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Numero d'incarto:
80.2000.24
Data decisione, Autorità:
19.07.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00024
Lugano
19 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2000
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, vendeva il 21 gennaio 1999 la part. n.
__________ sita nel Comune di __________ a __________ __________ al prezzo di
fr. 490'000.-.
Il 27
settembre 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava al venditore
l'imposta sugli utili immobiliari. Dal valore dell'alienazione di fr. 490'000.-
deduceva il valore del precedente acquisto di fr. 300'000.- aumentato dei costi
d'acquisto e di vendita di fr. 6'000.-. L'imposta dovuta, stante una durata
della proprietà di 5 anni e mezzo, veniva stabilita in fr. 51'520.-.
- Il
25 ottobre 1999 il contribuente presentava reclamo, sostenendo che l'utile
conseguito era di soli fr. 36'872.75, così come esposto nella dichiarazione
d'imposta sugli utili immobiliari di data 26 ottobre 1999.
Con
decisione del 27 dicembre 1999 il reclamo veniva parzialmente accolto e l'utile
veniva definito in fr. fr. 96'331.-, per un'imposta dovuta di fr. 26'972.70.
L'Ufficio di tassazione ammetteva in particolare la deduzione di un importo di
fr. 62'500.- a titolo di costi di costruzione e miglioria, di fr. 6'669.- di
costi di acquisto e di vendita e di fr. 24'500.- per provvigioni.
- Con
scritto del 20 gennaio 2000 indirizzato all'Ufficio di tassazione il
contribuente faceva notare che la sola fattura della __________ __________ era
di fr. 70'000.-, quindi superiore all'importo dei costi di costruzione e
miglioria ammessi dall'autorità fiscale.
Il 25
gennaio la Cancelleria di questa Camera invitava il contribuente a precisare se
il suo scritto del 20 gennaio 2000 doveva essere considerato alla stregua di un
ricorso.
Il 10
febbraio successivo l'avv. Camponovo comunicava di rappresentare il
contribuente e confermava che lo scritto del 20 gennaio doveva essere
considerato alla stregua di un ricorso.
Su
richiesta della Camera, l'Ufficio di tassazione in data 11 febbraio 2000
presentava una memoria in cui elencava partitamente i costi di costruzione
miglioria ammessi e non ammessi in deduzione.
Il
ricorrente, assistito dall'avv. __________, prendeva posizione con memoria del
27 marzo 2000.
- In
occasione dell'udienza del 26 giugno 2000, dopo aver nuovamente esaminato tutte
le fatture prodotte e considerate le difficoltà oggettive nel suddividere le
spese di miglioria da quelle di manutenzione, si è convenuto, su proposta del
giudice, di stabilire l'importo deducibile a titolo di spese di miglioria in
complessivi fr. 67'500.- e di confermare le ulteriori deduzioni per provvigioni
e spese di acquisto nella misura già ammessa dall'Ufficio di tassazione.
L'autorità
fiscale ha aderito seduta stante alla suddetta proposta. Il ricorrente, per il
tramite del suo patrocinatore, con scritto del 5
luglio 2000.
-
L'accordo
raggiunto appare conforme alla normativa cantonale applicabile in materia,
segnatamente all'art. 134 LT e merita quindi conferma.
-
La
presente causa può quindi essere evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice le cause, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento vengono quindi retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione del nuovo conteggio.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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