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Numero d'incarto:
80.1999.5
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00005
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 gennaio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 13 luglio 1998 l'
Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ e
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui esponeva loro in via
valutativa un reddito aziendale di fr. 48'000.- di media annua.
Il 2 novembre 1998 i
coniugi __________ si rivolgevano all' Ufficio di tassazione, lamentando in
ordine di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione del 13 luglio 1998 e
contestando nel merito la valutazione effettuata dall'Ufficio.
-
Con decisione del 14
dicembre 1998 l'UT respingeva il reclamo in quanto irricevibile, rilevando che
i contribuenti, dopo la tassazione che affermano di non aver ricevuto, hanno
quanto meno ricevuto i conguagli dell'imposta federale, cantonale e comunale.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso chiedono l'annullamento della suddetta decisione, ribadendo
di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione datata 13 luglio 1998,
poiché altrimenti non avrebbero esitato a ricorrere come già avevano fatto nel
precedente periodo. Contestano comunque d'aver conseguito un reddito di fr.
48'000.- di media annua.
Con memoria del 13 gennaio
1999 l'UT chiede la reiezione del ricorso, rilevando che ai contribuenti sono
stati inviati non soltanto i conguagli d'imposta, ma il 30 settembre 1998 anche
i richiami di pagamento per le imposte cantonali e comunali.
- 4.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT
1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3
LIFD).
4.2.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene
debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto.
Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere
(“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
4.3.
L'autorità può notificare
un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova
circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola
dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib
359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento
del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine
d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile,
specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa
evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è
effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato
l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente
da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di
un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non
raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974,
p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione
delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice,
adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva
comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una
notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre
parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario,
deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib
362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti,
L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT
II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile
1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni
mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per
le cause amministrative).
4.4.
All'autorità di tassazione
non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della
tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di
rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere
raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo
univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla
data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF
99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in
re P.).
Costituiscono ad esempio
una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione il fatto che il
contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di
versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione
della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.).
È pure stata considerata
una prova indiretta convincente dell'avvenuta consegna della tassazione prima
del conteggio a conguaglio e della relativa richiesta di pagamento a saldo, il
fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale
mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT
n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in
re M.).
4.5.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione
amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio
giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3
OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La
facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite
nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non
appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72
consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re
E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
- Nel caso in esame,
l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei
ricorrenti, argomentando che i contribuenti hanno ricevuto le bollette dei
conguagli d'imposta al più tardi all'inizio di agosto (data di spedizione: 31
luglio) e un ulteriore richiamo del pagamento all'inizio di ottobre (data di
spedizione: 30 settembre), ma che hanno reagito presentando reclamo soltanto
all'inizio di novembre (data del reclamo: 2 novembre 1998; data della
spedizione per raccomandata: 3 novembre 1998), vale a dire ben oltre il termine
di reclamo di trenta giorni stabilito dagli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132
cpv. 1 LIFD.
In simili condizioni la
decisione di irricevibilità dell' Ufficio di tassazione deve essere confermata.
Non è invero credibile che i contribuenti, oltre a non aver ricevuto la notifica
di tassazione, non abbiano ricevuto nemmeno i conguagli inviati loro il 31
luglio 1998 e i richiami spediti loro alla fine di settembre.
La loro reazione, avvenuta
soltanto all'inizio di novembre, è quindi manifestamente tardiva e non può
quindi essere protetta per quanto esposto al consid. 4.5.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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