000;
-
che, il
20 marzo 2000, il contribuente chiedeva una nuova proroga fino al 30 settembre
2000;
-
che
l’autorità concedeva una proroga fino al 30 giugno 2000;
-
che il 13
luglio 2000, non essendo ancora pervenuta la dichiarazione, l’Ufficio diffidava
il contribuente ad adempiere il proprio obbligo, avvertendolo che, in caso di inosservanza,
sarebbe stato assoggettato a tassazione d’ufficio e multato;
-
che, per
le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr.
30;
-
che il 18
luglio successivo il contribuente chiedeva una nuova proroga fino al 30 settembre
2000 e l’autorità di tassazione la concedeva;
-
che il 30
settembre 2000 il contribuente postulava una nuova proroga fino al 31 dicembre
2000;
-
che
l’autorità concedeva allora un “ultimo e improrogabile termine fino al 31
ottobre 2000”;
-
che
un’ulteriore analoga domanda veniva respinta dall’autorità con decisione del 25
ottobre 2000;
-
che, con
scritto del 9 novembre 2000, il contribuente contestava la mancata concessione
di una ulteriore proroga fino alla fine dell’anno;
-
che
l’autorità gli rispondeva, con scritto del 14 novembre 2000, che, per ragioni organizzative,
non erano più concesse proroghe per l’inoltro della dichiarazione 1999/2000;
-
che, con
decisione del 14 dicembre 2000, l’Ufficio infliggeva al contribuente una multa
disciplinare di fr. 75 per inosservanza dell’obbligo di collaborazione;
-
che il
contribuente impugnava la multa disciplinare con reclamo del 28 gennaio 2001 e
la tassa di diffida con reclamo del 28 febbraio 2001, argomentando di non avere
potuto inoltrare tempestivamente la dichiarazione a causa di una procedura di
divorzio in corso;
-
che
l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo
contro la tassa di diffida, con decisione del 5 novembre 2001, mentre
accoglieva parzialmente quello contro la multa, con decisione del 6 novembre,
riducendo la sanzione a fr. 25, per tener conto del sopravvenuto adempimento
dell’obbligo di collaborazione;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede l’annullamento della tassa di diffida e della multa disciplinare,
adducendo gravi motivi di salute che lo avrebbero ostacolato;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che, come
detto, il reclamo contro la tassa di diffida è stato dichiarato
irricevibile in quanto tardivo, per essere stato inoltrato oltre mezz’anno dopo
la scadenza del termine;
-
che,
infatti, l’art. 198 cpv. 5 LT stabilisce che contro la diffida è data facoltà
di reclamo all’ autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario
entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 e l’art. 206 cpv. 1 LT fissa
il termine di reclamo in trenta giorni dalla notificazione della decisione;
-
che va
comunque fatto presente al ricorrente che il suo gravame avrebbe dovuto in ogni
caso essere respinto anche nel merito, per il fatto che i presupposti per la
diffida e la relativa tassa erano senz'altro adempiuti;
-
che i
contribuenti sono infatti invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono
il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che
viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che la
tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non
una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che, di
conseguenza, sono del tutto irrilevanti le contestazioni opposte dal ricorrente
all’operato dell’autorità fiscale, essendovi comunque stata una inosservanza
degli obblighi di collaborazione;
-
che, per
quanto concerne la decisione in materia di multa disciplinare, la
legge stabilisce che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per
negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione
presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia
commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato
all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 13
luglio 2000;
-
che non è
pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato
impedito nell'adempimento degli obblighi fiscali dalla circostanza che era
affetto da una malattia nervosa, non solo perché quest’ultima non è certificata
da alcun medico, ma soprattutto per il fatto che egli aveva precedentemente
beneficiato già di ben sette proroghe del termine (da marzo 1999 al 31 ottobre
2000);
-
che,
infatti, per giustificare una proroga del termine, una malattia deve essere così
grave da rendere impossibile il compimento dell’azione pretesa o la
designazione di un rappresentante contrattuale che la effettui (RF 2001
p. 132);
-
che, del
resto, i contribuenti non hanno alcuna pretesa ad ottenere tante proroghe
quante ne desiderano (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 70);
-
che,
dunque, nel caso in esame, pur volendo ammettere la difficile situazione personale
in cui il ricorrente si è trovato a causa del divorzio, non si può ammettere
che, per l’intero periodo dall’inizio del 1999 alla fine del 2000, fosse
nell’impossibilità non solo di adempiere i suoi obblighi di collaborazione ma
anche di incaricare un rappresentante di assumersene l’esecuzione;
-
che la
sanzione appare pertanto del tutto legittima;
-
che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga
conto della capacità contributiva;
-
che,
pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato;
-
che la
misura della multa inflitta al ricorrente, ulteriormente ridotta in seguito al
reclamo, appare già nettamente inferiore a quanto prevede la suddetta
circolare, che per un’imposta superiore a fr. 3'000 all’anno stabilisce in fr.
100 la misura della sanzione;
-
che
appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata,
anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).