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Numero d'incarto:
80.1998.96
Data decisione, Autorità:
02.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00096
Lugano
2 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 9 maggio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, non avendo __________ __________
inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, con decisione del 9 ottobre 1997
l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di
fr. 400.–, avvertendola che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di
collaborazione entro 10 giorni, si sarebbe proceduto ad una tassazione
d’ufficio;
-
che la contribuente non
dava seguito alla diffida in questione, ragione per cui, con decisione del 19
gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione le notificava la tassazione d’ufficio
IC/IFD 1997/98, nella quale il reddito del lavoro era commisurato in fr.
130’000.– in media annua e quello della sostanza in fr. 14’000.–, mentre il
reddito imponibile ammontava a fr. 127’157.– per l’IC e fr. 128’657.– per l’IFD;
-
che, in seguito all’invio,
da parte della sorella della contribuente, della documentazione relativa alla
comunione ereditaria __________ __________, l’autorità fiscale notificava alla
contribuente una decisione su reclamo, nella quale riduceva il reddito della
sostanza a fr. 9’500.– ed elevava le relative deduzioni a fr. 13’664.–, lasciando
per il resto invariato l’imponibile;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ contesta il reddito del
lavoro stabilito per apprezzamento dall’autorità fiscale e argomenta di essere
pensionata già dal 31 marzo 1995;
-
che di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), ma,
all'inizio dell'assoggettamento, è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
-
che la tassazione biennale
praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla
presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente
al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p.
385), ragione per cui la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti,
ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche
Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
-
che si procede dunque ad
una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994);
-
che, per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso
di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994);
-
che, nella fattispecie, la
ricorrente adduce per la prima volta di avere cessato l’attività lucrativa già
il 31 marzo 1995 e di percepire da allora solo una pensione ed una rendita AVS;
-
che, di conseguenza, già
per il periodo fiscale 1995/96 avrebbe dovuto essere intrapresa una tassazione
intermedia per cessazione dell’attività con effetto a partire dal 1° aprile
1995, nella quale si sarebbe dovuto stralciare il reddito del lavoro ed inserire
al suo posto i nuovi redditi sostitutivi;
-
che, pertanto, anche la
tassazione IC/IFD 1997/98 avrebbe dovuto fondarsi sui redditi percepiti dopo il
pensionamento;
-
che appare giustificato
allora annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di
tassazione, perché emetta una decisione di tassazione intermedia;
-
che la tassa di giustizia
e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste
totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi,
conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddi-
sfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (art. 231 cpv. 2 LT);
-
che, pertanto, la tassa di
giustizia e le spese sono a carico della ricorrente, che ha causato la
tassazione d’ufficio, ora annullata, mediante la sua condotta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 14 aprile 1998 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’autorità fiscale, perché emetta una tassazione
intermedia per cessazione dell’attività lucrativa ed una nuova tassazione
IC/IFD 1997/98.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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