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RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.38
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00038
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
e __________ __________ sono contitolari di una carrozzeria a __________. Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD dichiaravano un reddito aziendale di fr.
34'474.- ciascuno in media annua, pari alla metà del reddito aziendale risultante
dal conto economico.
Nella
notifica di tassazione del 12 ottobre 1998 l’Ufficio di tassazione esponeva a
ciascuno dei due fratelli un reddito aziendale di fr. 80'000.- di media annua.
Il reddito veniva stabilito per valutazione in considerazione del dispendio.
- Assistiti
dalla __________ __________ __________ gli interessati presentavano reclamo in
tempo utile contestando il reddito aziendale esposto loro dall’Ufficio di
tassazione e proponendo di rettificarlo in fr. 50'000.- di media annua per
ciascuno dei soci della carrozzeria.
L’Ufficio
di tassazione dava allora incarico all’Ispettorato fiscale di effettuare una revisione.
Con decisione su reclamo del 31 gennaio 2000 accoglieva parzialmente il
ricorso, riducendo il reddito aziendale da fr. 80'000.- a fr. 70'000.- di media
annua per ciascuno dei soci.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i ricorrenti, sempre assistiti dalla __________
__________ __________, contestano il reddito aziendale esposto loro
dall’Ufficio di tassazione dopo la revisione effettuata dall’Ispettorato
fiscale. Avvertono che, in sede di reclamo, si erano dichiarati disposti ad
accettare un reddito aziendale di fr. 55'000.- di media annua, che ritengono
giustificato in considerazione del carattere familiare dell’azienda, tratta da
una stalla situata in un immobile di famiglia, del loro contenuto tenore di
vita e del flusso lavorativo. Ripropongono pertanto di stabilire per eccesso il
reddito aziendale in fr. 55'000.-.
3.2.
L’Ufficio
di tassazione, dal canto suo, propone di respingere il ricorso, ritenendo del
tutto giustificato il reddito aziendale esposto loro in considerazione
dell’importanza della carrozzeria nella zona, dell’assenza di concorrenza nelle
vicinanze e del fatto che non pagano affitto, la carrozzeria trovandosi in un
immobile del padre.
3.3.
In
occasione dell’udienza del 3 aprile 2000 le parti, dopo essersi confermate
nelle rispettive posizioni, hanno chiesto di tener in sospeso l'esame del
ricorso per consentire al ricorrente di presentare la dichiarazione d'imposta
1999-2000 ed esaminare così reddito e dispendio sull'arco di quattro anni.
Il 25
settembre 2000 l'Ufficio di tassazione dava comunicazione alla Camera che non
era stato possibile raggiungere alcun accordo con il rappresentante dei contribuenti.
- 4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren,
Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Anche l’art.
204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente
può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica
- 5.1.
Dagli
atti dell’incarto, segnatamente dalla verifica esperita dall’Ispettorato
fiscale risulta chiaramente che, attenendosi al reddito dichiarato dal
contribuente, la sua disponibilità mensile supera di poco i mille franchi. Un
simile importo non gli consente certamente di far fronte alle necessità
quotidiane di una famiglia composta di tre persone. Basti pensare che il minimo
vitale, stabilito secondo i criteri vigenti in materia esecutiva, che risultano
essere estremamente prudenziali, sfiora, per una famiglia come quella del
ricorrente, i duemila franchi mensili e che per una famiglia con un tenore di
vita medio si può ben ammettere la necessità di una disponibilità pressoché
doppia rispetto a quella minima secondo i criteri validi in materia esecutiva.
5.2.
L’Ispettore
fiscale ha attirato l’attenzione sul fatto che i prelevamenti di ciascuno dei
due soci risultano addirittura inferiori al salario versato all’unico operaio
della carrozzeria, che il margine di utile lordo appare più basso rispetto a
quello di altre ditte similari. Non solo, ha anche rilevato talune anomalie
(non di poco conto) nella numerazione delle fatture, l’assenza di bollettini di
lavoro e che in talune occasioni la cassa risultava addirittura negativa.
L’Ispettore
fiscale, discutendo con i rappresentanti del ricorrente, proponeva quindi di
fissare prudenzialmente il reddito aziendale in fr. 130'000.- e di attribuirlo
in ragione di metà ciascuno ai soci. Di fronte al fermo rifiuto, l’Ispettore
proponeva all’Ufficio di tassazione di stabilire il reddito aziendale,
conformemente alle risultanze della verifica, in fr. 140'000.-.
Questa
Camera, anche per quanto si dirà in seguito, non ha motivo di scostarsi dalla
cifra d’affari ricostruita dall’Ispettorato fiscale, che ammonta a fr.
140'000.- di media annua, da attribuire in ragione di metà ciascuno ad ognuno
dei due soci.
5.3.
Certo, i
ricorrenti, per il tramite del loro patrocinatore, censurano tale
ricostruzione, attribuendo a semplici errori le incongruenze riscontrate
dall’Ispettore fiscale nella numerazione delle fatture, insistendo sul
carattere assai dimesso sia dell’azienda quanto a organizzazione, attrezzature,
sistema produttivo, collaboratori, sia del tenore di vita dei due soci.
In sede
di audizione, questa Camera, per tener conto delle censure ricorsuali, ha
assegnato al ricorrente un adeguato termine per produrre la dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1999-2000, allo scopo di stabilire se la carenza di
disponibilità riscontrata negli anni di computo 1995-96 fosse soltanto
passeggera. Dai dati presentati sembrerebbe invece emergere che la carenza di disponibilità
finanziaria sia appena impercettibilmente migliorata rispetto al periodo
precedente, senza considerare eventuali investimenti fatti nell’abitazione,
come si rileva dalle osservazioni del 25 settembre 2000 dell’Ufficio di
tassazione. La situazione rilevata non fa quindi altro che confermare la
ridotta attendibilità dei dati contabili, senza con ciò voler mettere in
discussione l’operato della fiduciaria che allestisce la contabilità in base
alla documentazione fornita dal cliente.
Né assume
particolare rilievo, in questo contesto, l’apparente modestia dell’azienda del
ricorrente. Costi ridotti non significano necessariamente reddito ridotto,
possono anche significare costi contenuti con conseguente maggior margine di
utile.
Questa
Camera non ha quindi motivo di scostarsi dalla ricostruzione effettuata
dall’Ispettore fiscale e fatta propria dall’Ufficio di tassazione nella
decisione su reclamo.
5.4.
Va infine
rilevato che la ricostruzione della disponibilità degli anni di computo
1997-98, allestita dal patrocinatore del ricorrente in funzione della
tassazione IC/IFD 1999-2000, non consente conclusioni retrospettive diverse. A
maggior ragione se si considera che le entrate di carattere professionale sono
valutate in fr. 55'000.- di media annua, scostandosi con ciò dalla
dichiarazione d'imposta in cui il reddito aziendale veniva indicato in soli fr.
33'110.-e ottenendo una così in via valutativa una disponibilità di nemmeno
mille franchi superiore al minimo vitale.
Tutto ben
considerato, anche questa ricostruzione conferma la necessità di una valutazione,
come pure la sostanziale correttezza dell'apprezzamento dell'autorità fiscale
non appena si valuti un po' più largamente il fabbisogno della famiglia dei
ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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