AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.173
Data decisione, Autorità:
08.10.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00173
Lugano
8 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 6 settembre 1999
in
materia di: IC 97/98 intermedia - IC 99/00
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1997-98 l’UT esponeva a __________ __________ il reddito del lavoro di
fr. 94'984.-, concedendogli tra l’altro la deduzione di legge di fr. 4'300.-
dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi e la deduzione per spese di trasporto
di fr. 2'070.- (cfr. notifica di tassazione del 26 gennaio 1998, non contestata
su questi punti; inoltre decisione su reclamo del 16 novembre 1998). Il 31
maggio 1999 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ e
__________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1°
agosto 1997, per cessazione dell’attività lucrativa del marito, in cui
stralciava il reddito del lavoro e le deduzioni ad esso connesse, esponendo
invece il reddito pensionistico e concedendo la relativa deduzione. Il
successivo 14 giugno l’UT notificava loro anche la tassazione IC/IFD 1999-2000,
in cui veniva loro negata la deduzione dal reddito d’attività lucrativa dei
coniugi.
-
2.1.
Con tempestivo reclamo del
1° giugno 1999 i coniugi __________ presentavano reclamo contro la tassazione
intermedia in materia di IC, chiedendo che venisse loro concessa, conformemente
all’art. 32 cpv. 2 LT, una deduzione di fr. 2'520.-, considerato come
__________ __________ continui a essere imposto su di un reddito da attività
accessoria di fr. 3’210.- di media annua.
Con analogo reclamo del 24
giugno 1999 i contribuenti contestavano su questo punto anche la tassazione
ordinaria IC 1999-2000.
2.2.
Con decisione del 9 agosto
1999 l’UT di __________ respingeva il reclamo in materia di tassazione
intermedia IC 1997-98, argomentando:
Nella fattispecie in esame
con la situazione venutasi a creare con la cessazione d’attività lucrativa del
marito, non si ritiene esistano i presupposti (presenza del doppio reddito
lavorativo) per la concessione della deduzione.
Tale convincimento è
suffragato anche da quando la Camera di diritto tributario ha più volte
affermato:
“la deduzione é stata
introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di
dedurre il maggior costo di mantenimento della famiglia causato dalla
circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa”.
Nel caso concreto,
l'attività chiaramente accessoria svolta dal marito (capo sezione militare) non
è sicuramente tale da generare i costi supplementari sopraccitati.
La situazione di
"doppio reddito" nei disposti dei legislativi cantonali che
assimilano la rendita AI ad un reddito d'attività lucrativa, é quindi presente
solo fino al momento della cessazione dell'attività lucrativa del marito i cui
elementi sostitutivi (e quindi di riferimento) diventano la pensione secondo
pilastro e la rendita AI.
Vengono quindi a mancare i
presupposti di base per la concessione della deduzione richiesta.
Con decisione di pari data
l’UT respingeva pure il reclamo in materia di IC 1999-2000, rimandando alla
motivazione allegata alla decisione su reclamo in materia di tassazione
intermedia.
- 3.1.
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta di poter
beneficiare della deduzione generale dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi,
quantificandola in fr. 2'260.- di media annua (fr. 2'960.- ./. fr. 700.-) e
argomentando che dopo la cessazione dell’attività lucrativa da parte del marito
le spese supplementari per il mantenimento della famiglia non hanno subito
variazioni.
3.2.
Con osservazioni del 17
settembre 1999 la Divisione cantonale delle contribuzioni propone invece di
respingere il ricorso.
Delle argomentazioni
addotte dall'Autorità fiscale verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- 4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento
il reddito è tuttavia determinato:
per il periodo fiscale
in corso base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante
almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994) e
per il periodo fiscale
successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante
almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT).;
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art.
56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La nozione di “elementi
del reddito colpiti dalla modificazione” deve essere interpretata in senso largo
e comprende tutte le modificazioni della situazione del reddito del
contribuente che sono direttamente o indirettamente in relazione col motivo
della tassazione intermedia (ASA 1988 152; CDT n. 161 del 3 settembre
1990 in re A. M.), quindi anche l’adeguamento delle deduzioni connesse con
l’elemento di reddito che si è modificato (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern, 1991, p. 664; Richner/Frei/
Weber/Brütsch, Zürcher
Steuergesetz – Kurzkommentar, Zurigo, 1997, 2.a ed., p. 494).
4.3.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti fr. 4'300.- (fr.
4'400.- nel periodo fiscale 1999-2000) dal reddito lavorativa che uno dei
coniugi consegue indipendentemente dalla professione , dal commercio o
dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei
coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o
all’impresa dell’altro (cfr. anche art. 33 cpv. 2 LIFD e 9 cpv. 2 lett. k LAID,
di tenore identico a quello della norma cantonale).
Secondo l'art. 302 LT, in
deroga all'art. 32 cpv. 2, e fino al 31 dicembre 2000, la deduzione generale
per coniugi con doppio reddito è ammessa anche se un coniuge lavora e l'altro
beneficia di una rendita d'invalidità in base alla legislazione federale.
- 5.1.
Nel caso in esame, non v’è
dubbio che la deduzione generale di cui all’art. 32 cpv. 2 LT sia legata, come
emerge dalla lettera stessa della norma, al conseguimento di un reddito
lavorativo e rientri quindi, nel caso di tassazione intermedia per cessazione
dell’attività lucrativa, nella nozione di elementi di reddito colpiti dalla
modificazione.
Pertanto, l’UT doveva
forzatamente stralciare la deduzione in contestazione, dal momento che veniva
meno la fonte di reddito (attività lavorativa) cui è legata.
5.2.
Deve nondimeno essere
esaminato se la deduzione debba essere concessa - e, se del caso, in quale
misura - quando continua a sussistere un reddito lavorativo accessorio.
5.3.
Secondo la dottrina, il
legislatore distingue tra matrimonio i cui entrambi i coniugi conseguono un
reddito e matrimoni in cui uno dei coniugi può occuparsi dei lavori domestici (Aa.Vv.
(Reich), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, LAID, Basilea e Francoforte
s. Meno, 1997, p. 151) e prevede che la deduzione per coniugi sia concessa solo
nei casi in cui entrambi i coniugi lavorano. La deduzione mira infatti a
compensare le spese suppletive d'economia domestica abitualmente provocate
dallo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi
(cfr. Messaggio sull'armonizzazione fiscale, del 25 maggio 1983, in FF
1983/III, p. 61; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, op. cit.,
p. 270), ritenuto che, nel caso della legge cantonale, limitatamente al 31
dicembre 2000, un coniuge al beneficio di una rendita AI è parificato a un coniuge
che svolge attività lavorativa.
5.4.
Questa stessa Camera, in
un suo precedente giudizio, muovendo dalla genesi della normativa e dalla sua ratio,
giungeva alla conclusione che, sebbene la LIFD e la LT 1994 non prevedano più
esplicitamente che la deduzione cui hanno diritto i coniugi che vivono in
comunione domestica, i quali esercitano entrambi un' attività lucrativa, sia
calcolata sul minore dei redditi dei coniugi, tale regola deve comunque essere
applicata, rilevando testualmente:
“Si pensi, d'altronde,
alle conseguenze che avrebbe una diversa interpretazione della disposizione,
ora che l'importo delle detrazioni è stato ulteriormente elevato: un coniuge
che si limitasse a svolgere un'attività lucrativa accessoria per qualche ora al
mese, con un reddito irrisorio avrebbe diritto ad una deduzione pari a quella
che spetterebbe ad una coppia in cui entrambi i coniugi lavorano a tempo pieno
e percepiscono redditi proporzionalmente più elevati. Sarebbe chiaramente
violato il principio della parità di trattamento” (CDT n.
..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re E.&M. L., consid.
5.4).
5.5.
Parrebbe quindi logico
spingere oltre il ragionamento e trarre l’ulteriore conclusione che si dovrebbe
negare la deduzione a chi si limita a svolgere unicamente un’attività del tutto
trascurabile, impropriamente definita accessoria, dalla quale non deriva alcuna
spesa suppletiva d'economia domestica, a differenza di quanto accade nel caso
di due coniugi apportatori di reddito che svolgono un’attività lavorativa che
non può essere definita soltanto accessoria o occasionale.
Tale ulteriore passo non
può tuttavia essere compiuto.
Non appena si esamini la Circolare
n. 13 del 28 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, cui
si conforma anche la prassi dell’autorità fiscale cantonale in materia di imposta
cantonale, ci si avvede che la deduzione viene concessa a concorrenza del
minore dei redditi dei coniugi, senza ulteriori condizioni. Non ci si pone cioè
la questione di sapere quale sia la rilevanza dell’attività svolta, se a tempo
pieno o solo parziale, se durante tutto o parte dell’anno, né quale sia
l’ammontare del reddito.
D’altro canto, già dal
fatto stesso che la deduzione, la cui entità è di fr. 4'400.- nel periodo
fiscale in discussione, sia limitata all’ammontare del minore dei redditi, sta
a significare che essa viene concessa indipendentemente dalla misura del
reddito del coniuge che guadagna di meno e da considerazioni sull’effettiva
esistenza di spese suppletive d'economia domestica, per quanto ciò possa porre
indurre a interrogarsi sulla compatibilità di una simile prassi con la ratio
della deduzione.
Non diversa era in passato
la situazione. La deduzione, anche quando la legge presumeva che il reddito
inferiore fosse sempre quello della moglie, veniva sempre concessa. L’ammontare
del reddito dell’altro coniuge non interessava in quanto tale, ma, se
particolarmente esiguo, cioè inferiore all’importo (massimo) della deduzione,
fungeva unicamente da limite superiore alla deduzione (Känzig, Wehrsteuer,
vol. I, Basilea, 1982, p. 676 s.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Porza,
1985, p. 190 s.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p. 270). Känzig,
in particolare, citando la giurisprudenza ginevrina, osserva che “pour activité
lucrative il faut entendre toute occupation qui procure un gain, des profits, des
bénéfices ou même des prestations en nature … que cette activité soit dépendente,
soit indépendante …. “(Känzig, loc. cit.).
In pratica, dal momento
che la legge non pone particolari condizioni all’infuori di quella che entrambi
i coniugi conseguano un reddito, l’esistenza di spese suppletive d’economia
domestica è presunta dal momento che entrambi i coniugi conseguono un reddito
imponibile da attività dipendente o indipendente, poco importando se ciò sia in
armonia con la ratio che informa la norma.
5.6.
Nella fattispecie la
situazione del marito, pensionato che consegue un modesto reddito (accessorio
rispetto alla precedente attività professionale), non è diversa da quella del
coniuge - di regola, in passato, la moglie - che conseguiva un reddito modesto,
persino trascurabile e che beneficiava, almeno fino a concorrenza di tale
reddito, della deduzione per coniugi.
Né importa, nel caso in
esame, che la moglie del ricorrente sia invalida e non eserciti attività
lucrativa, poiché l'art. 302 LT, in deroga all'art. 32 cpv. 2, e fino al 31 dicembre
2000, pone sullo stesso piano del coniuge che lavora il coniuge che beneficia
di una rendita d'invalidità in base alla legislazione federale.
Ne viene, in conclusione,
che, nel caso in esame, il ricorso deve essere accolto. Ai ricorrenti deve
quindi essere concessa la deduzione per coniugi fino a concorrenza del minore
dei redditi. Va da sé che, venendo di fatto azzerato il minore dei redditi,
deve essere stralciata la deduzione per “altre spese professionali”, come
d’altronde rilevato dai ricorrenti medesimi.
5.7
Dato l’esito del ricorso
non occorre esaminare gli argomenti sollevati nella prima parte della memoria ricorsuale,
che per altro si appalesano del tutto inconferenti. Essi non riguardano la presente
fattispecie, ma toccano semmai il tema dell’accertamento, a dire dei ricorrenti
insufficiente, del reddito degli indipendenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 agosto 1999 è riformata nel senso
che ai ricorrenti viene concessa la deduzione per coniugi conformemente ai considerandi
(in particolare consid. 5.6.)
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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