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Numero d'incarto:
80.2000.89
Data decisione, Autorità:
23.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00089
Lugano
23 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
tassazione IC/IFD 1997-98 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi
__________, oltre al reddito da indennità di disoccupazione di fr. 20'645.- di
media annua, un reddito d'altra fonte di fr. 110'000.- di media annua (cfr.
decisione su reclamo del 18 ottobre 1999).
__________ -__________ contestava la suddetta decisione con tempestivo ricorso
del 20 ottobre 1999, negando d'aver conseguito il reddito d'altra fonte che è
stato esposto a lei e a suo marito.
Questa
Camera, dando seguito alla richiesta formulata dall’amministrazione nelle
osservazioni al ricorso, annullava in ordine la decisione su reclamo e
retrocedeva gli atti all’ autorità fiscale per ulteriori accertamenti. Era
infatti emersa la necessità di meglio chiarire i diversi aspetti legati alla tassazione
dei coniugi __________, segnatamente all'esposizione di un rilevante reddito
d'altra fonte.
1.2.
Il 24
marzo 2000 l’Ufficio di tassazione sentiva la contribuente e suo marito, prendendo
atto delle spiegazioni relative al recupero di parte di un investimento che riteneva
completamente perso. L’Ufficio di tassazione con decisione del 15 maggio 2000
accoglieva parzialmente il reclamo e riduceva, sulla scorta di una verifica prudenziale
del calcolo del dispendio, il reddito d’altra fonte a fr. 96'461.-, comprensivo
di fr. 6'461.- di indennità di disoccupazione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ contesta
nuovamente il reddito d’altra fonte espostole dall’Ufficio di tassazione,
ribadendo sostanzialmente quanto già argomentato nell’audizione del 24 marzo.
Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
3.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,
p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tenere conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente
può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica.
- 4.1.
L’Ufficio
di tassazione, dopo aver sentito la ricorrente e suo marito, ha effettuato un
nuovo calcolo del dispendio, da cui risulta, come emerge dalla motivazione
della decisione su reclamo, una maggior uscita nel biennio di fr. 238'528.-,
pari a circa fr. 120'000.- di media annua. L’autorità fiscale ha nondimeno valutato
il reddito d’altra fonte, dando prova di equilibrata prudenza, in fr. 90'000.-
di media annua, ammettendo l’esistenza di un reddito conseguito dal marito
all’estero, e quindi non imponibile in Svizzera ma determinante unicamente per
l’aliquota, di fr. 30'000.-.
Il
calcolo dell’Ufficio di tassazione non è contestato in quanto tale dalla
ricorrente. Esso si fonda d’altronde su dati certi, desumibili dagli atti.
4.2.
La
ricorrente contrappone al calcolo del dispendio una versione soggettiva, che
non beneficia del benché minimo supporto documentale, come per altro rilevato
dall’Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo del 15 maggio 2000.
La
versione della ricorrente rientra nel novero degli accadimenti possibili, ma
già di primo acchito non appare delle più verosimili: consistenti guadagni
conseguiti lavorando in __________, affidamento dei risparmi a una persona
sull’orlo del tracollo finanziario, con la quale aveva una relazione prima di
frequentare seriamente l’attuale marito, scomparsa dell’amico cui aveva affidato
i risparmi con presunta perdita totale dei risparmi, inattesa riapparizione
dell’amico, che gli restituisce i soldi con interessi e le fa anche un regalo.
- 5.1.
Sotto
questo profilo, l’inaspettata restituzione con interessi dei risparmi affidato
all’amico non è dissimile dal prestito ricevuto da una persona residente
all’estero.
Perché un
prestito da parte di una persona residente all’estero possa essere riconosciuto,
il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve
segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali
e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come
anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
Al
contribuente incombe in altre parole l'onere di provare l'esattezza delle
proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio
al contribuente provare ineccepibilmente l'identità del proprio creditore; non
si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri
dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe
per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).
Di
regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e
dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali
indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche
all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori
domiciliati all'estero la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF
106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del
10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF
del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per
debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali
hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il
contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate
all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di
domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli
stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate
sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c;
Sammlung BGE n. 621). Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di
una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero
domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non
consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la
dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle
relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro
effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
5.2.
Stante
questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini
della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o
comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la
conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli
ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF
del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p.
26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre
parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità
di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che
quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n.
..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
5.3.
È appena
il caso di ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo è
giustamente molto rigorosa. In una recente sentenza (STF del 6 ottobre
1998 in re K.H.K.), il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto
della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito
nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva
prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito
d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e
uscite. L'Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in
discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero
ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita
dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto
difficilmente controllabile.
In
un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si
giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi
pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'
estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi
stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte
che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le
entrate dichiarate, per lo stesso periodo.
5.4.
Non
appena ci si riferisca alla citata giurisprudenza in materia di prestiti da
parte di persone residenti all’estero e alle elevate esigenze probatorie esatte
dalla giurisprudenza, non si può far altro che confermare la decisione su
reclamo dell’Ufficio di tassazione.
Certo,
nella vita tutto è possibile, ma l’autorità fiscale non può prestare fede ad
ogni versione, anche la più plausibile, se non è suffragata, come si è visto,
da prove documentali.
Nel caso
in esame, la ricorrente medesima e suo marito hanno dato atto nel verbale che
tutti i trasferimenti di denaro, all’amico apparentemente inaffidabile dapprima
e l’inattesa restituzione con interessi e regalo poi, sono avvenuti brevi
manu e che la somma restituita, ancorché cospicua, è stata conservata al domicilio.
Mancano
quindi, in concreto, non solo l’identità della persona residente all’estero che
avrebbe restituito l’ingente somma con interessi, ma anche un qualsiasi documento
che attesti l’ammontare della stessa e le modalità di calcolo degli interessi.
Né esistono prove del trasferimento di denaro in Svizzera, del cambio della
valuta estera in franchi svizzeri, del suo deposito presso una banca o una
cassa di risparmio.
Mancano
cioè tutte le prove, nessuna esclusa, che normalmente vengono esatte in caso di
prestiti da parte di persone residenti all’estero.
Si
ribadisce quindi che, così stando le cose, l’Ufficio di tassazione non poteva
quindi far altro che evadere il reclamo, esponendo alla contribuente un reddito
d’altra fonte.
- La
ricorrente nel suo ricorso afferma di aver tenuto un livello di vita modesto
dal suo rientro in Svizzera.
Tale
critica è priva di rilievo, non appena si consideri che l’Ufficio di tassazione
ha calcolato il fabbisogno per vivere sulla base del minimo vitale previsto
dalle tabelle applicabili in caso di esecuzione e fallimenti.
Sotto
questo profilo, l’Ufficio di tassazione si è mostrato molto prudente e la decisione
impugnata appare, sotto questo profilo, la più favorevole immaginabile per la
ricorrente. Non si dimentichi infatti che, fino alla conclamata distruzione,
avvenuta nel 1999, era immatricolata a suo nome una __________, che richiedeva,
come affermato nel ricorso, continui costi di riparazione e manutenzione.
In simili
condizioni il ricorso si avvera manifestamente infondato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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