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Numero d'incarto:
80.1999.201
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00201
Lugano
4 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 3 ottobre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________ si sono separati alla fine del 1995 e sono poi
divorziati nel 1997, in seguito a sentenza del 2 maggio 1997 della Pretura di
Lugano.
Nella convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta in data 19 giugno 1996 e
omologata dal giudice con la sentenza di divorzio, i coniugi __________ hanno
convenuto i seguenti versamenti da parte del marito:
-
alimenti
per i figli __________ e __________, nella misura di fr. 810 al mese ciascuno;
-
contributo
alla spese per cure mediche ecc. dei figli, nella misura del 50%;
-
alimenti
per la moglie, nella misura di fr. 1’970 al mese, dal giugno 1996 al giugno
2001, con la seguente clausola: «il suddetto contributo verrà diminuito della
metà dello stipendio lordo mensile che percepirà la signora __________ nello
svolgimento della sua attività lavorativa».
- Notificando alla
signora __________ __________ la tassazione intermedia per divorzio IC/IFD
1996, valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, con decisione
del 16 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ aggiungeva
al reddito del lavoro di fr. 7’165 in media annua un reddito d’altra fonte di
fr. 36’000, come dichiarato.
Lo stesso reddito d’altra
fonte veniva pure incluso nella tassazione IC/IFD 1997/98, notificata alla
contribuente il 23 novembre 1998.
- La contribuente
impugnava le suddette decisioni con reclami dell’11 dicembre 1998, contestando
di avere ricevuto alimenti per complessivi fr. 36’000. Spiegava di avere dichiarato
tale importo in seguito ad un accordo con l’ex marito, in considerazione delle
difficoltà di stabilire l’importo esatto dei contributi in questione. Tuttavia,
aveva ricevuto in effetti solo fr. 20’647 nel 1996, oltre al sostentamento
totale per i primi tre mesi, solo fr. 25’844 nel 1997 e fr. 19’418 nel 1998.
L'Ufficio di tassazione si
rivolgeva allora alla contribuente, invitandola a comprovare quanto affermato,
mediante l’invio della necessaria documentazione.
Con scritto del 25 maggio
1999, il rappresentante della reclamante comunicava all’autorità di tassazione
che la signora «si è convinta che gli alimenti ricevuti dall’ex marito nel 1996
ammontano a ca. fr. 36’000».
Con decisione del 27
settembre 1999, l'Ufficio di tassazione confermava pertanto la tassazione
impugnata, richiamandosi all’accordo intervenuto con la reclamante.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________
contesta nuovamente l’importo del reddito d’altra fonte, censurando altresì
l’operato del suo rappresentante nella procedura di reclamo, per il fatto che
egli non avrebbe «svolto bene il suo lavoro, forse perché rappresentava anche
il mio ex marito signor __________. __________». Allega al gravame gli estratti
del suo conto bancario, dai quali risulterebbe che ella ha ricevuto solo fr.
30’128.35 nel 1997 e fr. 17’790.90 nel 1998.
In sede di istruzione del
ricorso, la Camera di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente, per
ottenere una copia della sentenza di divorzio e della convenzione concernente
le conseguenze accessorie del divorzio. La documentazione in questione è stata
inoltrata il 18 ottobre 1999.
- Nel caso in esame,
come detto in narrativa, la contribuente si è fatta rappresentare, nella
procedura di reclamo, da un mandatario, il quale ha dichiarato in modo chiaro e
inequivocabile che la reclamante rinunciava alla propria contestazione ed ammetteva
di avere ricevuto circa fr. 36’000 a titolo di alimenti. Tale dichiarazione
configura evidentemente un ritiro del reclamo o almeno un caso di acquiescenza,
che come tale mette fine alla lite.
Nel ricorso, la
contribuente sostiene tuttavia che il rappresentante non ha tutelato bene i
suoi interessi, rinunciando alla contestazione in discorso.
La tesi della ricorrente
non può essere seguita.
5.1.
Una revoca del ritiro di
un reclamo è esclusa, a meno che non si fondi su di un vizio della volontà,
cosa che presuppone che la valutazione che ha determinato il ritiro si basasse
su informazioni erronee dell’autorità; per ragioni di certezza del diritto ma anche
di economia processuale, non basta infatti che il revocante abbia mutato convinzione
(Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, § 91 n.
7 p. 651 e § 89 n. 12 p. 642; ZStP 1994 p. 288 ss., in particolare p.
292).
5.2.
Né la ricorrente può
invocare una diversa conclusione, fondandosi sulla circostanza che ella si è
fatta rappresentare da una terza persona, nell’ambito della procedura di
reclamo.
Si possono a tale
proposito richiamare le considerazioni formulate da questa Camera nel caso,
deciso recentemente, di un contribuente che, impugnata con reclamo la propria
tassazione, era stato convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione
e vi aveva inviato un rappresentante contrattuale, il quale aveva sottoscritto
una transazione con l’autorità fiscale; in quell’occasione, la Camera di
diritto tributario ha stabilito che il ricorrente non poteva in seguito mettere
in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non
aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti
del proprio potere di rappresentanza (CDT n.
____________________. del 10 febbraio 1998, in RDAT
II-1998 n. 9t, pp. 298-300).
5.2.1.
Nella sentenza appena
menzionata, questa Corte ha ammesso che, al momento di presentarsi dinanzi
all’autorità fiscale per discutere la tassazione dei contribuenti, il loro
rappresentante non sembrava avere esibito una procura scritta, dalla quale fosse
possibile evincere l’esistenza di eventuali limitazioni dei suoi poteri di
rappresentanza.
Tuttavia, in primo luogo
né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza
contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta
deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die di-rekte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117
LIFD, p. 400).
5.2.2.
Si deve inoltre tener
presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi
che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre
quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore
estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato comunica la facoltà ad
un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma
dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende la conseguenza, per
il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità
nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme
volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p.
104).
5.2.3.
La Camera aveva allora
concluso che, se anche la procura conferita dai ricorrenti al rappresentante
fosse stata limitata alla sola discussione di un fattore contestato oppure
escludesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, tali eventuali limitazioni
esistenti nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato non sarebbero
comunque state opponibili all’autorità di tassazione.
5.3.
Le stesse considerazioni
possono essere estese anche al caso della ricorrente.
Anche lei ha infatti
provveduto a conferire procura ad un rappresentante che agisse in nome e per
conto suo nella procedura di reclamo, senza che tale procura contenesse una
limitazione quanto alla facoltà di transigere o di ritirare il gravame. Per
giunta, il suo rappresentante, nello scritto con cui comunica il ritiro della
contestazione, fa riferimento alla volontà della stessa mandante.
In seguito al ritiro del
reclamo, si deve pertanto ritenere che la tassazione sia passata in giudicato,
senza che sia ovviamente ammessa una sua nuova messa in discussione.
5.4.
Si deve inoltre
sottolineare un’ulteriore peculiarità della fattispecie in esame.
La ragione per cui è nata
la contestazione circa la misura dei contributi alimentari da imporre deve
essere ricercata nelle oggettive difficoltà di accertamento, che dipendono
dalla formulazione stessa della convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio, sottoscritta dalle parti. L’inserimento, in particolare, della
clausola, secondo cui il contributo di mantenimento a favore della ricorrente
deve essere diminuito della metà dello stipendio da lei percepito, rende
alquanto complessa la ricostruzione dei crediti che le spettavano nel periodo
preso in considerazione. A ciò si aggiunga la difficoltà di quantificare le
prestazioni di mantenimento di cui ella ha beneficiato nei primi mesi di separazione,
quando, come ella stessa ha riconosciuto, il marito ha provveduto al suo
sostentamento senza limiti (cfr. reclamo dell’11 dicembre 1998).
Tali problemi di
accertamento imponevano il raggiungimento di un accordo fra i due contribuenti
interessati, dovendo evidentemente corrispondere l’importo tassato fra i
redditi della ex moglie con quello dedotto dai redditi dell’ex marito.
Su tali presupposti, bene
ha fatto dunque l’autorità fiscale a considerare deducibile l’importo di fr.
36’000, indicato nella dichiarazione fiscale della ricorrente ed anche in
quella dell’ex marito.
5.5.
Va ancora aggiunto che
neppure le difficoltà di incasso degli alimenti, documentate dagli atti dei
procedimenti esecutivi e penali, che la ricorrente ha inviato a questa Camera
insieme alla sentenza di divorzio, permettono di giungere ad una soluzione
diversa.
Anzitutto, si tratta di
problemi che si riferiscono in parte ai contributi di mantenimento del 1998,
anno che non entra in considerazione per il calcolo degli alimenti imponibili
nella tassazione intermedia 1996 e nella tassazione ordinaria 1997/98.
Inoltre, semplici
difficoltà di incasso di crediti fondati su sentenze passate in giudicato non
bastano ad escludere l’imposizione dei corrispondenti redditi. Secondo dottrina
e giurisprudenza, infatti, un reddito è acquisito o realizzato quando il
soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso,
cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica
ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, art. 21 DIFD, n. 6, p. 228; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995,
p. 238).
- Il ricorso è
conseguentemente irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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