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Numero d'incarto:
80.2001.160
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00160
Lugano
21 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2001
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il
25 agosto 2001 i coniugi __________ e __________ __________ presentavano
reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 30 luglio 2001,
rilevando, da un lato, che nel corso del 2001 il reddito del lavoro della
moglie sarebbe sensibilmente diminuito e, dall’altro, contestando alcune deduzioni
(doppia economia domestica, spese di trasporto, cassa malati).
-
L’
8 ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo,
elevando la deduzione per spese professionali dei dipendenti di fr. 6'200.- e,
meglio, ammettendo come a richiesta la deduzione per spese di trasporto e
concedendo quella per doppia economia domestica in ragione di fr. 4'200.- in
considerazione della possibilità per la moglie di prendere i pasti alla mensa
del datore di lavoro.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede innanzi tutto la
piena deduzione per doppia economia domestica. Lamenta inoltre la mancata accettazione
della domanda di tassazione intermedia.
L’Ufficio
di tassazione rileva di non essersi pronunciato sulla concessione della tassazione
intermedia, poiché non sarebbe ancora stata formulata una esplicita richiesta
in tal senso.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
Domanda
di tassazione intermedia
Va
preliminarmente rilevato che l’Ufficio di tassazione non si è pronunciato sulla
richiesta di tassazione intermedia della ricorrente, per il semplice fatto che
nel reclamo si faceva sì presente una riduzione dell’attività dipendente della
moglie, senza tuttavia formulare una domanda specifica di tassazione intermedia
né rendere evidente l’esistenza delle necessarie condizioni qualitativa e
quantitativa.
La
richiesta di tassazione intermedia viene esplicitata per la prima volta in modo
chiaro nel presente ricorso, che può quindi essere considerato dal giudice alla
stregua di una specifica istanza. Gli atti del procedimento verranno pertanto
retrocessi, su questo punto, all’Ufficio di tassazione perché si pronunci sulla
domanda di tassazione intermedia, dopo che avrà effettuato i necessari
accertamenti.
- Deduzione
per doppia economia domestica
6.1.
Dal
reddito dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni
(cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD).
6.1.1. In
materia di imposta federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell' Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’
attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo
di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la
pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o
notturno a orario continuo (lett. b). Se il datore di lavoro fornisce
facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti , distribuzione di
buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa , in un ristorante del
personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà
della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.). Il lavoro a turni è
equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono
essere presi a domicilio all’ ora consueta (cfr. art. 6 cpv. 4 Ordinanza cit.).
6.1.2. Analoga
normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo
concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996).
Anche per
l' IC, il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due
pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta
(cfr. art. 6 cpv. 3 DE cit.).
Se un
datore di lavoro organizza la propria attività con dei turni, durante i quali
il dipendente è tenuto a svolgere la propria attività continuativamente,
nascono dei maggiori costi per i pasti, che devono essere consumati al di fuori
dei normali orari (Känzig, Wehrsteuer, Vol. I,
Basilea 1982, p. 687; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p.
650; inoltre Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern
1991, p. 321). Il lavoro permanente a turni o di notte
deve essere equiparato al lavoro a orari irregolari, nella misura in cui i pasti
devono essere consumati fuori casa (cfr. Känzig, loc. cit.; Locher,
loc. cit.; RDAT 1992 II 196). La deduzione per doppia economia domestica
nel senso stretto del termine e quella per lavoro a turni o di notte non
possono essere cumulate (Locher, op. cit., p. 651).
6.2.
Nel
certificato di salario degli anni di computo 1999-2000, che formano la base di
calcolo della tassazione IC/IFD 2001-02, viene chiaramente segnalata la
possibilità di usufruire della mensa dell’ospedale. Non viene per contro segnalato
lo svolgimento di lavoro a turni: l’apposita casella del certificato di salario
è rimasta vuota. L’Ufficio di tassazione ha d’altronde potuto accertare, interpellando
l’Ospedale __________, che la ricorrente svolge sì il turno di notte, ma
limitatamente a circa tre notti al mese.
In simili
condizioni, la richiesta di beneficiare della deduzione integrale per doppia
economia domestica appare fuori luogo. Con la possibilità di usufruire della
mensa e i turni di lavoro notturni ridotti a poche notti al mese, la
concessione della mezza deduzione per doppia economia domestica appare
sostanzialmente corretta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è respinto.
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi
all’Ufficio di tassazione perché si pronunci sulla domanda di tassazione
intermedia di __________ __________ contenuta nel ricorso del 7 novembre 2001.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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