AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.69
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00069
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Efrem Beretta (in sostituzione di Stefano Bernasconi, astenutosi) Lorenzo
Anastasi
Segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2000
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
25 novembre 1999 il notaio __________ __________ per conto del signor
__________ __________ presentava all'Ufficio dei registri di __________ un'istanza
d'iscrizione di trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie al portatore
e di svincolo e estensione di cartella ipotecaria al portatore, con conseguente
trasformazione:
·
delle ipoteche di I e II rango sul mapp. n.
__________ del Comune di __________, di fr. 250'000.- risp. di fr. 450'000.- in
due cartelle ipotecarie in I e II di fr. 500'000.- risp. fr. 200'000.-;
·
delle ipoteche di I e II rango sul mapp. n.
__________ del Comune di __________, di fr. 200'000.- risp. di fr. 150'000.- e
di fr. 100'000.-in una cartella ipotecaria in I rango di fr. 450'000.-.
L'Ufficio
dei registri di __________ il 2 dicembre 1999 inviava al notaio __________,
oltre alla bolletta (non contestata) per il reimpiego del pegno, una bolletta
di fr. 1'150.- per l'emissione delle tre cartelle ipotecarie sostitutive delle
cinque ipoteche.
-
__________, assistito dal notaio __________, presentava reclamo in tempo utile
all'Ufficio dei registri chiedendo l'annullamento della bolletta del 7 dicembre
1999 relativa alla tassa di bollo delle cartelle ipotecarie. Degli argomenti sviluppati
in quella sede verrà detto per quanto necessario.
L'Ufficio
dei registri respingeva il reclamo con decisione del 27 marzo 2000. Dei motivi
addotti dall'UR si dirà in seguito, per quanto necessario.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dal
notaio __________, chiede l'annullamento della decisione su reclamo del 27
marzo 2000 e conseguentemente della bolletta del 7 dicembre 1999, cui si
riferisce. Degli argomenti ricorsuali si dirà in seguito.
-
4.1.
In un
precedente giudizio del 31 dicembre 1992 in re Banca M. (CDT n.
338/1992) questa Camera aveva deciso che la trasformazione di un'ipoteca in
cartella ipotecaria è assoggettata al bollo d'emissione della cartella ipotecaria.
In quel
giudizio veniva innanzi tutto negata l'applicabilità dell'art. 20 cpv. 1 lett.
b LT, poiché secondo la lettera della norma, è esentata dal bollo la copia
dell'atto notarile destinata all'Archivio notarile e non l'emissione della
cartella
ipotecaria sostitutiva del titolo ipotecario sostituito
(N.d.R.: il termine titolo è usato nel senso più ampio di documento e non
nell'accezione particolare di titolo di credito, vale a dire di cartavalore).
Veniva
inoltre sottolineata la differenza che passa tra l'ipoteca ex art. 824 ss. CC e
la cartella ipotecaria ex art. 842 ss., quanto meno sotto il profilo della loro
specifica funzione.
Nel
citato giudizio si precisava poi che l'art. 20 cpv. 1 lett. b LB considera due
diverse ipotesi: la trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie e il
raggruppamento o il frazionamento di ipoteche, concludendo:
Nella
prima ipotesi, l'esenzione della copia dell'atto notarile destinata all'Archivio
si giustifica per il fatto che viene comunque colpita l'emissione del nuovo e
diverso titolo. L'emissione di una cartella ipotecaria in sostituzione di
ipoteche comporta infatti l'estinzione di uno o più titoli (le ipoteche) e
l'emissione di uno nuovo (la cartella ipotecaria), imposto secondo l'art. 30
cpv. 1 LB. Nella seconda ipotesi, il frazionamento di uno stesso titolo o il
raggruppamento di più titoli in uno unico viene esentato perché tale operazione
non comporta l'annullamento o l'emissione di nuovi titoli, bensì unicamente
un'operazione di riordino di titoli già emessi, sui quali è stato prelevato una
volta il bollo dell'archivio notarile.
4.2.
In un
successivo giudizio del 24 luglio 1998 in re C. L. e P. (CDT n.
..__________), questa Camera ha invece statuito che, in
caso di frazionamento, riunione o aggiornamento di una più cartelle ipotecarie
non si poteva condividere la decisione dell' autorità fiscale di imporre
nuovamente l'intero valore della nuova cartella.
Infatti,
se si facesse completamente astrazione dal rapporto giuridico sottostante,
sempre e in ogni caso, il prelevamento dell'imposta di bollo potrebbe condurre
a risultati insostenibili, non voluti dal Legislatore. Emblematico il caso
legato all'informatizzazione degli aggiornamenti delle cartelle. Se in
precedenza l'Ufficio dei registri procedeva a dei semplici aggiornamenti della
cartella in caso, per es., di svincoli, cambiamenti di proprietario, debitore,
modifica dell'interesse, ecc., limitandosi a prelevare la semplice tassa
amministrativa, con l'introduzione dell'informatizzazione nell'emissione delle
cartelle in presenza di ogni cambiamento si procederà invece sempre
all'emissione di un "nuovo" titolo a all'annullamento di quello da
modificare, con la conseguenza, in caso di interpretazione dell'imposta di
bollo quale imposta documentale senza relazione alcuna con il rapporto giuridico
sottostante, di prelevare non più soltanto la tassa amministrativa bensì la
tassa di bollo piena.
Questa
Camera si era quindi chiesta se il silenzio del Legislatore, che non ha previsto
alcuna norma che disciplini i diversi casi sopra menzionati, costituisca un
silenzio qualificato o se invece si tratti di una vera e propria lacuna della
legge, che deve essere colmata, rilevando, tra l'altro, testualmente:
È
senz'altro vero che il titolo IV della LB, che consta del solo art. 30, è completamente
silente, come osserva la Divisione cantonale delle contribuzioni nel citato
rapporto, a differenza degli altri titoli della legge che prevedono normative
specifiche e articolate. E altrettanto vero è che i materiali legislativi non
forniscono alcun supporto.
Sembra
comunque del tutto logico a questa Camera che si debba ammettere una vera e
propria lacuna della legge, nella misura in cui il problema dell'informatizzazione
nell'emissione dei titoli nemmeno si poneva, nel 1986, quando è stata adottata
la nuova legge sul bollo. A quell'epoca i titoli venivano di regola aggiornati,
fatti salvi i casi in cui il contenuto del titolo, a dipendenza di numerosi aggiornamenti,
diveniva di difficile lettura o quando il titolo per qualche involontaria
disavventura diveniva impresentabile.
Questa
Camera rilevava inoltre che l'art. 30 cpv. 1 LB non impone una lettura che non
lasci spazio all'interpretazione, ma che anzi, proprio per la sua stringatezza,
imponeva di trovare una soluzione al problema lasciato aperto dal legislatore,
derogando al principio dell'imposta documentale pura nei casi in cui il rapporto
giuridico sottostante rimane invariato. Sicché, quando ci si trova
semplicemente di fronte a una risistemazione dell'aggravio complessivo che,
prima dell'introduzione dell'informatizzazione, si sarebbe potuta ottenere
mediante semplice aggiornamento delle cartelle esistenti, si giustifica
l'esenzione.
- 5.1.
Nel caso
in esame, il ricorrente ritiene in sostanza che, alla luce della sentenza del
24 luglio 1998 in re C. L. e P., anche la trasformazione delle ipoteche
gravanti sui mappali n. __________ e __________ di Lamone in cartelle
ipotecarie sia esente da imposta di bollo.
Rileva in
particolare che l'aggravio complessivo non è mutato, che il negozio giuridico
sottostante è il medesimo e, meglio, l'atto o il documento con il quale viene
costituito il pegno immobiliare e ciò malgrado che la LB usi le differenti
terminologie di ipoteca e di cartella ipotecaria, poiché è sempre e soltanto il
diritto federale che definisce la costituzione del pegno immobiliare e per il
quale sono date soltanto tre forme: ipoteca, cartella ipotecaria e rendita
fondiaria. Con la trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie altro non
si fa che modificare la forma del pegno immobiliare, che rimane, vale a dire
viene reimpiegato.
5.2.
Questa
Camera non può condividere le argomentazioni ricorsuali e ritiene invece di
dover confermare il precedente giudizio del 31 dicembre 1992 in re Banca M. (CDT
n. 338/1992), in cui ha deciso che la trasformazione di un'ipoteca in cartella
ipotecaria è assoggettata al bollo d'emissione della cartella ipotecaria.
Secondo
l’art. 793 CC il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca, come
cartella ipotecaria e come rendita fondiaria, ad esclusione di qualsiasi altra
forma.
È
indubbio che queste tre forme di costituzione del pegno immobiliare abbiano dei
tratti comuni, segnatamente la funzione di garanzia (Tuor/Schnyder/Schmid,
Das schweizerische Zivilge-setzbuch, 11.a ed., Zurigo 1995, p. 808 e pp. 812
ss.; Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, pp. 94 ss.),
dalla quale scaturisce una serie di regole comuni. Nondimeno esse denotano tra
di loro tratti che le differenziano.
In linea
di principio si può affermare che una prima fondamentale distinzione tra ipoteca
da un lato e cartella ipotecaria e rendita fondiaria dall’altro, sta nel
carattere di garanzia propria della prima e in quello di titolo (nel senso
stretto, tecnico-giuridico del termine). Questo tratto distintivo, questa
contrapposizione può essere pienamente colta, come già affermato nel precedente
giudizio del 31 dicembre 1992 in re Banca M. (CDT n. 338/92), nella
diversa funzione di questi due tipi di pegno immobiliare. Cartella ipotecaria e
rendita fondiaria sono incorporate, a differenza dell’ipoteca, in un titolo
idoneo a circolare. Esse sono inoltre svincolate dal rapporto che le sottende,
incorporano pretese astratte, mentre che l’ipoteca è strettamente connessa con
il rapporto di base, è, in altre parole, causale. L’ipoteca serve a garantire
tutte le possibili pretese; nella cartella ipotecaria e nella rendita fondiaria
la pretesa deve invece essere concepita in modo tale da non limitare la capacità
di circolazione del titolo (Tuor/Schnyder/Schmid, op. cit., p. 811 s. e
pp. 843 ss.; Steinauer, op. cit., pp. 98 ss., p. 184 s. e p. 243 s., p.
245 ).
5.2.1. Scendendo
ancor più nel dettaglio, l’atto pubblico di costituzione dell’ipoteca non
costituisce un titolo nel senso di cartavalore, ma unicamente un mezzo di
prova, con la conseguenza che la cessione della pretesa, ancorché assistita da
pegno immobiliare, deve avvenire conformemente alle norme sulla cessione di
crediti del CO. Non così nel caso della cartella ipotecaria (e della rendita
fondiaria), che essendo una cartavalore può essere trasmessa, se al portatore,
con il semplice trasferimento del titolo e, se nominativa, con l’indicazione
sul titolo dell’acquirente attraverso una sorta di girata (Tuor/Schnyder/Schmid,
op. cit., p. 837 s., p. 840, p. 857; Steinauer, op. cit., p. 192, p. 243
s.).
5.2.2. Un’ulteriore
non trascurabile differenza è ravvisabile nel rapporto giuridico soggiacente.
L’ipoteca serve unicamente da garanzia a una pretesa creditoria. Inoltre la
tutela della buona fede si riferisce unicamente al pegno, non alla pretesa creditoria.
La cartella ipotecaria e la rendita fondiaria, invece, in quanto titolo
(cartavalore) destinato alla circolazione non possono dipendere in quanto tali
e nel contenuto da un rapporto obbligatorio tra le parti precedente il
rilascio. Non a caso, mediante la costituzione di una cartella ipotecaria o di
una rendita fondiaria, il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione
(art. 855 cpv. 1 CC). La buona fede di terzi è tutelata nel caso della cartella
ipotecaria e della rendita fondiaria non soltanto con riferimento al pegno
immobiliare, ma anche alla pretesa obbligatoria (cfr. art. 973 CC) (Tuor/Schnyder/Schmid,
op. cit., p. 837, p. 839, pp. 860 ss. Steinauer, op. cit., p. 184 s., p.
247).
5.2.3. Non
ogni pretesa creditoria è infine idonea a essere incorporata in una cartella
ipotecaria o in una rendita fondiaria. A differenza dell’ipoteca, come
stabilisce l’art. 854 CC, solo pretese senza condizioni e controprestazioni
possono essere incorporate nel titolo (Tuor/Schnyder/Schmid, op. cit.,
p. 862 s.; Steinauer, op. cit., p. 245 s.).
5.2.4. Certo,
l’ipoteca può essere costituita al portatore. Ma anche in questo caso sussiste
pur sempre una differenza rispetto alla cartella ipotecaria, quanto meno in
relazione alla tutela della buona fede di terzi, che non si estende, nel caso
dell’ipoteca, alla pretesa creditoria documentata dall’atto pubblico (Tuor/Schnyder/Schmid,
op. cit., p. 843 s.).
5.3.
È quindi
solo parzialmente vero ciò che afferma il ricorrente, secondo il quale con la
trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie si modifica la forma del
pegno immobiliare, che rimane, vale a dire viene reimpiegato. Come si è visto
la trasformazione di un’ipoteca in cartella ipotecaria ha ben altre conseguenze
che la semplice trasformazione della forma del pegno immobiliare, non
foss’altro che per la diversa funzione della cartella ipotecaria in quanto
titolo (cartavalore) idoneo alla circolazione giuridica rispetto all’ipoteca,
per la pretesa creditoria soggiacente, che deve essere incondizionata e senza
controprestazioni, per la tutela della buona fede dei terzi che si estende al
rapporto obbligatorio.
Questa
Camera non ha quindi nessun motivo di scostarsi dal precedente giudizio del 31
dicembre 1992 in re Banca M. (CDT n. 338/1992), né ha motivo di
estendere la giurisprudenza in materia di frazionamento, riunione o
aggiornamento di una più cartelle ipotecarie (CDT n. 80.98.00117) ai
casi di trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie, ancorché di pari
valore.
5.4.
Non è
certo un caso che siano sovente gli istituti di credito a sollecitare tali
trasformazioni, proprio perché le cartelle ipotecarie in quanto cartevalori
sono per loro natura idonee alla circolazione giuridica; costituiscono, in
altre parole, uno strumento più agile rispetto all’ipoteca in una realtà
economica dinamica nel settore immobiliare.
5.5.
Di nessun
rilievo sono le censure ricorsuali tratte dagli articoli 20 cpv. 1 lett. b e 9
lett. b LB.
5.5.1. Come
già ricordato in CDT n. 80.98.00117 (cfr. consid. 3.3.) l’art. 20 cpv. 1 lett.
b LB considera, tra l’altro, l’ipotesi della trasformazione di ipoteche in
cartelle ipotecarie. In questa ipotesi, l'esenzione della copia dell’atto
notarile destinata all'Archivio si giustifica per il fatto che viene comunque
colpita l'emissione del nuovo e diverso titolo. L'emissione di una cartella
ipotecaria in sostituzione di ipoteche comporta infatti l'estinzione di una o più
ipoteche e l’emissione di una (nuova) cartella ipotecaria, che viene imposta
secondo l'art. 30 cpv. 1 LB.
Non si
può quindi evincere dall’art. 20 cpv. 1 lett. b LB la volontà del Legislatore
di esentare dall’imposta di bollo l’emissione di cartelle ipotecarie
sostitutive di ipoteche, ma unicamente la volontà di non colpire due volte la
medesima operazione, vale a dire una prima volta la copia d’archivio dell’atto
pubblico e una seconda la (nuova) cartella ipotecaria.
5.5.2. L’art.
9 lett. g LB prevede, dal canto suo, che, in caso di più stipulazioni contrattuali
fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una
sola volta e precisa pure che, se una pattuizione complementare inerente al
medesimo oggetto rappresenta un incremento di valore rispetto a precedenti
pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo, per scongiurare
i risultati manifestamente iniqui cui avrebbe condotto la natura documentale
dell'imposta di bollo e, meglio, per evitare di imporre due o più volte le
successive stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc. che
preludono alla stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata oppure
anche di più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio
del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo
del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, p. 48; Pedroli,
L’imposta cantonale di bollo, in Lezioni di diritto fiscale svizzero, RDAT
ed. speciale, Agno 1999, p. 562; inoltre CDT n. 80.95.00255 del 21 marzo
1996 in re Z., con riferimento, per quanto concerne la necessità di stipulare
un secondo atto pubblico, a Ruf, Die Korrektur der öffentlichen Urkunde,
in BN 1993 p. 70; CDT n. 80.98.00117, consid. 3.5.).
Tale
norma non può quindi manifestamente trovare applicazione nella presente fattispecie,
proprio per i motivi poc’anzi esposti e meglio per le diversità che intercorrono
tra l’ipoteca e la cartella ipotecaria, in particolare in relazione al rapporto
obbligatorio soggiacente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 44 cpv. 3, 45 e 53
LB, 231 LT,
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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