__________, __________
__________,
2. __________
, __________
__________ -,
3. __________
__________, __________
__________,
tutti rappresentati da __________
__________, __________ __________,
-
che __________, __________
e __________ __________ erano comproprietari, nella misura rispettivamente di
__________, __________ e __________,
delle PPP __________ e __________, quote di comproprietà del fondo
base n. __________ RFD di __________;
-
che, con
atto pubblico del 22 gennaio 1997, alienavano al signor __________ __________ e
alla signora __________ __________ la PPP n. __________, al prezzo di fr. 600'000, e, con successivo rogito
dell'11 febbraio 1997, vendevano al signor __________
__________ la PPP n. __________, al prezzo di fr. 850'000;
-
che, non
avendo i venditori inoltrato la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari,
nonostante richiamo, diffida e multa disciplinare, l'Ufficio di tassazione di
Lugano-Campagna notificava agli alienanti, con decisioni del 30 giugno 1998, la
tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari relativa alle due cessioni in
questione, commisurando l'utile, nel primo caso, in fr. 396'726 e, nel secondo
caso, in fr. 486'570;
-
che
l'imposta ammontava rispettivamente a fr. 100'614.25 e fr. 104'247.45 ed entrambi
gli importi erano suddivisi fra i venditori in proporzione alle rispettive
quote di comproprietà dei beni ceduti;
-
che i
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 30 giugno 1998,
che veniva respinto dall’Ufficio di tassazione con decisioni del 27 novembre
2000;
-
che, con sentenza del 30 gennaio 2000, la Camera di diritto tributario
annullava le decisioni su reclamo e rinviava gli atti all’Ufficio di
tassazione, perché acquisisse dagli Uffici esecuzioni e fallimenti di __________ e __________
la documentazione relativa al fallimento degli acquirenti ed emettesse una
nuova decisione, alla luce delle risultanze di tale verifica;
-
che
l’Ufficio di tassazione emetteva due nuove decisioni, in data 26 luglio 2001,
commisurando l’utile imponibile, rispettivamente, in fr. 0 per la PPP n. __________ e fr. 326'570 per la PPP n. __________;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, __________ e __________ __________
contestano nuovamente il calcolo del valore di alienazione, sostenendo che
l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto prendere in considerazione non il valore
delle ipoteche assunte dagli acquirenti bensì il valore di aggiudicazione degli
immobili, al momento dell’incanto seguito al fallimento degli acquirenti stessi;
-
che lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT);
-
che il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito, ma non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì
di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata;
-
che, per
il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione
degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con
un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59);
-
che
l’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e
il valore di investimento, il quale si compone a sua volta del valore di acquisto
e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);
-
che
tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti
anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del
trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data
(art. 129 cpv. 2 LT);
-
che, nel
caso in esame, i ricorrenti contestano il calcolo del valore di alienazione degli
immobili venduti;
-
che è
allora opportuno ricordare che, con la sentenza del 30 gennaio 2001, questa
Camera aveva riconosciuto la necessità di verificare che i ricorrenti avessero
effettivamente subito la perdita da loro lamentata a causa del sopravvenuto
fallimento degli acquirenti, che non avevano di conseguenza pagato il prezzo di
acquisto;
-
che la
Camera aveva infatti osservato che appariva verosimile che il prezzo eccedente
la parte garantita dalle cartelle ipotecarie non fosse effettivamente stato incassato,
essendo l’aggiudicazione avvenuta per fr. 190'000 nel caso del primo appartamento
e per fr. 360'000 nel caso del secondo;
-
che,
fatto questo accertamento, l’autorità fiscale ha potuto verificare che nessun importo
ulteriore è stato versato ai ricorrenti ed il valore di alienazione è stato
conseguentemente ridotto al solo valore dei debiti ipotecari assunti dai
compratori;
-
che, di
conseguenza, il valore di alienazione per la PPP n. __________ è stato stabilito in fr. 690'000, pari cioè
all’ammontare delle cartelle ipotecarie assunte dagli acquirenti con il
contratto di compravendita dell’11 febbraio 1997, ed il valore di alienazione
per la PPP n. __________ in fr. 180’000;
-
che ciò
ha comportato l’azzeramento dell’utile per quest’ultimo oggetto, mentre lo ha
ridotto con riferimento alla PPP n. __________;
-
che, di
conseguenza, il calcolo dell’Ufficio di tassazione si limita a conformarsi alle
indicazioni ricavate dalla sentenza del 30 gennaio 2001 di questa Camera, che
aveva ritenuto non realizzato l’utile immobiliare, solo nella misura in cui il
prezzo concordato eccedeva l’assunzione delle cartelle ipotecarie;
-
che,
infatti, fino a tale valore, il guadagno per i ricorrenti è stato costituito
dal fatto di essere stati liberati dall’onere ipotecario;
-
che non
può pertanto essere accolta la loro richiesta di considerare valore di alienazione
il valore di aggiudicazione nell’ambito del successivo fallimento
dell’acquirente __________, poiché si
tratta di un’altra alienazione;
-
che,
oltre al valore di alienazione, i ricorrenti contestano genericamente la
mancata deduzione dei costi di miglioria, che non sono stati documentati né
durante le procedure di tassazione e di reclamo né nella successiva procedura
di ricorso;
-
che ne
consegue che il ricorso deve essere respinto anche su questo punto.
visto per le spese l’art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.