-
che
__________ __________ lavora alle dipendenze dell'__________ di __________ e
sua moglie __________ __________ __________ alle dipendenze della __________
__________ __________;
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 chiedevano la deduzione di un importo
di fr. 5'600.- a titolo di doppia economia domestica;
-
che nella
notifica di tassazione del 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione concedeva ai
contribuenti la deduzione per doppia economia domestica limitatamente a fr.
2'800.-, rilevando che, secondo l'art. 4 cpv. 3 DE, la stessa va ridotta della
metà se il contribuente consuma i pasti alla mensa aziendale o se il datore di
lavoro versa un contributo per il pranzo;
-
che il
reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisone del 20 novembre
2000, in cui si ribadisce l'applicabilità dell'art. 4 cpv. 3 DE e si osserva
che, sia il marito sia la moglie possono usufruire delle prestazioni del datore
di lavoro per il pranzo (mensa risp. contributo);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i contribuenti ripropongono la richiesta di dedurre
per doppia economia domestica un importo complessivo di fr. 5'600.-, rilevando
di non usufruire delle agevolazioni del datore di lavoro, poiché altrimenti
sarebbero sempre costretti a pranzare separatamente e che il contributo di fr.
6.50 per pasto copre unicamente il bere e il caffè;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dal
reddito dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25 cpv.
1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD);
-
che in
materia di imposta federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell' Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'
attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o
notturno a orario continuo (lett. b);
-
che se il
datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti
, distribuzione di buoni , ecc.) o se il pasto è preso in una mensa , in un
ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa
soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.);
-
che
nessuna deduzione è ammessa , data la mancanza di spese supplementari , quando
la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore
alle aliquote fissate dall'autorità fiscale o quando il contribuente può
ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (cfr. art. 6 cpv. 3
Ordinanza cit.);
-
che
analoga normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo
concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 27 ottobre 1998);
-
che,
segnatamente, se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del
datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il
prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6,50 il
giorno o fr. 1'400.- l'anno, rispettivamente fr. 19,50 il giorno o fr. 4'200.-
l'anno) (cfr. art. 4 cpv. 3 1.a frase DE cit.; inoltre: allegato valido per il
periodo fiscale 1999-2000 all' Ordinanza cit.);
-
che se la
riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna
spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4
cpv. 3 2.a frase DE cit.);
-
che per
costante giurisprudenza, in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 25 cpv.
1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD, secondo cui le spese deducibili dal
reddito dell'attività dipendente sono unicamente quelle necessarie, la
deduzione per doppia economia domestica in relazione al pasto di mezzogiorno
deve essere concessa al contribuente quando per comprovate ragioni mediche non
può fare uso della mensa aziendale (CDT n. 267 del 15 ottobre 1990 in re
L.T.; CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997 in re
V. R.), ma quando il pasto non viene consumato alla mensa aziendale per ragioni
di comodità personale o altro;
-
che
pacificamente __________ __________ può disporre, soltanto lo volesse, della
mensa aziendale messagli a disposizione dal datore di lavoro;
-
che sua
moglie __________ __________ __________ beneficia di un contributo del datore
di lavoro di fr. 6.50, che corrisponde esattamente alla metà del costo del
pasto considerato dall'art. 4 cpv. e DE e dell'importo riconosciuto in altro
settore dall'AVS/AI;
-
che in
simili condizioni la decisione dell'Ufficio di tassazione appare perfettamente
corretta;
-
che se è
vero che i contribuenti nel precedente periodo fiscale hanno fruito di una
deduzione superiore, è altrettanto vero che essi hanno beneficiato di una
decisione non corretta dell'Ufficio di tassazione;
-
che in
simili condizioni il ricorso deve essere respinto, fiscalmente irrilevante essendo
il desiderio, umanamente legittimo, dei coniugi __________ di consumare il pasto
di mezzogiorno assieme.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a carico
dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).