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Numero d'incarto:
80.1999.74
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00074
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 29 marzo 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 9
marzo 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava alla signora __________ __________
-__________ la tassazione IC/IFD
1997/98, commisurando il reddito imponibile in fr. 39’151 in media annua sia
per l’IC sia per l’IFD;
-
che la contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 28 marzo 1998, contestando
l’aumento del reddito aziendale nella misura del 104% rispetto alla sua
dichiarazione;
-
che, dopo averla convocata
in audizione, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del
15 marzo 1999, così motivata:
«con riferimento al reclamo
inoltrato e a quanto discusso in sede d’audizione l’autorità fiscale deve
riconfermare il reddito aziendale di fr. 40’000 (fr. 39’836 reddito del lavoro
e fr. 164 reddito dei titoli) in quanto la disponibilità finanziaria nel
biennio di computo non è reputata sufficiente a coprire il fabbisogno»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ -__________ postula la riduzione del reddito aziendale
all’importo di fr. 18’675 da lei dichiarato e contesta la ricostruzione
dell’utile effettuata dall’autorità di tassazione;
-
che, in data 6 aprile
1999, l'Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario
di avere nel frattempo ricevuto dalla contribuente la dichiarazione fiscale del
periodo successivo e di avere già notificato la tassazione 1999/2000, precisando
poi di avere ancora riscontrato gli stessi problemi di commisurazione del
reddito aziendale sorti nei periodi precedenti e proponendo pertanto di
esperire una verifica fiscale;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il problema sollevato
dal ricorso consiste nella commisurazione del reddito aziendale conseguito
dalla ricorrente quale gerente __________
degli __________ di __________;
-
che, alla luce dei dubbi
manifestati dalla stessa autorità fiscale, anche in relazione alla
dichiarazione del successivo periodo 1999/2000, pare opportuno procedere ad una
verifica fiscale, estesa non solo all’esercizio 1995/96 ma anche a quello
1997/98;
-
che, data la natura degli
accertamenti di cui si tratta, è opportuno che sia l’autorità stessa a
procedervi, dando alla ricorrente la possibilità di prendervi parte;
-
che la decisione impugnata
viene pertanto annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione,
perché proceda alla verifica.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- La decisione su reclamo del
15 marzo 1999 è annullata.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché proceda
ad una verifica fiscale.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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