AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.148
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00148
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2000
in materia di: IC/IFD 98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: lic. jur. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Nel
quadro delle misure flessibili di politica del personale per la
riorganizzazione di __________ __________, __________ __________ __________ il
30 marzo 1998 stipulava con __________ __________ un accordo sul versamento di
un’indennità di buonuscita dell’importo di fr. 168'824.-.
Il
termine di partenza veniva stabilito per il 31 ottobre 1998.
L’Ufficio
di tassazione di __________ procedeva pertanto all’ allestimento di una
tassazione intermedia per cessazione dell’ attività, a valere dal 1° novembre
al 31 dicembre 1998, in cui stralciava dai redditi dei coniugi __________ il
reddito della moglie. La relativa tassazione, notificata il 14 settembre 1998,
passava incontestata in giudicato.
1.2.
Successivamente,
il 17 gennaio 2000, l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la
tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva loro un reddito d’altra
fonte di fr. 84'412.- di media annua, pari alla metà dell’indennità di buonuscita.
1.3.
A seguito
del reclamo del 24 gennaio 2000 dei coniugi __________, l’Ufficio di tassazione,
dopo aver chiesto il parere del Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni,
emetteva, in data 27 luglio 2000, due notifiche d’imposta annua intera a fine
assoggettamento o in caso d’intermedia, l’una in materia di IC (art. 57 LT),
l’altra in materia di IFD (art. 47 LIFD), con cui assoggettava l’importo
dell’indennità di buonuscita. Di conseguenza, con decisione del 14 agosto 2000,
accoglieva il reclamo, stralciando dalla tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000
il reddito d’altra fonte.
1.4.
Il 20
agosto 2000 i coniugi __________ presentavano reclamo contro le suddette
notifiche di tassazione, chiedendone in via principale l’annullamento e in via
subordinata la riforma nel senso che l’imposta venga stabilita in applicazione
degli artt. 38 LT e 38 LIFD e subordinatamente degli artt. 37 LT e 37 LIFD. I
reclamanti si dichiaravano inoltre d’accordo a priori che il reclamo venisse
trasmesso alla Camera di diritto tributario per evasione diretta, qualora
l’Ufficio di tassazione lo avesse ritenuto opportuno.
1.5.
Con
lettera del 23 agosto 2000 l’Ufficio di tassazione trasmetteva a questa Camera
il reclamo per la decisione di merito.
Il
reclamo/ricorso veniva pertanto intimato dapprima al Servizio giuridico della
Divisione delle contribuzioni, che prendeva posizione con osservazioni del 10
ottobre, sulle quali i ricorrenti si esprimevano con memoria del 23 ottobre
successivo. Il reclamo veniva poi intimato anche al Servizio giuridico della
Divisione delle contribuzioni, che a sua volta prendeva posizione con osservazioni
del 13 novembre 2000.
- 2.1.
2.1.1. Secondo
gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 22 lett. c LT, di
identico tenore, sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato
esercizio di un’attività.
L’applicazione
di questo disposto di legge pone sovente delicati problemi interpretativi volti
a delimitare l’applicazione della norma, la cui formulazione è apparentemente
molto ampia, da altre disposizioni di legge. È il caso per esempio delle liquidazioni
in capitale nel quadro dei cosiddetti piani sociali, che possono essere erogate
ai lavoratori per compensare la cessazione dell’attività o quale controprestazione
per la rinuncia a esercitare un’attività (Zigerlig/Jud [in
Zweifel,Athanas], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad
art. 23, p. 260; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, p.
109).
2.1.2. Tuttavia,
secondo l’art. 47 cpv. 1 LIFD, alla fine dell'assoggettamento o in caso di
tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2
(vale a dire gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione,
realizzazione o rivalutazione di elementi di sostanza commerciale), le
liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche (art. 37
LIFD), i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per
cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un
diritto (art. 23 lett. c, d ed e LIFD), che non sono
ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero
periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono
stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota
corrispondente a questi soli proventi.
2.1.3. Analogamente,
secondo l’art. 57 cpv. 1 LT, alla fine dell’assoggettamento o in caso di
tassazione intermedia gli utili in capitale previsti dall’ articolo 17
capoversi 2 e 3 (utili in capitale conseguiti mediante alienazione,
realizzazione o rivalutazione di elementi di sostanza commerciale [cpv. 2],
risp. di immobili fino a concorrenza delle spese d’investimento [cpv. 3]), le
liquidazioni in capitale dell’ articolo 37 (vale a dire le liquidazioni sostitutive
di prestazioni ricorrenti), gli indennizzi previsti dall’ articolo 22 lettere c
e d (vale a dire gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio
di un’attività [lett. c], risp. per il mancato esercizio di un diritto
[lett. d]), conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e
che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero,
soggiacciono complessivamente ad un’ imposta annua intera con l’ aliquota applicabile
unicamente a questi redditi.
2.2.
Secondo
gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni
in capitale di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata,
tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all’aliquota
che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle
prestazione unica.
2.3.
2.3.1. L’art.
38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un’imposta annua intera
le prestazioni in capitale secondo l’ articolo 21 (vale a dire i redditi da
fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’ articolo 16 capoverso
2 (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni
previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale
del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno
corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo
l’art. 38 cpv. 2 LT, l’ imposta è calcolata con l’ aliquota che sarebbe
applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo
dell’ importo della prestazione in capitale. L’aliquota minima è del 2 per
cento.
2.3.3. L’art.
38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l’ imposizione separata
delle prestazioni in capitale secondo l’art. 22 (vale a dire i proventi da
fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in
seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della
salute.
Tali
prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i "versamenti
analoghi" (Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a,
ad art. 38, p. 467).
L'aliquota
è calcolata secondo l’art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo
l’art. 36 (vale a dire su un quinto dell’ aliquota normale).
- 3.1.
Nel caso
in esame, in discussione è la natura giuridica della prestazione (denominata
indennità di uscita) di fr. 168'864.- erogata da __________ alla ricorrente a dipendenza
della sua partenza volontaria per il 31 ottobre 1998 a seguito della soppressione
del suo posto di lavoro nel quadro delle direttive 96/2000 per misure flessibili
di politica del personale nel contesto della riorganizzazione di __________
__________. L’indennità complessiva versata ad __________ __________ comprendeva
una parte di salario e, meglio, fr. 63'736.-, come tale assoggettato ai contributi
AVS/AI/IPG (cfr. accordo del 30 marzo 1998; lettera __________ dell’11 luglio
1998).
3.2.
3.2.1. La
Divisione delle contribuzioni ritiene per contro, rifacendosi al rapporto di
maggioranza della Commissione tributaria del Gran Consiglio, che la tassazione
separata con aliquota attenuata secondo gli artt. 38 LT e 38 LIFD è riservata
alle prestazioni che assumono una connotazione previdenziale, ma non alle altre
prestazioni del datore di lavoro, come la presente, che avrebbe invece
carattere di indennità di buona uscita e che proprio perché tale deve essere
tassata in media annua con gli altri redditi. Rileva inoltre che la dottrina
più recente sarebbe incline a considerare le prestazioni erogate dai datori di
lavoro nel quadro dei cosiddetti piani sociali aziendali come indennizzi
tassabili secondo gli artt. 22 lett. c LT e 23 lett. c LIFD, con la conseguenza
che in caso di fine assoggettamento o di tassazione intermedia la loro
imposizione cadrebbe sotto gli artt. 57 LT e 47 LIFD. La Divisione delle
contribuzioni ritiene infine, richiamandosi alla Circolare n. 3/1999 del 1° dicembre
1998, che l’importo versato da
alla ricorrente non rientrerebbe neppure tra le prestazioni non a carattere
previdenziale di cui agli artt. 37 LT e 37 LIFD.
3.2.2. Di
analogo avviso è il Servizio giuridico dell’ Amministrazione federale delle
contribuzioni, per il quale non tornerebbero applicabili né l’art. 38 LIFD,
trattandosi in concreto non di prestazioni a carattere previdenziale, ma di
prestazione in capitale concessa direttamente dal datore di lavoro alla
dipendente, né l’art. 37 LIFD, mancando in concreto un obbligo originario di
prestazione di natura contrattuale collettiva.
3.2.3. Per
contro i ricorrenti rilevano che la prestazione denominata indennità di buona
uscita, calcolata tenendo conto dell’età e dell’anzianità di servizio, è
riservata soltanto a quei dipendenti che hanno deciso di sciogliere il
contratto di lavoro, sempre che a quel momento non abbiano ricevuto dal datore
di lavoro un’offerta di lavoro conveniente. L’indennità non può quindi essere
paragonata a un salario - la Cassa federale di compensazione AVS ha, dal canto
suo, deciso di prelevare i contributi solo su una parte dell’indennità -, ma
viene corrisposta per compensare il disagio economico derivante dallo scioglimento
unilaterale del contratto da parte del datore di lavoro.
Ritengono
quindi che, conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (cfr. CDT
n. 309 del 30 dicembre 1994) e a quella zurighese, la prestazione ricevuta vada
imposta secondo gli artt. 38 LT e 38 LIFD o, in subordine, secondo gli artt. 37
LT e 37 LIFD.
- 4.1.
Occorre
pertanto esaminare preliminarmente se l’importo versato da __________ alla
ricorrente rientri tra i versamenti analoghi di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD
con riferimento risp. agli artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD.
La legge
non fornisce una definizione dei versamenti analoghi. Determinante è, secondo
la dottrina, che tali versamenti (analoghi) abbiano carattere previdenziale.
Proprio questo carattere costituisce il tratto che li distingue dalle
prestazioni in capitale di cui agli artt. 37 LT e 37
LIFD (Baumgartner, in: Zweifel/Atha-
nas, [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38, p. 467).
4.2.
La
nozione di “versamenti analoghi” è stata ripetutamente affrontata dalla
giurisprudenza zurighese in relazione al § 37 StG-ZH in combinazione con il §
17 di detta legge, di tenore del tutto simile a quello dei corrispondenti artt.
38 LT e 38 LIFD.
All’imposizione
privilegiata delle prestazioni in capitale di carattere previdenziale la legge
zurighese, non diversamente dalla nostra, assimila le prestazioni analoghe
versate dal datore di lavoro.
È, in linea di principio,
considerata analoga la prestazione che viene erogata nelle medesime circostanze
di una liquidazione in capitale di un istituto previdenziale, perciò, di
regola, quando si verifica un evento previdenziale, vale a dire un caso di
pensionamento, invalidità o decesso (StE 1999 B 26.13 Nr. 14 = ZStP
1999 p. 121). In altre parole, è considerata analoga la prestazione in capitale
che serve oggettivamente a lenire una limitazione effettiva o anche soltanto
probabile del tenore di vita abituale a seguito dell’età, dell’invalidità o del
decesso dal lavoratore (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 37, p. 402, con riferimento
all’ampia giurisprudenza zurighese; StE 1999 B 26.13 Nr. 14 = ZStP
1999 p. 121).
Per determinare se le
prestazioni in capitale pagate dal datore di lavoro al momento della cessazione
dell’attività hanno carattere previdenziale, occorre tenere conto anche delle
altre prestazioni da lui erogate, segnatamente il pagamento di contributi
all’istituto previdenziale, il versamento di rendite-ponte (Überbrückungs-
renten, ecc.).
Anche le indennità di partenza che il datore di lavoro versa al proprio
dipendente nel quadro di un piano sociale (non, quindi, in virtù di un obbligo
contrattuale) possono avere carattere di prestazioni analoghe. La prassi e la
giurisprudenza zurighesi ammettono in linea di principio l’esistenza di una prestazione
analoga quando il lavoratore ha raggiunto o è del tutto prossimo alla soglia
dei 55 anni di età, a condizione che egli fornisca la prova del carattere
previdenziale dell’importo ricevuto nel quadro del piano sociale (Richner/Frei/Kaufmann,
op. cit., § 37, p. 403, con riferimento alla sopra citata giurisprudenza zurighese).
4.3.
Nel caso in esame, la
ricorrente ha beneficiato dell'indennità di partenza, prevista dalle Direttive
di __________ __________ solo in caso di partenza volontaria (abbandono
dell'attività lavorativa, passaggio all'economia privata o inizio di attività lucrativa
autonoma) e a condizione che fino al momento della decisione non fosse stato
possibile offrirle un'alternativa di lavoro adeguata (cfr. Direttive n. 10.1).
L’indennità, secondo le
apposite Direttive di __________ __________, veniva calcolata secondo le
seguenti modalità:
·
se il rapporto di lavoro durava da più di tre anni, l'indennità
di partenza variava da un minimo di sei a un massimo di ventiquattro mensilità,
tenendo conto dell'età e dell'anzianità di servizio, come pure della formazione
e degli obblighi familiari;
·
se il rapporto durava da meno di tre anni, l’indennità veniva
determinata secondo i medesimi criteri e ridotta della metà (cfr. Direttive
10.1).
Nell'accordo sottoscritto
dalla ricorrente il 30 marzo 1998 si precisava, in particolare, che se la
dipendente, dopo la partenza volontaria, non esercitava una nuova attività
professionale, doveva annunciarsi immediatamente all'ufficio di collocamento regionale
competente per la richiesta di autorizzazione dell'indennità di disoccupazione.
Va infine rilevato che, su un importo complessivo di fr. 168'824.- versato alla
ricorrente, fr. 63'736.- sono stati assoggettati ai contributi sociali.
4.4.
Nel caso di specie, gli
indizi di cui dispone questa Camera non bastano a provare che l'indennità di
partenza ricevuta dalla ricorrente possa essere assimilata a un versamento
analogo a una prestazione in capitale di natura previdenziale, secondo l'art.
38 LT e ancor meno a una prestazione in capitale di natura previdenziale secondo
l'art. 38 LIFD.
4.4.1. Già la
denominazione di indennità di partenza conferita alla liquidazione erogata alla
cessazione del rapporto di lavoro sta a indicare che si tratta di un indennizzo
versato nel quadro di un cosiddetto piano sociale, che è imponibile in linea di
principio secondo gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e 22
lett. c LT e solo eccezionalmente in virtù di altri disposti,
segnatamente degli artt. 38 LT e 38 LIFD o degli artt. 37 LT e 37 LIFD, a
condizione che ne sia provata la natura "paraprevidenziale", risp. di
versamento ricorrente capitalizzato, come meglio si vedrà in seguito.
4.4.2. La
natura, almeno parziale, di indennità di partenza del versamento corrisposto da
__________ alla ricorrente è d’altronde confortato dalle modalità di calcolo.
Vero è che essa è composita, comprendendo, accanto al criterio dell’anzianità
di servizio e a quello dell’età, anche altri criteri quali la formazione e gli
obblighi di famiglia.
Scorrendo
gli esempi annessi alle direttive si evince con chiarezza che i criteri determinanti
erano quelli dell’età e dell’anzianità di servizio. Al criterio della
formazione in azienda veniva invece attribuito un ruolo assai subordinato. Un
ruolo ancor più subordinato, per non dire trascurabile, era infine attribuito
agli obblighi di famiglia, segnatamente all’obbligo di mantenimento dei figli
(cfr. Direttive cit., n. 10.2).
In altre
parole, largamente determinanti nel calcolo dell’indennità di partenza risultavano
essere proprio i criteri dell’età e dell’anzianità di servizio, che
costituiscono gli elementi determinanti, secondo il diritto delle obbligazioni,
del calcolo dell’ indennità di partenza (cfr. art. 339b CO).
4.4.3. Certo
la ricorrente sostiene che nel 1998 al momento della cessazione dell’attività
aveva già quarantotto anni e che, secondo il Regolamento sulla previdenza
professionale, edizione del luglio 1999, avrebbe potuto chiedere il pensionamento
anticipato al compimento del 55° anno di età, dopo 35 anni di attività per l'azienda,
essendo entrata in servizio prima della fine del 1987 (cfr. regolamento art.
9).
L’argomento, non privo di
suggestione nella misura in cui fa apparire la ricorrente prossima al
pensionamento anticipato, non può essere seguito. Non si può certo ritenere che
una persona di “soli” quarantotto anni si trovi in condizioni tali da presumibilmente
non più poter riprendere un’attività sostitutiva a causa dell’età, tanto più
che, come risulta dal testo dell’accordo sottoscritto dalla ricorrente con
__________ __________ il 30 marzo 1998, si impegnava ad annunciarsi
immediatamente all’ufficio di collocamento regionale competente per la
richiesta di autorizzazione all’indennità di disoccupazione, riconoscendo
quindi, quanto meno implicitamente, la sua idoneità al collocamento (salvo
temporanei impedimenti, quand'anche seri), che è condizione indispensabile per
poter beneficiare delle indennità di disoccupazione (cfr. art. 15 LADI). Che
poi la ricorrente non l’abbia fatto per sua scelta personale o per altre ragioni,
nemmeno dopo l’eventuale cessazione di un impedimento temporaneo per malattia,
è del tutto ininfluente.
4.5.
Certo in ogni prestazione
in capitale erogata nel quadro di un piano sociale è possibile intravedere
secondo buon senso un qualche aspetto previdenziale. Dal profilo giuridico
occorre nondimeno delimitare in modo rigoroso le prestazioni in capitale
analoghe di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD dalle prestazioni sussumibili sotto
gli artt. 37 LT e 37 LIFD, come pure dalle prestazioni imponibili in media
annua (cfr. artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD) al
pari degli altri elementi di reddito, salvo che nei casi di cessazione
dell’attività o di tassazione intermedia secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD.
Diversamente si finirebbe per dilatare a dismisura l'applicazione del
trattamento agevolato riservato dagli artt. 38 LT e 38 LIFD alle prestazioni in
capitale di natura previdenziale, assimilandovi ogni e qualsiasi prestazione in
capitale di natura composita, che denoti quanto meno marginalmente una tenue
quanto vaga connotazione previdenziale.
4.6.
Va infine
rilevato, sempre a proposito dell'applicabilità alla fattispecie in esame degli
artt. 38 LT e 38 LIFD, che il richiamo all’art. 38 v.LT e alla sentenza di
questa Camera del 30 dicembre 1994 (CDT n. 309) è privo di pertinenza,
in considerazione del diverso tenore della vecchia norma rispetto alla nuova.
L’art. 38 v.LT includeva infatti espressamente “le liquidazioni corrisposte
alla cessazione dei rapporti di servizio” tra le liquidazioni in capitale
imponibili in modo agevolato. Ciò aveva consentito a questa Camera di imporre
secondo quella norma allora in vigore l’indennità di partenza che il datore di
lavoro aveva versato al proprio dipendente giusta l’art. 339b CO.
- Occorre
pertanto esaminare se il versamento ricevuto dalla ricorrente non rientri
quanto meno tra quelli che cadono sotto gli arrt. 37 LT e 37 LIFD.
5.1.
Come già si è visto, secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito
comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul
reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni
autorizzate, all’aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una
prestazione annua invece delle prestazione unica.
Entrano in considerazione
non soltanto versamenti unici per aspettative ricorrenti, ma, diversamente da
quanto veniva ammesso precedentemente vigente l’art. 40 DIFD (RF 2001 p.
23), anche versamenti unici per prestazioni periodiche già scadute, vale a dire
per prestazioni che traggono fondamento dal passato (RF 2001 p. 23; Baumgartner,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann,
op. cit., § 36, p. 397). Di regola si esige che
l'importo versato abbracci prestazioni ricorrenti per almeno un anno (cfr. Richner/Frei/Kaufmann,
op. cit., § 36, loc. cit.).
Il versamento unico
produce l’estinzione del debito-base
(Stammschuld),
segnatamente delle pretese ancorate nel passato, risp. delle aspettative future
(RF 2001 p. 25, consid. 3a).
5.2.
Le pretese ancorate nel
passato, che vengono liquidate con una prestazione unica, beneficiano tuttavia
dell’agevolazione dell’aliquota prevista dagli artt. 37 LIFD e 37 LT unicamente
nella misura in cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente
medesimo. Non cadono quindi sotto le summenzionate norme prestazioni per loro
natura periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite,
vengono deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un
versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la
scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del contribuente (RF
2001 p. 26, consid. 4b-c).
5.3.
Di rilievo, nel contesto
degli artt. 37 LT e 37 LIFD, sono le prestazioni erogate nel
quadro dei cosiddetti piani sociali, nella misura in cui non sia loro
attribuibile un carattere previdenziale chiaramente preponderante e non siano
quindi sussumibili, come nel caso in esame, sotto gli artt. 38 LT e 38 LIFD. E`
il caso, per esempio, delle indennità di partenza erogate per lo scioglimento
anticipato del rapporto di lavoro (Richner/Frei/ Kaufmann,
op. cit., § 36, p. 398).
La giurisprudenza
zurighese ha, per esempio, negato carattere di versamento analogo in
liquidazione di prestazioni ricorrenti a un versamento che non denotava una
relazione né con la compensazione di un salario insufficiente pagato negli anni
trascorsi, né con la compensazione di future aspettative salariali. Tale versamento
non poteva perciò essere considerato mirante a mitigare le conseguenze dello
scioglimento del rapporto di lavoro attraverso il versamento di un reddito
sostitutivo periodico (StE 1998 B 29.2 Nr. 5).
Sempre la giurisprudenza
zurighese ha negato carattere di liquidazione in capitale per prestazioni
ricorrenti al versamento di un importo (indennità di partenza) pari a
ventiquattro mensilità accordato da una compagnia aerea a un proprio dipendente
non ancora quarantenne, in considerazione delle finalità e delle modalità con
cui era stato determinato l’ammontare della liquidazione (ZStP 1996 p.
216).
5.4.
5.4.1. Nel
caso in esame, ancorché basate su un certo numero di annualità, le modalità di
calcolo dell'indennità di partenza, che tengono conto di una molteplicità di
fattori, ma in modo assolutamente preponderante dell'età e dell'anzianità di
servizio, non consentono di concludere per la compensazione né di pretese
ancorate nel passato (per esempio per salari insufficienti percepiti durante
gli anni di occupazione), né di aspettative (per esempio per compensare il
minor salario percepito in una nuova occupazione) stabilite in funzione di un
lasso di tempo determinato (cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3b).
5.4.2. Né
basta a qualificare come prestazione analoga la liquidazione ricevuta dalla
ricorrente, il fatto che su una parte minoritaria della stessa siano stati
prelevati i contributi sociali, poiché essi vengono prelevati non soltanto sul
salario, ma anche sulle indennità di partenza nella misura in cui non hanno
carattere di prestazioni sociali (cfr. cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, loc.
cit.).
La
ricorrente non pretende d'altronde che la liquidazione ricevuta, né lo
potrebbe, visto il tenore dell'accordo, sia in relazione con precedenti
prestazioni salariali insufficienti cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, loc.
cit.) e nemmeno è in grado di provare che sia in relazione con future
remunerazioni inferiori.
La ricorrente non è
riuscita, a mente di questa Camera, a provare il carattere “paraprevidenziale”
della prestazione in capitale ricevuta da __________ __________ alla cessazione
dell’attività. In particolare non ha reso liquido che le parti all’accordo intendessero
concordare la compensazione della mancata continuazione del contratto di
lavoro. Certo, alla liquidazione in discussione si può attribuire almeno in parte
carattere di misura-ponte, di misura transitoria, ma anche in questo caso, per
i motivi esposti, la liquidazione ricevuta appare sostanzialmente un aiuto una
tantum a intraprendere una nuova attività professionale e non la
capitalizzazione di una prestazione previdenziale ricorrente volta ad
accompagnare l’evoluzione della carriera professionale della ricorrente, che
per altro conosceva con largo anticipo il momento in cui avrebbe cessato
l’attività (StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3a).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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