-
che l’ Ufficio di
tassazione notificava il 16 novembre 1998 a __________ e __________ __________
la tassazione IC/IFD 1997-98;
-
che i contribuenti
presentavano tempestivamente reclamo il 20 novembre 1998;
-
che in data 23 novembre
l’UT assegnava ai contribuenti un termine fino al 7 dicembre 1998 per
presentare la traduzione in italiano del reclamo, che era stato redatto in
lingua tedesca eccezion fatta di alcuni termini italiani inframmezzati;
-
che i contribuenti
venivano altresì resi attenti alle conseguenze della mancata presentazione
della traduzione, che avrebbe comportato la dichiarazione di irricevibilità del
reclamo;
-
che l'8 dicembre 1998 l'UT
inviava ai reclamanti una lettera in cui si confermava la ricezione del reclamo
del 30 novembre 1998, avvertendoli che i tempi di evasione non sempre sono
brevi;
-
che il 18 gennaio 1999
l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, poiché i contribuenti non avrebbero
dato seguito all’ingiunzione di tradurre il reclamo;
-
che con tempestivo ricorso
in lingua tedesca del 18 gennaio 1999 i ricorrenti trasmettono a questa Camera
copia della traduzione che avrebbero inviato all’UT, asserendo d’averne inviato
copia anche al Comune di __________;
-
che interpellato al
riguardo, il Municipio di __________ ha confermato d’aver ricevuto all’inizio
di dicembre la copia del reclamo redatta in lingua italiana, spedita da
__________ il 1° dicembre 1998, e di averne preso visione nella seduta
municipale del 7 dicembre 1998;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, vista la particolare
natura della contestazione, il giudice, visto il buon fondamento del ricorso,
ritiene di poter fare eccezionalmente astrazione, per economia di giudizio,
dall’impartire ai ricorrenti un termine per tradurre il loro gravame;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile;
-
che, per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (Rep. 1975
pag. 302);
-
che nel diritto fiscale,
se un allegato è redatto in altra lingua, in applicazione dell' 206 cpv 2 LT
viene fissato al ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso,
un termine ragionevole per presentare la traduzione in lingua italiana ritenuto
che, per la tempestività, fa stato l'invio del ricorso nella lingua non
ufficiale;
-
che tale esigenza non
contrasta né con la Costituzione federale (art. 116 cpv. 1 Cost. fed.), che
tutela anzi il principio di territorialità, né con la CEDU, neppure in materia
di IFD (per tutte: CDT n. ..__________ del 31 maggio
1995 in re R. K.; inoltre RDAT II-1993 p. 215 s.).
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che, nel caso di specie, è
unicamente controversa la prova del tempestivo invio della traduzione del
reclamo;
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che la prova dell'avvenuto
invio, malgrado che sia stato effettuato per lettera semplice, appare raggiunta
in virtù di indizi convergenti;
-
che in effetti, nel caso
in esame, i ricorrenti hanno spedito una copia della traduzione del loro
reclamo al Comune di __________ il 1° dicembre 1998;
-
che già tale circostanza
rende verosimile la loro affermazione di aver spedito l'originale della
traduzione all'UT;
-
che i contribuenti hanno
comunque presentato la traduzione in copia ad un’Autorità incompetente a decidere
il reclamo, vale a dire al Municipio di __________, nel termine impartito
dall’UT;
-
che, in ogni caso,
troverebbe applicazione per analogia il principio generale del diritto, sancito
espressamente anche dall'art. 192 cpv. 4 LT, per il quale un’autorità
incompetente deve trasmettere d’ufficio l’atto ricevuto all’autorità
competente;
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che pertanto, già in virtù
di questo principio il termine per presentare la traduzione risulterebbe
rispettato;
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che la verosimiglianza
confinante con la certezza dell'avvenuto invio della traduzione all'UT si
ricava dalla comunicazione dell'8 dicembre 1998 dell'UT medesimo ai
contribuenti, in cui l'autorità fiscale fa riferimento ad un reclamo spedito il
30 novembre 1998, con l'espressa indicazione "data del timbro postale",
che è poi quella della traduzione;
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che per uno spiacevole
disguido l'UT non ha classificato correttamente la traduzione, dichiarando
quindi a torto irricevibile il reclamo;
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che in simili condizioni
il ricorso deve essere accolto, con conseguente retrocessione degli atti all'UT
perché decida il reclamo nel merito;
-
che, visto l'esito della
contestazione, il giudice, visto il buon fondamento del ricorso, ritiene di
poter fare eccezionalmente astrazione, per economia di giudizio e per evitare
ulteriori inutili spese, dall’impartire ai ricorrenti un termine per tradurre
il loro gravame, pure presentato in lingua tedesca;
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 è annullata e gli atti
del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché si pronunci
nel merito del reclamo.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).