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Numero d'incarto:
80.2000.114
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00114
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha esercitato, fino alla fine del 1996, l'attività di disegnatrice a
titolo indipendente. Dal 21 marzo 1997 ha iniziato un'attività dipendente,
dapprima (fino al 31 ottobre 1997) presso la __________ della __________ di
__________ ed in seguito (dal 6 marzo 1998) presso la Galleria __________
__________ di __________.
Con
decisione del 17 gennaio 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
alla signora __________ ed al marito __________ una tassazione intermedia per
mutamento di professione della moglie, con effetto a partire dal 1° gennaio
1997. Al posto del reddito dell'attività indipendente conseguito nel periodo di
computo (fr. 8'000 in media annua, secondo la tassazione ordinaria 1997/98,
intimata in data 31 maggio 1999), era imposto un reddito del lavoro della
moglie di fr. 32'334 in media annua.
- I coniugi __________ impugnavano la tassazione intermedia, con
reclamo del 17 febbraio 2000, chiedendo l'aumento delle deduzioni per spese
professionali. In seguito, con scritto del 17 aprile 2000, estendevano la
contestazione anche al principio della tassazione intermedia, osservando che
l'aumento effettivo del reddito, intervenuto in seguito al cambiamento di
attività della moglie, era stato irrisorio e comunque inferiore all'importo
calcolato dall'Ufficio di tassazione.
Con
decisione del 29 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo, aumentando le deduzioni per spese professionali. Quanto al
principio, ribadiva per contro la legittimità della tassazione intermedia,
argomentando che la cessazione dell'attività indipendente ed il successivo
inizio di un'attività dipendente costituivano senz'altro motivo di una tassazione
di tal genere, con la conseguenza che il reddito cessato doveva essere
stralciato, per poi essere sostituito dal reddito del lavoro iniziato nel 1997.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi __________ chiedono se sia giustificata una tassazione intermedia in un
caso in cui vi è stato solo un trascurabile aumento del reddito e se sia
legittimo sommare fra loro redditi di periodi differenti. Censurano inoltre la
forma della decisione su reclamo.
-
4.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito
conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici
mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del
periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas
[a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT).
4.3.
Secondo
costante giurisprudenza, gli articoli 55 LT e 45 LIFD fanno dipendere l'emanazione
di una tassazione intermedia dall'adempimento di due condizioni: da un lato il
mutamento duraturo e sostanziale del reddito, dall'altro l'esistenza di un particolare
evento, quale il cambiamento, la cessazione o l'assunzione di una professione.
Secondo il chiaro tenore della legge, le due suddette condizioni devono essere
adempiute cumulativamente (DTF 115 Ib 8 consid. 4b; STF 19 febbraio 1998
in re U., in RDAT II-1998 n. 20t).
- 5.1.
Nella
fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha intrapreso una tassazione intermedia
nei confronti dei ricorrenti, in considerazione della cessazione dell'attività
lucrativa indipendente della moglie e del successivo inizio di un'attività
dipendente da parte di quest'ultima. Ha cioè considerato la successione di tali
eventi, nonostante una breve lacuna temporale fra il primo e il secondo, come
un cambiamento di professione secondo gli articoli 55 LT e 45 LIFD. Prima di
considerare i criteri di calcolo dell'imponibile, applicati dall'autorità fiscale,
appare dunque opportuno verificare la fondatezza della tassazione intermedia in
quanto tale.
5.2.
Nonostante
il cumulo dei redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati
due distinti soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito
che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica
entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad
un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente
(cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello del Canton Ticino, in ASA 59 p. 556; STF 31 gennaio
2000 in re D., di prossima pubblicazione in RDAT II-2000 n. 20t).
Per
quanto concerne il requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale
federale, bisogna tener conto del fatto che i coniugi formano un'unità
economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se
la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona
il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna
verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una
variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5
settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in
materia di IFD del Canton Vallese, in ASA 60 p. 187). Su tali
presupposti, l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di
una crescita complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro,
al 10% circa.
5.3.
Che sia
adempiuto il presupposto qualitativo per la tassazione intermedia è indiscutibile.
Infatti, la signora __________ ha innegabilmente cessato l'attività indipendente
quale disegnatrice, il 31 dicembre 1996. Se poi si considera l'avvio, di poco
successivo, dell'attività dipendente, è chiaro che il motivo di intermedia è
dato dal cambiamento di professione, piuttosto che dalla cessazione
dell'attività lucrativa.
Meno
evidente è l'integrazione dell'altro requisito per la tassazione intermedia,
cioè di quello quantitativo. Infatti, nel 1996, quando cioè la signora __________
lavorava ancora in proprio, il reddito lordo dei coniugi, considerando anche
l'utile aziendale di fr. 8'000 della moglie, nonostante la perdita dichiarata,
ammontava a fr. 146'342. Nel 1997, dopo il cambiamento di professione, il
reddito complessivo è salito a fr. 154'751. Il mutamento di reddito è
evidentemente trascurabile (aumento del 5,7%) e non può in alcun modo essere
definito essenziale, ai sensi degli articoli 55 LT e 45 LIFD. È vero che il
reddito del lavoro della signora __________ è poi cresciuto nel 1998,
raggiungendo fr. 44'000 e portando l'aumento, rispetto al 1996, al 23,9%
complessivo. Tuttavia, sarebbe discutibile un confronto tra i redditi del 1996
e quelli del 1998, ignorando proprio l'anno in cui vi è stato il cambiamento di
professione. Inoltre, l'evoluzione del reddito dei coniugi è influenzata anche
dall'aumento di quello del marito, intervenuto nello stesso 1998. Nel
complesso, la modifica del reddito dei coniugi non ha dunque subito una
modifica che può essere definita essenziale.
È dunque
escluso che il cambiamento di professione di __________ __________ costituisca
motivo di tassazione intermedia.
- Da quanto precede discende la conseguenza che la tassazione
intermedia del 17 gennaio 2000 per mutamento della professione della moglie,
come pure la decisione su reclamo del 29 maggio 2000, che ha confermato la
prima, devono essere annullate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
La
decisione del 17 gennaio 2000 (tassazione intermedia per mutamento della professione
della moglie) e la decisione su reclamo del 29 maggio 2000, che ha confermato
la prima, sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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