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Numero d'incarto:
80.2000.110
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00110
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2000
in materia di: tassa d'iscrizione a
registro fondiario
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: dott. jur. __________. __________, __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- In
data 23 febbraio 2000 la Banca __________ di __________ acquistava all'incanto
il mapp. N. __________ RFD __________, appartenente alla __________ __________
in liquidazione, al prezzo di fr. 10'150'000.
Con
decisione del 30 marzo 2000, l'Ufficio dei registri notificava all'acquirente
la tassazione della tariffa per l'iscrizione a registro fondiario del trapasso
in questione. Il valore imponibile era stabilito in fr. 16'428'268 (valore di
stima ufficiale) e l'imposta in fr. 181'526.
La Banca
__________ impugnava la decisione in questione, con reclamo del 13 aprile 2000,
definendo arbitraria l'applicazione di un valore diverso da quello di aggiudicazione,
corrispondente a suo avviso all'esatto valore di mercato dell'immobile.
L'Ufficio
dei registri accoglieva parzialmente il gravame, con decisione del 18 aprile
2000. Richiamandosi all'art. 5 cpv. 2 TORF, che impone di calcolare la tariffa
applicando il valore di stima ufficiale quando esso è superiore al valore
contrattuale, riduceva quindi l'imponibile a fr. 13'473'349 e l'imposta a fr.
149'022, adducendo di avere in precedenza applicato un valore di stima errato.
- In
data 19 aprile 2000, la contribuente interponeva ricorso contro tale decisione
al Dipartimento delle istituzioni, riproponendo le argomentazioni già contenute
nel reclamo all'autorità di tassazione.
Il
Dipartimento respingeva il ricorso con decisione del 31 maggio 2000, osservando
come l'Ufficio dei registri sia vincolato dal valore di stima, accertato con
una procedura prevista dall'apposita legge.
- Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la
Banca __________ chiede nuovamente che la tariffa per l'iscrizione a RF sia calcolata
applicando non il valore di stima ufficiale bensì il valore contrattuale.
Ritiene arbitraria l'applicazione del valore di stima nel caso
dell'aggiudicazione in una procedura esecutiva e ritiene che sia violato il
principio della forza derogatoria del diritto federale, per il fatto che ne risulterebbe
una vanificazione degli intendimenti che reggono la legge federale sul'esecuzione
e sul fallimento.
Nelle sue
osservazioni del 23 giugno 2000, il Dipartimento delle istituzioni propone di
respingere il ricorso.
- 4.1.
L’art.
954 CCS lascia ai Cantoni il diritto di decidere se prelevare delle tasse per
le iscrizioni nel registro fondiario e se del caso di che ammontare. Si tratta
però di tasse in senso proprio: nella misura in cui la contribuzione richiesta
dal Cantone supera l’importo che, secondo i principi sopraccitati, è esigibile
quale controprestazione per una simile operazione, essa non può più fondarsi
sull’art. 954 CCS. Nondimeno, tale norma non limita la sovranità fiscale dei
Cantoni: non vieta dunque a quest’ultimi di prelevare un tributo misto,
risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un’imposta,
destinata ad aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I 391 pag. 394 con
rinvii).
Le tasse
previste dal decreto legislativo del Canton Ticino che stabilisce la tariffa
per le operazioni a registro fondiario sono calcolate in una percentuale del
valore dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con l’aumentare di
quest’ultimo. Siccome gli introiti complessivi provenienti da tale tributo
superano notevolmente i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la
contribuzione in questione è un tributo misto: ha dunque contemporaneamente il
carattere di una tassa e di un’imposta (DTF 72 I 391 consid. 3; STF 13
aprile 1994 n. 2C.2/1992, in RDAT II-1994 n. 16t; v. anche Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a
ediz., Zurigo 1995, p. 7).
4.2.
Nella
misura in cui il tributo in esame si presenta come tassa amministrativa, deve
rispettare il principio dell’equivalenza e quello della copertura dei costi.
Quest’ultimo vieta il prelievo di tasse il cui ammontare totale supera la spesa
complessiva causata allo Stato dall’insieme del servizio istituito per adempire
la funzione a motivo della quale la prestazione ha potuto essere domandata. Per
quanto concerne la tassa in esame va osservato che il Cantone Ticino è
legittimato a stabilire la propria tariffa in modo tale che gli introiti
coprano le spese connesse con il normale funzionamento del registro fondiario.
Esso non può invece calcolarle di guisa che esse coprano anche i costi
derivanti dall’impianto del registro: il legislatore ticinese ha in effetti
previsto di recuperare tali spese mediante gli emolumenti stabiliti nella legge
sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933 (cfr. DTF 72 I 391 p. 396 e
ss. nonché art. 80 e 119 e seg. della legge citata). Entro certi limiti, il
Cantone è per contro libero di fissare delle tasse progressive, in modo tale
che gli emolumenti pagati per le operazioni più importanti compensino
l’insufficienza di quelli previsti per i casi in cui l’interesse in causa è
minimo e così da tenere conto della capacità economica del contribuente a favore
del quale avviene la prestazione (DTF 97 I 193 consid. 6 p. 204, 84 I
161 consid. 3 p. 165, 72 I 391 p. 395 e ss.). Nondimeno, il principio
dell’equivalenza impone che vi sia un rapporto ragionevole tra la tassa
richiesta e il valore della prestazione che, nel singolo caso, è fornita al
contribuente (DTF 109 Ia 308 consid. 5b p. 314, 101 Ib 462 consid. 3b p.
468; RDAT II-1994 n. 16t).
In una
sentenza del 1994, il Tribunale federale ha commisurato nel 12,5% la parte del
tributo prelevato per l’iscrizione a registro fondiario nel Canton Ticino, che
si presenta come vera e propria tassa amministrativa (RDAT II-1994 n.
16t p. 409).
4.3.
Come
detto, per la parte che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato
dal DLTRF si configura invece come imposta indiretta, il cui oggetto è
rappresentato dal trasferimento di un fondo.
Esso rientra
dunque nella categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si distingue
pertanto dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece un’imposta
speciale sul reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il trasferimento
immobiliare in quanto tale bensì l’utile conseguito in tale occasione, cioè la
differenza fra il prezzo conseguito con la vendita e le spese fatte per
l’acquisto e il miglioramento del fondo (Blumenstein/Locher, op. cit.,
p. 180).
Quale
imposta di carattere reale, non tiene conto della complessiva capacità economica
personale del contribuente; tuttavia, si fonda sul presupposto che un trasferimento
immobiliare sia indice di capacità contributiva sia del compratore sia del
venditore (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a
ediz., Zurigo 1997, n. 1a ad §§ 178-184, p. 1045; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, n. 2 ad §§ 227-233, p. 1512).
4.4.
Mentre il
diritto del Cantone di prelevare una tassa per l’iscrizione a RF si fonda su di
una riserva a favore del diritto cantonale che è contenuta nel diritto civile
federale (art. 954 cpv. 1 CC), invece il diritto di prelevare un’imposta sul
trasferimento giuridico trova il suo fondamento nella potestà originaria del
Cantone di legiferare in materia di diritto pubblico (art. 6 CC; cfr. Ruf, Handänderungsabgaberecht –
Kommentar zu den Artikeln 1-10 des bernischen Gesetzes betreffend die
Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben, Muri-Berna 1985,
p. 262).
- La
ricorrente sostiene che determinante, per il calcolo della tassa di iscrizione,
sarebbe il valore dell'aggiudicazione all'incanto pubblico e non il valore di
stima ufficiale.
5.1.
Le tasse
per le operazioni nel registro fondiario sono proporzionate e fisse. La tassa
proporzionale si applica a tutte le operazioni portanti somme determinate o
determinabili. La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme
determinate o determinabili, salvo le eccezioni previste dalla presente legge
(art. 3 DLTRF).
Quanto al
calcolo dell’imponibile, l’art. 5 DLTRF dispone quanto segue:
La tassa
proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è
chiesta l’iscrizione.
Nel caso di
iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di
donazione, il valore tassabile non sarà mai inferiore al valore ufficiale di
stima degli immobili trasferiti.
Se al momento
della domanda d’iscrizione è pendente un’istanza di revisione del valore
ufficiale di stima, farà stato il valore che sarà fissato nella decisione su
detta istanza. In questo caso, l’istante è tenuto a versare quanto richiesto
dall’ufficio, riservata la rifusione dell’eventuale differenza risultante dal
giudizio definitivo sulla stima.
Alla tassa proporzionale
sono pure soggetti gli accessori.
5.2.
Il
Tribunale federale ha precisato che il fatto che il cpv. 1 dell’art. 5 si
riferisca al «valore della contrattazione» non implica che determinante
sia il prezzo indicato nel contratto, giacché «valore di contrattazione» non
significa «prezzo di vendita», ma attiene al valore dell’oggetto del
contratto. Inoltre ha espressamente escluso che il calcolo della tassa secondo
il valore commerciale sia arbitrario (sentenza del 18 ottobre 1963, in DTF
89 I 527 = ASA 33 p. 294). Non occorre pertanto provare l’esistenza di una
simulazione di prezzo, per potersi fondare sul valore di stima ufficiale
superiore (Ruf, op. cit., p. 183 s.). Anzi, la dottrina ritiene
addirittura che sarebbe più consono alla natura giuridica del tributo in
questione calcolare l’imposta in base al valore venale del fondo acquistato,
piuttosto che in base alla controprestazione dell’acquirente (Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 8a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1997, n. 13 al
§ 28, p. 753).
5.3.
Le
considerazioni che precedono basterebbero a giustificare il fondamento della
decisione impugnata.
Se,
infatti, la legge prevede che si deroghi al valore stabilito nel contratto, non
solo quando vi è una compravendita ma anche in caso di donazione, non si vede
perché la stessa regola non dovrebbe trovare applicazione in caso di
aggiudicazione all'incanto.
5.4.
Si deve
tuttavia aggiungere che le considerazioni successive della ricorrente, secondo
cui «in caso di pubblici incanti il valore commerciale non corrisponde ad altro
che al prezzo di aggiudicazione», non possono essere condivise senza riserve,
alla luce dei meccanismi di funzionamento delle procedure esecutive e
fallimentari.
Il valore
venale è infatti il prezzo presunto che l'immobile può raggiungere in caso di
un trasferimento ordinario, cioè il suo valore oggettivo indipendente da
circostanze particolari suscettibili di influenzare il prezzo, come la
situazione di costrizione del venditore o prezzi speculativi o di favore (Rüegg-Peduzzi, Die Handänderungssteuer
in der Schweiz, Zurigo 1989, p. 143 ss.; Thomas, Les droits de mutation, Zurigo 1991, p. 221).
Ma, le
vendite all'incanto sono caratterizzate dal fatto che l'alienazione ha
carattere involontario e che il debitore i cui beni sono messi in vendita non
ha alcuna influenza sulla fissazione del prezzo di aggiudicazione, e che non ha
la facoltà di scegliere il momento della vendita o di rifiutare offerte che
riterrebbe troppo basse (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo
del 10 giugno 1994, in RF 51/1996 p. 40, con riferimento a Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 5a ediz., Berna 1993, n.
20 ad § 26). Né d'altronde l'ufficiale delle esecuzioni può essere considerato
come il venditore per il diritto civile, ma deve invece conformarsi alle
disposizioni del diritto esecutivo (RF 51/1996 p. 40). Sulla base di
tali presupposti il Tribunale amministrativo friburghese ha avuto modo di
stabilire l'applicabilità del valore venale dell'immobile aggiudicato, ai fini
del calcolo della tassa di iscrizione (RF 51/1996 p. 39 ss.). Il tribunale
cantonale ha anche osservato che spesso, quando ad aggiudicarsi l'immobile è il
creditore ipotecario, l'acquisto può essere vantaggioso anche se il credito
garantito non è del tutto coperto dal valore di aggiudicazione: con una
successiva vendita, infatti, spesso l'aggiudicatario non si limita a ricuperare
integralmente il proprio credito ma fa anche un utile.
5.5.
Le
considerazioni che precedono consentono di concludere che il calcolo della tassa
di iscrizione in base al valore di stima è del tutto conforme allo scopo della
disposizione, perché riflette il "valore della contrattazione" che
funge da fondamento della tassazione. È del resto comprovato che i crediti
ipotecari a suo tempo concessi dalla ricorrente alla società fallita
ammontavano ad importi complessivi addirittura superiori al valore di stima ufficiale.
- Da ultimo la ricorrente ravvisa nelle norme di legge applicate al
caso concreto un intralcio all'applicazione della legge federale
sull'esecuzione e il fallimento (LEF) e quindi una violazione del principio
della forza derogatoria del diritto federale.
6.1.
Il
diritto federale ha il completo ed immediato sopravvento sul diritto cantonale
in quelle materie per le quali la Costituzione federale o un decreto federale
urgente prevedono la competenza della Confederazione (art. 2 Disp. trans. Cost.
fed. 1874, ora art. 49 Cost. fed.). In virtù di questo principio, è dunque
fatto divieto ai Cantoni di legiferare in ambiti che sono già stati
disciplinati in modo esaustivo dalla Confederazione, di eludere il diritto federale
o, infine, di contraddirne il senso o lo spirito (DTF 118 Ia 299
consid. 3a con rinvii).
6.2.
Occorre
ricordare alla ricorrente che la competenza dei Cantoni in materia fiscale è
garantita dall’art. 3 Cost. fed., in virtù del quale, mentre la Confederazione
può prelevare solo quelle imposte che la Costituzione le attribuisce, i Cantoni
possono prelevare tutte le imposte non riservate alla Confederazione (Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 44; Höhn/Waldburger, op. cit., § 3, n. 89, p. 72; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, p. 16).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, come già accennato, nel campo
disciplinato dal diritto civile federale, i cantoni possono emanare
disposizioni di diritto pubblico, e specialmente fiscali, alle condizioni
seguenti:
-
che
il legislatore federale non abbia inteso disciplinare tale materia in modo esaustivo;
-
che
le disposizioni cantonali siano giustificate da un interesse pubblico
pertinente;
-
che
esse non eludano il diritto civile federale e non ne contraddicano il senso e
lo spirito
(Oberson,
op. cit. p. 36 e giurisprudenza citata).
Il Tribunale
federale ha, per esempio, giudicato che l’introduzione, da parte di un Cantone,
di una responsabilità solidale dei coniugi che vivono in comunione domestica
per l’ammontare totale delle imposte dovute dalla coppia non è in contrasto con
l’art. 2 Disp. trans. Cost. fed. (DTF 122 I 139).
6.3.
Anzitutto,
la ricorrente non dimostra che la tassa in questione abbia concretamente
intralciato la procedura di aggiudicazione disciplinata dalla LEF.
Comunque,
il Tribunale federale ha ancora recentemente ricordato, proprio in un caso in
cui era in discussione la tassa di iscrizione a RF del Canton Ticino, che la
competenza della Confederazione a legiferare in materia civile non impedisce
ai Cantoni di emanare delle disposizioni in quei settori del diritto fiscale di
loro spettanza (art. 3 Cost. fed. 1874, corrispondente all'art. 3 Cost. fed.;
Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile 2000 in re U.
SA, inedita).
L'argomento
ricorsuale è pertanto destituito di fondamento.
- Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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