-
che i
coniugi __________ e __________ , domiciliati a __________
(), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali
proprietari di sostanza immobiliare nel Comune di __________ __________
__________;
-
che,
notificando loro la tassazione IC 2001/02, con decisione dell’11 giugno 2001,
l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito della sostanza in fr.
14'400, le deduzioni dal reddito in fr. 8'577 e gli oneri assicurativi in fr.
464, con la conseguenza che il reddito imponibile ammontava a fr. 5'359 in
media annua;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 12 luglio 2001,
contestando la commisurazione del reddito e chiedendo in particolare la
deduzione proporzionale degli interessi ipotecari dal reddito della sostanza;
-
che
l’autorità di tassazione, con decisione del 29 ottobre 2001, accoglieva in
parte il reclamo, elevando la deduzione per interessi passivi a fr. 7'195 e
riducendo quella per oneri assicurativi a fr. 263;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta il valore locativo attribuito al suo appartamento di Locarno;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da
parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di
esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso
viene attribuito un valore locativo;
-
che il
Tribunale federale ha confermato che il valore locativo deve corrispondere “al
canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo
adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in
quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche
e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438
consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur
locative, Losanna 1988, p. 98);
-
che,
sempre secondo il Tribunale federale, non è essenziale che il valore locativo
così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale
investito nel fondo (DTF 66 I 80) e il proprietario è tenuto a lasciarsi
fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non
l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF
del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.);
-
che, per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando, nel periodo di
tassazione 2001/2002, al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del
5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la
stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e
del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data
(Istruzioni 2001/2002 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);
-
che, nei
comuni con revisioni generali delle stime entrate in vigore a partire dal
1.1.1991, si applica il 6,25% al valore di stima ridotto conformemente alle
norme transitorie della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;
-
che tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re
M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
-
che,
nella fattispecie, né dalla decisione impugnata né da altre informazioni che si
possono ricavare dagli atti fiscali risultano le modalità di calcolo del valore
locativo;
-
che
neppure è possibile ricostruire quest’ultimo valore, a partire dai valori di
stima ufficiali;
-
che,
infatti, il ricorrente e la moglie risultano essere proprietari di due
appartamenti in un unico condominio di __________: il foglio PPP n. __________
di 68‰, di cui è proprietario il solo __________ __________, e il foglio PPP n.
__________ di 105‰, di cui sono comproprietari __________ e __________
__________;
-
che il
valore di stima delle abitazioni in questione ammonta a complessivi fr. 147'050
(fr. 57'800 la PPP n. __________ e fr. 89'250 la PPP n. __________);
-
che, in
tal modo, neppure applicando il più elevato fra i tassi precedentemente
indicati (7,25%), si arriva all’importo di fr. 14'400;
-
che è
allora possibile che l’Ufficio abbia proceduto ad una stima individualizzata
del valore locativo;
-
che
tuttavia dagli atti fiscali non risulta alcun elemento utile al fine di
ricostruire tale ipotetico calcolo né l’autorità di tassazione ha fornito a
questa Camera una spiegazione del proprio operato, essendosi limitata a
trasmettere il fascicolo contenente gli atti fiscali stessi;
-
che,
adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua
decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase
LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art.
208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
-
che, per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia
17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
-
che la
Costituzione federale impone alle autorità amministrative e giudiziarie di
pronunciarsi sulle allegazioni delle parti, nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti;
-
che una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987
in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF
114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der
schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari,
Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
-
che per
far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF
105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in
re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85
B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 249);
-
che la
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);
-
che,
nella fattispecie, come detto, né dalla notifica della tassazione né dalla
decisione su reclamo è possibile stabilire le modalità di calcolo del valore
locativo, con la conseguenza che a questa Camera è preclusa la verifica di tale
calcolo e l’esame del merito del ricorso;
-
che la la
decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché spieghi come è stato stabilito tale importo.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).