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Numero d'incarto:
80.2000.83
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00083
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1942, coniugato, lavora da anni a __________ alle dipendenze
della __________. Il 24 gennaio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al
contribuente e a sua moglie __________ la tassazione ordinaria IC/IFD
1999-2000, esponendo loro, oltre al reddito della sostanza, il reddito del
lavoro.
Il
15 febbraio 2000 __________ __________ presentava una richiesta di tassazione intermedia
dal 1° gennaio 2000, rilevando che la sua situazione era cambiata, che dal 1°
aprile 1999 era al beneficio di una mezza rendita d’invalidità e dal 1°
novembre 1999 di una pensione del 50%.
La
domanda veniva respinta dall’Ufficio di tassazione con decisione del 21
febbraio 2000, argomentando che, tenuto conto delle disposizioni di legge
vigenti, la diminuzione dello stipendio e dell’attività del 50% non possono
essere presi in considerazione come motivo di tassazione intermedia.
-
__________ presentava reclamo il 13 marzo 2000 , chiedendo nuovamente di essere
posto al beneficio della tassazione intermedia in applicazione dell’art. 55
lett. b LT di tenore sostanzialmente corrispondente all’art. 99 lett. b vecchia
LT.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 5 maggio 2000, ribadendo che in
applicazione del vigente art. 55 LT la tassazione intermedia viene concessa
solo in caso di cessazione durevole dell’attività lucrativa, ma non in caso di
riduzione parziale dell’attività e del reddito.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ribadisce la richiesta di
tassazione intermedia, rilevando d’aver percepito nel 1999 l’intero stipendio,
tredicesima compresa, fino al 31 ottobre e di essere intenzionato anche in
futuro, fino al pensionamento definitivo, a continuare l’attività al 50%.
-
4.1.
Di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT
1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a)
per il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b)
per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno
un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv.
1 lett. b LT).
La
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti
dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo
fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in Höhn/Athanas
[a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte
Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen,
in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
4.3.
4.3.1. La
costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il
cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona
un'attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore
lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del
reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate
le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle
basi d'imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività
all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in
re F.B., consid. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF
1982, p. 514 ss.; inoltre CDT n. 80.96.00036 del 10 maggio 1996 in re A.
M.; CDT n. ..__________ del 5 giugno 1996 in re S.
P.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non
invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di
oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo
1979, p. 89).
4.3.2. Vi
è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si
sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale,
sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr.
ad esempio CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p.
216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è
passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività
si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402
c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento
nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono
una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione
(cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss.; CDT n.
..__________ del 10 maggio 1996 in re A. M.; CDT n.
..__________ del 5 giugno 1996 in re S. P.).
4.3.3. Il
Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione
quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente,
l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali,
contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF
dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito
d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di
tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; CDT
16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; CDT 17 dicembre
1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo
d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non
costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (CDT 17 dicembre
1984 in re G. To.).
4.3.4. Per
costante giurisprudenza, la mera diminuzione del reddito da attività lucrativa
non rientra tra i motivi di tassazione intermedia e non permette di ottenere
una simile tassazione (STF del 27 novembre 1996 in re A.O., con
riferimento a DTF 115 Ib 8 consid. 2 e a Masshardt/Tatti,
Commentario dell'imposta federale diretta, n. 4 all'art. 96).
Non
sussiste infatti alcun mutamento di professione quando, restando il
contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova
occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e
fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re
A.K.). Semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un
contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le
molte, CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21
settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio
1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano
1983, p. 126). Analogamente, nemmeno il mutamento del campo d'attività
all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituisce, di
regola, un cambiamento di professione (CDT 17 dicembre 1984 in re G.
To.);
4.3.5. In
altre parole, per constante giurisprudenza, non ha diritto alla tassazione intermedia
per mutamento della professione una contribuente che riduce l' attività
dipendente al 50%, presso lo stesso datore di lavoro, pur assumendo nuove
mansioni (CDT n. ..__________ del 24 luglio 1998 in
RDAT II-1998 n. 19e).
Ancora
recentemente il Tribunale federale (cfr.STF del 19 febbraio 1998 in re
R. U.) ha confermato che una riduzione del reddito del lavoro, non causata da
cambiamento di professione o dall'inizio o dalla cessazione della stessa, non
dà diritto ad una tassazione intermedia, ribadendo che eventuali fluttuazioni
del reddito si ripercuotono, a livello di tassazione, sul biennio successivo a
quello durante il quale esse si sono verificate, compensandosi nel tempo.
Sempre secondo il Tribunale federale la legislazione federale e, al pari di
essa, quella cantonale prevedono una tassazione intermedia per i casi in cui, a
causa di un cambiamento duraturo degli elementi imponibili, l'imposizione del
contribuente sulla base dei redditi conseguiti nel biennio civile precedente
darebbe luogo ad una situazione di eccessivo rigore. L’istituto della
tassazione intermedia non permette però di eliminare tutti i casi di rigore che
scaturiscono da un sistema fiscale fondato sull' imposizione dei redditi
conseguiti in passato. I motivi di tassazione intermedia stabiliti dall' art.
43 cpv. 1 LIFD, così come dall’art. 52 LT sono infatti esaustivi (cfr. STF
del 19 febbraio 1998 in re R. U., con riferimento a Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, Vol. I, 8a ed., par. 14, n. 115, pag. 357).
Né
va da ultimo dimenticato che tali norme vanno interpretate in modo restrittivo,
dal momento che, anche secondo la LIFD e la LT, la tassazione intermedia deve
in linea di principio rimanere un'eccezione (cfr. STF del 19 febbraio
1998 in RDAT II-1998 n. 19f; DTF 115 Ib 8 consid. 2, pubblicata
ugualmente in ASA 60, 255/256).
4.4.
Va
infine rilevato che la vecchia LT, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1994,
prevedeva all’art. 99 lett. e LT che si facesse luogo a intermedia in caso di
modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a
titolo principale nella misura di almeno il 50%.
Tale
norma consentiva di effettuare una tassazione intermedia anche in assenza di un
mutamento durevole della basi dell’attività lucrativa, quando si era in
presenza di una riduzione o di un raddoppio del reddito da attività salariata
accompagnato da analoga riduzione o incremento della durata dell’attività (cfr.
Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da
attività dipendente del 50%, in Rep. 1991 215 ss.)
Essa
è tuttavia stata abrogata dalla nuova LT, anche perché in contrasto con la
Legge federale sull’armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei cantoni e
dei comuni (cfr. art. 17 LAID; inoltre Messaggio del Consiglio di Stato
- 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria,
- 44).
- Orbene,
dopo aver ampiamente ricordato al ricorrente norme e giurisprudenza relative
alla tassazione intermedia, questa Camera non può che rilevare che la riduzione
dell’attività al 50% presso la SUVA di Bellinzona non costituisce, per costante
giurisprudenza, motivo di tassazione intermedia. Per quanto si è detto, essa non
può essere considerata alla stregua di un mutamento durevole delle fonti di
reddito, ma una semplice variazione di reddito, irrilevante, secondo la
legislazione vigente, ai fini di una tassazione intermedia.
Né
soccorre la giurisprudenza citata dal ricorrente in sede di reclamo (CDT
n. 118 del 21 giugno 1993), poiché si riferisce manifestamente all’abrogato
art. 99 lett. e LT-1976.
In
simili condizioni, questa Camera non può che respingere il ricorso e confermare
la decisione dell’Ufficio di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 380.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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