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Numero d'incarto:
80.2000.188
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2000.00188
80.2000.00189
80.2000.00190
80.2000.00191
80.2000.00192
80.2000.00193
80.2000.00194
80.2000.00195
80.2000.00196
80.2000.00197
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 23 novembre 2000
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ ha venduto:
·
il 15 luglio 1998 la PPP n. __________ sul mapp.
n. __________ di __________ Inferiore ai coniugi __________ e __________
__________;
·
il 4 agosto 1998 la PPP n. __________ sul mapp.
n. __________ di __________ Inferiore ai coniugi __________ e __________
__________;
·
il 5 agosto 1998 la PPP n. __________ sul mapp.
n. __________ di __________ Inferiore ai signori __________, __________ e
__________ __________;
·
il 18 agosto 1998 la PPP n. __________ sul mapp.
n. __________ di __________ Inferiore al signor __________ __________;
·
il 21 settembre 1998 la PPP n. __________ sul
mapp. n. __________ di __________ Inferiore ai signori __________ e __________
__________;
·
il 6 novembre 1998 la PPP n. __________ sul
mapp. n. __________ di __________ Inferiore ai coniugi __________ __________ e
__________;
·
il 1° dicembre 1998 la PPP n. __________ sul
mapp. n. __________ di __________ Inferiore alla signora __________ __________;
·
il 9 dicembre 1998 la PPP n. __________ sul
mapp. n. __________ di __________ Inferiore alla signora __________ __________;
·
il 31 dicembre 1998 la PPP n. __________ sul
mapp. n. __________ di __________ Inferiore ai coniugi __________ e __________
__________;
·
il 31 dicembre 1998 la PPP n. __________ sul
mapp. n. __________ di __________ Inferiore ai coniugi __________ e __________
__________.
1.2.
Nelle
rispettive notifiche della tassazione per l'imposta sugli utili immobiliari
l'Ufficio di tassazione di __________ stralciava dai costi di investimento la
provvigione che l'alienante aveva versato alla __________ __________ di
__________, intravedendo nel versamento della provvigione una vera e propria
partecipazione all'utile.
1.3.
Il
reclamo presentato dal contribuente contro ognuna delle tassazioni veniva
respinto con altrettante decisioni su reclamo del 26 ottobre 2000, con cui l'Ufficio
di tassazione di __________ negava nuovamente la deduzione tra i costi
d'investimenti dell'importo versato alla __________ __________ di __________,
sostenendo tuttavia, a differenza di quanto argomentato nella notifica della
tassazione, che la società beneficiaria avrebbe goduto nel Cantone di sede e,
meglio, nel Canton Zugo, di una tassazione privilegiata.
- 2.1.
Con i
presenti, tempestivi ricorsi __________ __________, assistito dall'avv.
__________, chiede la deduzione delle provvigioni pagate alla __________
__________ per ciascuna delle compravendite, sostenendo che quella società si
sarebbe occupata della promozione e della vendita dell'immobile. Produce
inoltre una dichiarazione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni
del Canton Zugo, da cui risulta che la __________ __________ non beneficia di
alcun privilegio fiscale.
2.2.
L'Ufficio
di tassazione propone la reiezione del gravame, sostenendo che, contrariamente
a quanto sostenuto nel ricorso, la __________ __________ avrebbe beneficiato di
una tassazione privilegiata dal 18 luglio 1997.
2.3.
Il
giudice invitava pertanto il 4 dicembre l'Ufficio di tassazione a meglio
chiarire la questione del regime fiscale con il quale era assoggettata alle
imposte nel Canton Zugo la __________ __________.
Il 31
ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione comunicava al giudice che i propri sforzi erano
risultati vani.
2.4.
In
occasione dell'udienza del 6 marzo 2002 si prendeva atto del decesso del ricorrente
e che gli eredi avevano rinunciato all'eredità . Il giudice faceva nondimeno presente
che in ogni caso per poter prendere una decisione sarebbe stata necessaria una
dichiarazione dell'Autorità fiscale del Canton Zugo che attesti, al di là di
ogni dubbio, che la __________ __________ non era al beneficio di alcun privilegio
fiscale negli anni 1997, 1998 e 1999.
Il 20
marzo 2002 l'avv. __________ produceva una nuova dichiarazione dell'Autorità
fiscale del Canton Zugo, in cui si precisava che la __________ __________ dalla
sua domiciliazione in quel Cantone, vale a dire dal 18 agosto 1997, non ha mai
beneficiato di qualsivoglia privilegio fiscale.
Il 27
marzo 2002 l'Ufficio di tassazione di __________, preso atto della nuova dichiarazione
dell'Autorità fiscale del Canton Zugo, comunicava a questa Camera che nulla più
si opponeva alla deduzione delle provvigioni versate.
2.6.
Così
stando le cose, nulla osta all'accoglimento integrale dei ricorsi, senza che,
per mere ragioni di economia di giudizio, occorra attendere l'esito della procedura
di liquidazione dell'eredità giacente lasciata dal ricorrente. In effetti, il
problema della deduzione delle provvigioni continuerebbe a sussistere nei
confronti dei singoli acquirenti delle quote di PPP, tenuti al pagamento
dell'imposta dovuta dall'alienante per effetto stesso della legge, che prevede
l'istituto dell'ipoteca legale non iscritta a garanzia degli importi dovuti
dall'alienante.
2.7.
Al
rappresentante del ricorrente vanno riconosciute le ripetibili, nella cui
determinazione si deve tenere conto anche delle spese dovute alla compilazione
di dieci ricorsi, ancorché di identico tenore.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
I ricorsi sono accolti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Al
ricorrente lo Stato verserà un importo di fr. 1'800.- di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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