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Numero d'incarto:
80.2000.172
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00172
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________
__________ un reddito d'altra fonte di fr. 1'200.- di media annua, pari
all'importo degli alimenti dovutile dall'ex marito conformemente alla
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore di
Blenio;
-
che il
reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto dall'Ufficio di
tassazione con decisione del 9 ottobre 2000, ribadendo che i termini della
convenzione sulle conseguenze del divorzio sono inequivocabili, al di là
dell'asserzione della ricorrente che tale accordo sarebbe puramente fittizio;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di
stralciare il reddito d'altra fonte;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, come
già rilevato dall'Ufficio di tassazione, la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio prevede espressamente alla cifra 6 che "a titolo
di contributo alimentare il signor __________ __________ si impegna a versare
alla moglie, anticipatamente entro il 5 (cinque) di ogni mese, l'importo di fr.
100.-";
-
che
quindi non vi sono in linea di principio motivi di non esporre alla ricorrente
l'importo degli alimenti quali reddito d'altra fonte;
-
che la
ricorrente sostiene che la clausola convenzionale sarebbe fittizia e inserita
nella convenzione unicamente per consentirle di beneficiare di un futuro
diritto alle prestazioni del II° Pilastro (art. 20 OPP2);
-
che la
ricorrente ha prodotto una dichiarazione in tal senso, che non risulta tuttavia
essere stata firmata dalla controparte;
-
che
quindi tale dichiarazione ha unicamente valore unilaterale ed è inidonea a comprovare
la falsità della clausola n. 6 della convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio;
-
che in
simili condizioni questo giudice non può che confermare la decisione su reclamo
dell'Ufficio di tassazione;
-
che -
sia rilevato a titolo abbondanziale - alla ricorrente rimangono aperte diverse
strade:
·
chiedere all'ex marito il versamento degli
alimenti arretrati stabiliti dalla convenzione, se del caso procedendo contro
di lui in via esecutiva;
·
chiedere (per il futuro) la modifica della
convenzione rinunciando agli alimenti, con le (potenziali) conseguenze sul piano
previdenziale;
·
(auto)denunciare all'autorità penale competente
la falsità della clausola convenzionale, con conseguente possibilità, se
accertata l'esistenza di reato, di chiedere e ottenere la revisione della
presente tassazione secondo l'art. 232 cpv. 1 lett. c LT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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