__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________
__________,
-
che
__________ __________ -__________, domiciliata a __________ (Canton
__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, avendo acquistato il
23 gennaio 1996 sostanza immobiliare a __________. __________;
-
che, con
decisione del 15 febbraio 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le
notificava la tassazione IC 1996, nella quale commisurava il reddito imponibile
in fr. 10'162 e la sostanza imponibile in fr. 19'307, importi cui corrispondeva
un'imposta annua di fr. 1'020.20;
-
che, con
decisione del 22 febbraio 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le
notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 10'380 e la sostanza imponibile in fr. 24'363, importi cui
corrispondeva un'imposta annua di fr. 1'049.95;
-
che, con
reclamo del 13 marzo 1999, indirizzato all'Ufficio di esazione e da questo
trasmesso all'Ufficio di tassazione, la contribuente chiedeva di modificare le
tassazioni ricevute in base al riparto intercantonale del Cantone di domicilio;
-
che
l'autorità fiscale accoglieva in parte (nonostante l'errato dispositivo
"reclamo irricevibile") il reclamo, con decisioni del 13 marzo 2000,
aumentando leggermente la quota deducibile degli oneri assicurativi;
-
che, con
tempestivi ricorsi in lingua tedesca, trasmessi alla Camera di diritto tributario
dall'Ufficio di tassazione, __________ __________ -__________ impugna le
suddette decisioni, allegando i riparti intercantonali allestiti dal Canton
__________;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990 in re V.M.);
-
che, per
non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro
a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella
ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente,
attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia
306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le
procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che,
nella fattispecie, alla lettera con cui la Camera di diritto tributario ha
chiesto alla ricorrente di tradurre – ed anche di motivare – il ricorso, la sua
rappresentante ha risposto, in data 11 agosto 2000, nuovamente in lingua
tedesca;
-
che, in
simili circostanze, questo giudice non può fare altro che dichiarare
irricevibile il ricorso, in considerazione della mancata traduzione del
ricorso;
-
che, ciò
nonostante, in considerazione della circostanza che la ricorrente può anche
essere stata indotta in errore dalla contraddittorietà esistente fra il
dispositivo ("reclamo irricevibile") e la motivazione (riforma della
notifica della tassazione) della decisione impugnata, si rinuncia
eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese
processuali.
visti per le spese l'art. 231 LT