e __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: Sindacato __________, __________ __________,
-
che con decisione del 15
febbraio 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ intimava ai coniugi
__________ e __________ __________ __________ __________ __________ la tassazione
IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 55’953 in
media annua per l’IC ed in fr. 54’253 per l’IFD;
-
che, in data 15 maggio
1999, i contribuenti annunciavano di voler contestare la suddetta decisione
fiscale, non appena in possesso della documentazione necessaria, e osservavano
di avere preso conoscenza della sua emissione solo nel mese di aprile e di
averne pertanto sollecitato l’intimazione con scritto del 5 maggio 1999;
-
che, con reclamo del 4
giugno 1999, i contribuenti chiedevano la riforma della tassazione IC/IFD
1997/98, con riferimento alle deduzioni per spese professionali e per premi
assicurativi, e ribadivano di aver potuto prendere conoscenza del tenore della
decisione impugnata solo l’11 maggio, dopo avere ricevuto la raccomandata
dell’autorità fiscale;
-
che, con decisione del 23
agosto 1999, l'Ufficio di tassazione dichiarava il reclamo irricevibile,
adducendo che, sebbene la decisione impugnata fosse stata intimata per posta
semplice, era tuttavia dimostrato che i contribuenti ne avevano avuto conoscenza,
per il fatto di avere provveduto già in data 22 marzo 1999 a pagare i relativi
conguagli d’imposta, impiegando a tal fine delle bollette contenenti un
riferimento alla data di intimazione della decisione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
__________ __________ __________ __________ postulano l’annullamento della decisione
su reclamo e la riforma della tassazione IC/IFD 1997/98, contestando le
argomentazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità fiscale;
-
che l’art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15
maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
-
che la tassazione si
considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al
momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione
entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”)
del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che, in caso di invio di
una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica -
determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia
17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è
spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.);
-
che all'autorità di
tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione
della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine
di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può
essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo
univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla
data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF
99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in
re P.);
-
che costituiscono ad
esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il
fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le
polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione
della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il
conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla
tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT
n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
-
che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di
una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del
rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107
cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);
-
che la facoltà del
destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel
principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena
a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid.
4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M.,
inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol.
II, Basilea 1993, n. 1920);
-
che, in una recentissima
sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, inedita),
il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere
ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a
conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è
però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la
ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere
o reclamare;
-
che, secondo l’Alta Corte,
la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che
l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica
della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto
conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei
principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib
64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti);
-
che un simile termine non
deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento
legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il
contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la
concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe
addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la
decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai
rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in
effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del
termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293);
-
che, in singoli casi, dove
la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha
valutato la tempestività della reazione dell’amministrato, tenendo conto del
termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto
che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle
parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben
preciso termine;
-
che, nella medesima
sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art.
116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei
rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro
quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima:
laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente
inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un
simile atto (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95
DIFD);
-
che per contro le bollette
d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di
reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che
si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro
un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione
la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano: analogamente a
quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella
situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una
formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del
termine per impugnare un simile atto;
-
che, sulla base di queste
premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera,
contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente
che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6
settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il
pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in
grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii;
-
che, in una recentissima
decisione, questa Camera ha comunque negato che si possa entrare nel merito di
un reclamo interposto mezz’anno dopo l’intimazione della tassazione, sebbene il
contribuente, che ha tempestivamente pagato i conguagli in base alla notifica,
affermi di essersi reso conto di un errore dell’autorità fiscale solo dopo
avere ricevuto dall’Istituto delle assicurazioni sociali una decisione con cui
gli si nega il sussidio per i premi della cassa malati (CDT n.
..__________ del 13 settembre 1999 in re R.S.);
-
che il caso dei ricorrenti
sembra molto simile a quello cui si riferisce la sentenza della Camera di
diritto tributario appena evocata: anche qui infatti i ricorrenti hanno
prontamente pagato i conguagli emessi sulla base della tassazione loro
intimata, senza prima chiedere all’autorità fiscale spiegazioni circa la
decisione su cui tali conteggi si fondavano;
-
che, a differenza del caso
citato, va tuttavia rilevato come già il 2 aprile 1999 – cioè pochi giorni dopo
avere pagato i conguagli d’imposta –, nella lettera con cui prendevano
posizione sulla tassazione 1995/96, i ricorrenti abbiano “sollecitato” la
notifica per il biennio 1997-98, lasciando chiaramente intendere con ciò di non
averla ricevuta;
-
che, a tale proposito, si
deve tener presente che l’autorità fiscale non ha dato alcuna risposta ai
contribuenti, anche solo per comunicar loro di avere già intimato la decisione
in questione;
-
che, se si volesse
pertanto far decorrere il termine di “reazione” dei ricorrenti dal momento del
ricevimento dei conguagli, si dovrebbe considerare che lo stesso non si è
protratto, come ritenuto dall’autorità fiscale, fino al 5 maggio 1999, quando
hanno chiesto la notifica della tassazione 1997/98, bensì fino al 2 aprile
1999, quando hanno inoltrato la suddetta raccomandata, riposta dall’Ufficio di
tassazione tra gli atti relativi al periodo fiscale precedente;
-
che verosimilmente
l'Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, non ha tuttavia tenuto
conto della lettera in questione, come si evince da una nota manoscritta, apposta
sulla lettera del 15 maggio 1999 dei contribuenti: accanto al riferimento allo
scritto del 2 aprile 1999, il funzionario dell'Ufficio di tassazione ha infatti
scritto «mai ricevuta»;
-
che, alla luce delle
peculiarità del caso, questa Camera ritiene di poter considerare ancora
«rispettosa dei principi della buona fede e della certezza del diritto» la reazione
dei ricorrenti dopo il ricevimento dei conguagli d’imposta, proprio in considerazione
dell’affermazione contenuta nella lettera del 2 aprile 1999;
-
che, in sede di istruzione
del ricorso, la Camera di diritto tributario ha infatti potuto accertare che i
conguagli, poi pagati dai ricorrenti, erano stati loro intimati in data 28
febbraio 1999, sicché la lettera del 2 aprile 1999 è stata inviata un mese
dopo;
-
che, di conseguenza, la
decisione su reclamo è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di
tassazione, perché entri nel merito del gravame dei ricorrenti.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 agosto 1999 è annullata e gli atti
sono rinviati all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del gravame
dei ricorrenti.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).